Art. 45 - Primo soccorso

20 Agosto 2024

Art. 45. Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni,nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario.

3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni.

Note: In grassetto le modifiche apportate dall'art 4 della LEGGE 30 dicembre 2023, n. 214


L'Articolo 45 del Decreto Legislativo stabilisce le responsabilità del datore di lavoro in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza, adattando le misure alle specifiche esigenze dell'azienda o dell'unità produttiva.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Provvedimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per garantire il primo soccorso e l'assistenza medica in situazioni di emergenza. Questi provvedimenti devono essere adeguati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dell'azienda o unità produttiva, considerando anche le altre persone presenti sul luogo di lavoro, oltre ai lavoratori. Il datore di lavoro deve stabilire rapporti con i servizi esterni competenti, come quelli per il trasporto dei lavoratori infortunati, e deve consultare il medico competente, ove nominato, per assicurare l'efficacia delle misure adottate.

2. Caratteristiche delle attrezzature e formazione del personale

Le attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la loro formazione devono essere conformi a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388, e dalle successive normative di adeguamento. Queste norme prendono in considerazione la natura dell'attività, il numero dei lavoratori e i fattori di rischio specifici dell'azienda. L'adeguatezza delle misure di primo soccorso viene valutata anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Applicazione in ambito ferroviario

Per il settore ferroviario, le modalità specifiche di applicazione delle norme di primo soccorso, come stabilite dal Decreto Ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388, vengono definite attraverso ulteriori decreti ministeriali. Anche in questo caso, le normative sono sviluppate con il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La Sezione VI del Decreto Legislativo si occupa della gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, fornendo un quadro normativo dettagliato su come devono essere pianificate e affrontate situazioni di pericolo immediato che possono minacciare la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
Le principali tematiche trattate includono:

Organizzazione della Gestione delle Emergenze:

Il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre un piano di emergenza adeguato alle dimensioni e alla tipologia di attività dell'azienda, considerando i rischi specifici presenti. Questo piano deve prevedere tutte le misure necessarie per affrontare situazioni di emergenza, inclusi incendi, evacuazioni e altri eventi imprevisti che potrebbero mettere in pericolo i lavoratori.

Designazione di Lavoratori Incaricati:

Il datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati di gestire le emergenze, assicurando che siano adeguatamente formati e dotati delle attrezzature necessarie per svolgere il loro compito. Questi lavoratori devono essere in numero sufficiente e disporre delle competenze necessarie per garantire un'efficace gestione dell'emergenza.

Pianificazione e Comunicazione delle Procedure di Emergenza:

Devono essere stabilite e comunicate chiaramente le procedure da seguire in caso di emergenza, affinché tutti i lavoratori siano consapevoli dei comportamenti da adottare. Il datore di lavoro deve inoltre garantire che i lavoratori possano lasciare immediatamente il luogo di lavoro in sicurezza in caso di pericolo grave e immediato.

Coordinamento con i Servizi Pubblici:

È obbligo del datore di lavoro organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti, come i vigili del fuoco e i servizi di primo soccorso, per garantire una risposta coordinata ed efficace in caso di emergenza.

Presenza di Mezzi di Estinzione e di Sicurezza:

Devono essere presenti e funzionanti i mezzi di estinzione degli incendi e altre attrezzature di sicurezza adeguate al livello di rischio presente nei luoghi di lavoro. Questi mezzi devono essere mantenuti in buone condizioni operative e utilizzabili immediatamente in caso di necessità.

Formazione e Informazione dei Lavoratori:

I lavoratori incaricati devono ricevere una formazione specifica per la gestione delle emergenze, che deve essere periodicamente aggiornata. Anche tutti gli altri lavoratori devono essere informati sui rischi e sulle misure di emergenza predisposte, per garantire che sappiano come comportarsi in situazioni di pericolo.

Responsabilità del Datore di Lavoro:

Il datore di lavoro è responsabile di assicurare che le procedure di emergenza siano adeguatamente implementate e che i lavoratori siano informati e formati. Deve inoltre astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere le attività in condizioni in cui persiste un pericolo grave e immediato, salvo eccezioni debitamente motivate.

In sintesi, la Sezione VI fornisce un quadro completo delle responsabilità del datore di lavoro nella gestione delle emergenze, stabilendo i requisiti per la preparazione, l'attuazione e la comunicazione delle misure di sicurezza necessarie per proteggere i lavoratori in situazioni di pericolo grave e immediato.


Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Computo dei lavoratori

Capo II Sistema istituzionale

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 - Attività promozionali

Art. 12 - Interpello

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela

Art. 16 - Delega di funzioni

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 19 - Obblighi del preposto

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 35 - Riunione periodica

Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Art. 45 - Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 51 - Organismi paritetici

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

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