Art. 7. Comitati regionali di coordinamento

18 Agosto 2024

1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’articolo 6, presso ogni Regione e Provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008.

1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e puo' essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

L'Articolo 7 del D.Lgs. 81/2008 disciplina l'istituzione e il funzionamento dei Comitati regionali di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questi comitati operano presso ogni Regione e Provincia autonoma e svolgono un ruolo fondamentale nel garantire una programmazione coordinata e l'uniformità degli interventi a livello regionale, in stretto raccordo con le strutture nazionali. Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Finalità e Funzioni dei Comitati Regionali di Coordinamento

Programmazione Coordinata: I Comitati regionali di coordinamento sono istituiti per realizzare una programmazione coordinata degli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro a livello regionale.
Uniformità degli Interventi: Uno degli obiettivi principali è garantire l'uniformità degli interventi nelle varie regioni e province autonome, evitando disparità nell'applicazione delle normative.
Raccordo con Strutture Nazionali: I comitati regionali operano in stretta collaborazione con il Comitato nazionale per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive (di cui all'art. 5) e con la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (di cui all'art. 6), assicurando un coordinamento efficace tra le politiche regionali e quelle nazionali.

2. Base Normativa

Riferimento Normativo: I Comitati regionali di coordinamento sono regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.

3. Riunioni del Comitato Regionale

Frequenza delle Riunioni: Ogni comitato regionale è tenuto a riunirsi almeno due volte l'anno per discutere e pianificare le attività di coordinamento e intervento.
Convocazioni Straordinarie: Il comitato regionale può essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, garantendo così la possibilità di intervenire prontamente in caso di necessità o emergenze specifiche.

Sintesi

L'Articolo 7 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l'operatività dei Comitati regionali di coordinamento presso ogni Regione e Provincia autonoma, con l'obiettivo di garantire una programmazione coordinata e uniforme degli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questi comitati lavorano in stretto raccordo con i comitati e le commissioni nazionali per assicurare la coerenza delle politiche regionali con quelle nazionali. Le riunioni dei comitati devono avvenire almeno due volte l'anno, con la possibilità di convocazioni straordinarie da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dimostrando la flessibilità e l'adattabilità del sistema nel rispondere alle esigenze specifiche delle singole realtà territoriali.

Nota: ISPESL: Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'ISPESL viene soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL.


Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Computo dei lavoratori

Capo II Sistema istituzionale

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 - Attività promozionali

Art. 12 - Interpello

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela

Art. 16 - Delega di funzioni

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 19 - Obblighi del preposto

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 35 - Riunione periodica

Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Art. 45 - Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 51 - Organismi paritetici

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

Disclaimer

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