Art. 53 - Tenuta della documentazione
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

21 Agosto 2024

Art. 53. Tenuta della documentazione

1. È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.
2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:
a) l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.
3. Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l’accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla
immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.
4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l’eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di
cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Fino ai 12 mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.


L'articolo 53 del Decreto Legislativo disciplina la gestione e la conservazione della documentazione prevista dalle normative in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Utilizzo di Sistemi Informatici:

È consentito l'uso di sistemi di elaborazione automatica per memorizzare qualunque tipo di documentazione richiesta dal decreto legislativo.

Requisiti di Sicurezza per la Memorizzazione dei Dati:

Le modalità di memorizzazione e di accesso ai dati devono garantire: a) Accesso limitato solo a persone espressamente autorizzate dal datore di lavoro. b) Validazione delle informazioni consentita solo a persone responsabili, in base alla natura dei dati. c) Riconducibilità univoca delle operazioni di validazione ai responsabili attraverso la memorizzazione di un codice identificativo. d) Le modifiche ai dati devono essere aggiuntive rispetto a quelle già memorizzate. e) Possibilità di riprodurre le informazioni su supporti di stampa, secondo le esigenze del decreto legislativo. f) Conservazione delle informazioni su almeno due distinti supporti informatici e implementazione di programmi di protezione contro codici virali. g) Redazione di una procedura dettagliata per la gestione del sistema informatico, senza includere i codici di accesso.

Accesso ai Dati su Varie Sedi:

Se l'attività del datore di lavoro è distribuita su più sedi o settori funzionali, l'accesso ai dati può avvenire tramite reti di comunicazione elettronica, con trasmissione criptata delle password, rispettando le modalità di immissione e validazione dei dati.

Rispetto della Privacy:

La documentazione, sia cartacea che informatica, deve essere custodita in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che tutela i dati personali.

Conservazione Unica della Documentazione:

È possibile mantenere tutta la documentazione rilevante in materia di sicurezza sul lavoro su un unico supporto, cartaceo o informatico. Le modalità per l'eliminazione o la semplificazione della documentazione saranno definite tramite un decreto successivo, adottato previa consultazione delle parti sociali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome.

Registri di Esposti ad Agenti Cancerogeni e Biologici:

Le disposizioni relative ai registri degli esposti a agenti cancerogeni e biologici rimarranno in vigore fino a 12 mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4 del presente decreto.

La Sezione VIII del Decreto Legislativo si focalizza sulla Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali 
Le principali tematiche trattate includono:

Questa sezione delinea le disposizioni relative alla gestione della documentazione tecnico-amministrativa e delle statistiche riguardanti infortuni e malattie professionali sul luogo di lavoro. La normativa stabilisce le modalità di conservazione, trasmissione e accesso alla documentazione necessaria per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché le modalità di comunicazione obbligatorie degli eventi avversi (infortuni e malattie professionali) agli enti competenti.

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Questo articolo regola la gestione della documentazione prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È consentito l'uso di sistemi informatici per la memorizzazione di tale documentazione, a condizione che vengano rispettati requisiti specifici per garantire l'accesso sicuro e la validazione dei dati. Le modalità di gestione devono assicurare che solo persone autorizzate abbiano accesso e che tutte le operazioni siano tracciabili e sicure. La documentazione deve essere conservata in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), e può essere tenuta su supporto cartaceo o informatico. La documentazione può essere gestita in modo semplificato, secondo le disposizioni di futuri decreti.

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

L'articolo 54 stabilisce le modalità per la comunicazione e la trasmissione della documentazione relativa alla salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere periodicamente o su richiesta, agli organi competenti, tutte le informazioni e documentazioni previste dalla legge, incluse quelle relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. Le modalità di trasmissione possono essere stabilite tramite decreti specifici e devono rispettare le norme sulla riservatezza e protezione dei dati personali.


Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Computo dei lavoratori

Capo II Sistema istituzionale

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 - Attività promozionali

Art. 12 - Interpello

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela

Art. 16 - Delega di funzioni

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 19 - Obblighi del preposto

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 35 - Riunione periodica

Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Art. 45 - Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 51 - Organismi paritetici

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale. 

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