Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Art. 54. Comunicazioni e trasmissione della documentazione
1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.
L'articolo 54 disciplina le modalità di comunicazione e trasmissione della documentazione relativa agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ad altre informazioni rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Le disposizioni principali possono essere riassunte come segue:
Obbligo di Trasmissione: Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere agli enti competenti, come l'INAIL, la documentazione riguardante gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Questa trasmissione deve avvenire entro termini specifici e attraverso modalità previste dalla normativa.
Modalità di Trasmissione: Le modalità di trasmissione della documentazione possono includere l'utilizzo di strumenti informatici o telematici, garantendo sempre la sicurezza e la riservatezza dei dati trasmessi. Queste modalità devono rispettare le specifiche tecniche e procedurali stabilite dalle autorità competenti.
Documentazione Specifica: Il datore di lavoro deve trasmettere tutte le informazioni relative agli infortuni e alle malattie professionali che superano una determinata soglia di gravità o durata, come stabilito dalla normativa. Questa documentazione è essenziale per monitorare e prevenire i rischi nei luoghi di lavoro.
Coinvolgimento degli Organismi di Vigilanza: Le informazioni trasmesse possono essere utilizzate dagli organi di vigilanza per monitorare l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate dalle aziende. In particolare, la documentazione può essere utilizzata per individuare aree di miglioramento e prevenire ulteriori infortuni o malattie.
(Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, l'ISPESL è stato soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL).
Questo riassunto tecnico giuridico sottolinea l'importanza della corretta gestione delle comunicazioni e delle trasmissioni documentali da parte dei datori di lavoro, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La Sezione VIII del Decreto Legislativo si focalizza sulla Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
Le principali tematiche trattate includono:
Questo articolo regola la gestione della documentazione prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È consentito l'uso di sistemi informatici per la memorizzazione di tale documentazione, a condizione che vengano rispettati requisiti specifici per garantire l'accesso sicuro e la validazione dei dati. Le modalità di gestione devono assicurare che solo persone autorizzate abbiano accesso e che tutte le operazioni siano tracciabili e sicure. La documentazione deve essere conservata in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), e può essere tenuta su supporto cartaceo o informatico. La documentazione può essere gestita in modo semplificato, secondo le disposizioni di futuri decreti.
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
L'articolo 54 stabilisce le modalità per la comunicazione e la trasmissione della documentazione relativa alla salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere periodicamente o su richiesta, agli organi competenti, tutte le informazioni e documentazioni previste dalla legge, incluse quelle relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. Le modalità di trasmissione possono essere stabilite tramite decreti specifici e devono rispettare le norme sulla riservatezza e protezione dei dati personali.
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
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