Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e localele ,attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
Gli organi di vigilanza alimentano un'apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell'ambito della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute , dal Ministero dell’interno, dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INPS e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro , con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).
Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 4.
Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.
Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 4.
3. L'INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, e' titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L'INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l'ambito territoriale di competenza, e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilita', e alle malattie professionali denunciate.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati.
Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei
luoghi di lavoro.
Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative.
Per tale finalità è acquisita l’intesa dei Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze.
4-bis. Per l'attivita' di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183.
5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al comma 6.
6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere;
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.
e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL
7. La diffusione delle informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.
L'Articolo 9 del D.Lgs. 81/2008 disciplina il ruolo e le funzioni degli enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, identificando in particolare l'INAIL e l'IPSEMA come principali attori in questo ambito. Questi enti operano in una logica di sistema, collaborando strettamente con vari ministeri, regioni e province autonome per garantire un approccio sinergico e complementare nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Ruolo e Funzioni degli Enti Pubblici
Enti Coinvolti: l'INAIL e l'IPSEMA sono identificati come enti pubblici nazionali con competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Attività Coordinata degli Enti
Gli enti pubblici sopra menzionati operano in modo coordinato per svolgere le seguenti attività principali:
Elaborazione di piani triennali: Ogni ente elabora e applica un piano triennale di attività.
Interazione permanente: Gli enti interagiscono costantemente per fornire contributi conoscitivi al sistema di sostegno dei programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Consulenza alle imprese: Forniscono consulenza specializzata alle aziende, con particolare attenzione a quelle di medie, piccole e micro dimensioni, supportando l'adozione di mezzi e metodi operativi efficaci per ridurre i rischi.
Formazione: Progettano e offrono percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, inclusa la formazione per i responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione.
Promozione della cultura della sicurezza: Promuovono la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dei percorsi formativi scolastici, universitari e nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
Partecipazione a comitati e commissioni: Forniscono consulenza e partecipano con funzioni consultive al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive (art. 5) e alla Commissione consultiva permanente (art. 6).
Elaborazione di buone prassi e linee guida: Sviluppano, raccolgono e diffondono buone prassi (art. 2, comma 1, lettera v) e predispongono linee guida (art. 2, comma 1, lettera z).
Contributo al SINP: Contribuiscono al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), come previsto dall'articolo 8.
3. Limitazioni e Regole per la Consulenza
Incompatibilità di Ruolo: I funzionari che svolgono attività di controllo e verifica non possono prestare consulenza alle aziende; coloro che prestano consulenza non possono, per tre anni dalla cessazione dell'incarico, svolgere attività di controllo e verifica.
Divieto di Denuncia: Durante l'attività di consulenza, non vi è l'obbligo di denuncia delle contravvenzioni rilevate in materia di salute e sicurezza, ma ciò non esclude la possibilità dell'ente di svolgere attività di controllo.
Compensi: I compensi per l'attività di consulenza sono divisi tra l'ente di appartenenza e un fondo specifico previsto dall'articolo 52, comma 1.
4. Compiti Specifici dell'INAIL
Raccolta Dati e Statistiche: L'INAIL raccoglie e registra dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportano almeno un giorno di assenza dal lavoro.
Studi e Ricerche: Partecipa alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e le malattie professionali, in coordinamento con altri enti.
Normazione Tecnica: Contribuisce alla normazione tecnica in materia di sicurezza sul lavoro.
Gestione del Fondo per Prestazioni: Eroga le prestazioni del Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli infortuni verificatisi dal 1° gennaio 2007.
5. Ruolo dell'ISPESL
Ricerca e Sperimentazione: L'ISPESL (prima della sua soppressione) era un ente di ricerca con autonomia scientifica, incaricato di promuovere studi e ricerche nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Supporto al SSN: Forniva supporto tecnico-scientifico al Servizio Sanitario Nazionale e ad altre istituzioni, elaborando piani sanitari e monitorando l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di sicurezza sul lavoro.
Vigilanza e Controllo: Svolgeva attività di vigilanza sulle strutture sanitarie e partecipava all'elaborazione di norme tecniche, oltre a garantire la standardizzazione delle metodiche per la gestione dei rischi.
6. Compiti dell'IPSEMA
Raccolta Dati nel Settore Marittimo: L'IPSEMA (prima della sua fusione con l'INAIL) raccoglieva dati statistici sugli infortuni nel settore marittimo e finanziava progetti di formazione e sicurezza.
Assistenza Riabilitativa: Supportava l'assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi, in collaborazione con l'INAIL e altre amministrazioni competenti.
Sintesi
L'Articolo 9 del D.Lgs. 81/2008 definisce il ruolo degli enti pubblici nazionali come l'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA, incaricati di promuovere la sicurezza sul lavoro attraverso attività di ricerca, consulenza, formazione, e coordinamento. Questi enti operano in modo sinergico con ministeri, regioni e altri enti per ridurre gli infortuni e le malattie professionali, garantendo un approccio integrato e interdisciplinare. L'articolo stabilisce anche regole specifiche per evitare conflitti di interesse tra le attività di consulenza e controllo svolte dai funzionari di questi enti.
Nota: ISPESL: Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'ISPESL viene soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL.
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Disclaimer
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