Art. 7. Comitati regionali di coordinamento
1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’articolo 6, presso ogni Regione e Provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008.
1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l'anno e puo' essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
L'Articolo 7 del D.Lgs. 81/2008 disciplina l'istituzione e il funzionamento dei Comitati regionali di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questi comitati operano presso ogni Regione e Provincia autonoma e svolgono un ruolo fondamentale nel garantire una programmazione coordinata e l'uniformità degli interventi a livello regionale, in stretto raccordo con le strutture nazionali. Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Finalità e Funzioni dei Comitati Regionali di Coordinamento
Programmazione Coordinata: I Comitati regionali di coordinamento sono istituiti per realizzare una programmazione coordinata degli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro a livello regionale.
Uniformità degli Interventi: Uno degli obiettivi principali è garantire l'uniformità degli interventi nelle varie regioni e province autonome, evitando disparità nell'applicazione delle normative.
Raccordo con Strutture Nazionali: I comitati regionali operano in stretta collaborazione con il Comitato nazionale per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive (di cui all'art. 5) e con la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (di cui all'art. 6), assicurando un coordinamento efficace tra le politiche regionali e quelle nazionali.
2. Base Normativa
Riferimento Normativo: I Comitati regionali di coordinamento sono regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.
3. Riunioni del Comitato Regionale
Frequenza delle Riunioni: Ogni comitato regionale è tenuto a riunirsi almeno due volte l'anno per discutere e pianificare le attività di coordinamento e intervento.
Convocazioni Straordinarie: Il comitato regionale può essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, garantendo così la possibilità di intervenire prontamente in caso di necessità o emergenze specifiche.
Sintesi
L'Articolo 7 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l'operatività dei Comitati regionali di coordinamento presso ogni Regione e Provincia autonoma, con l'obiettivo di garantire una programmazione coordinata e uniforme degli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questi comitati lavorano in stretto raccordo con i comitati e le commissioni nazionali per assicurare la coerenza delle politiche regionali con quelle nazionali. Le riunioni dei comitati devono avvenire almeno due volte l'anno, con la possibilità di convocazioni straordinarie da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dimostrando la flessibilità e l'adattabilità del sistema nel rispondere alle esigenze specifiche delle singole realtà territoriali.
Nota: ISPESL: Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'ISPESL viene soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL.
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
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