Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

21 Agosto 2024

Art. 54. Comunicazioni e trasmissione della documentazione

1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.


L'articolo 54 disciplina le modalità di comunicazione e trasmissione della documentazione relativa agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ad altre informazioni rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Le disposizioni principali possono essere riassunte come segue:

Obbligo di Trasmissione: Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere agli enti competenti, come l'INAIL, la documentazione riguardante gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Questa trasmissione deve avvenire entro termini specifici e attraverso modalità previste dalla normativa.

Modalità di Trasmissione: Le modalità di trasmissione della documentazione possono includere l'utilizzo di strumenti informatici o telematici, garantendo sempre la sicurezza e la riservatezza dei dati trasmessi. Queste modalità devono rispettare le specifiche tecniche e procedurali stabilite dalle autorità competenti.

Documentazione Specifica: Il datore di lavoro deve trasmettere tutte le informazioni relative agli infortuni e alle malattie professionali che superano una determinata soglia di gravità o durata, come stabilito dalla normativa. Questa documentazione è essenziale per monitorare e prevenire i rischi nei luoghi di lavoro.

Coinvolgimento degli Organismi di Vigilanza: Le informazioni trasmesse possono essere utilizzate dagli organi di vigilanza per monitorare l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate dalle aziende. In particolare, la documentazione può essere utilizzata per individuare aree di miglioramento e prevenire ulteriori infortuni o malattie.

(Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, l'ISPESL è stato soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL).

Questo riassunto tecnico giuridico sottolinea l'importanza della corretta gestione delle comunicazioni e delle trasmissioni documentali da parte dei datori di lavoro, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La Sezione VIII del Decreto Legislativo si focalizza sulla Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali 
Le principali tematiche trattate includono:

Questa sezione delinea le disposizioni relative alla gestione della documentazione tecnico-amministrativa e delle statistiche riguardanti infortuni e malattie professionali sul luogo di lavoro. La normativa stabilisce le modalità di conservazione, trasmissione e accesso alla documentazione necessaria per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché le modalità di comunicazione obbligatorie degli eventi avversi (infortuni e malattie professionali) agli enti competenti.

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Questo articolo regola la gestione della documentazione prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È consentito l'uso di sistemi informatici per la memorizzazione di tale documentazione, a condizione che vengano rispettati requisiti specifici per garantire l'accesso sicuro e la validazione dei dati. Le modalità di gestione devono assicurare che solo persone autorizzate abbiano accesso e che tutte le operazioni siano tracciabili e sicure. La documentazione deve essere conservata in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), e può essere tenuta su supporto cartaceo o informatico. La documentazione può essere gestita in modo semplificato, secondo le disposizioni di futuri decreti.

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

L'articolo 54 stabilisce le modalità per la comunicazione e la trasmissione della documentazione relativa alla salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere periodicamente o su richiesta, agli organi competenti, tutte le informazioni e documentazioni previste dalla legge, incluse quelle relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. Le modalità di trasmissione possono essere stabilite tramite decreti specifici e devono rispettare le norme sulla riservatezza e protezione dei dati personali.


Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Computo dei lavoratori

Capo II Sistema istituzionale

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 - Attività promozionali

Art. 12 - Interpello

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela

Art. 16 - Delega di funzioni

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 19 - Obblighi del preposto

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 35 - Riunione periodica

Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Art. 45 - Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 51 - Organismi paritetici

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

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