Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'INAIL.
2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.
L'articolo 40 del D.Lgs. 81/2008 riguarda gli obblighi del medico competente in relazione alla trasmissione di informazioni sanitarie e di rischio relative ai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
11. Trasmissione dei Dati da Parte del Medico Competente
Entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, il medico competente è obbligato a trasmettere, esclusivamente per via telematica, ai servizi sanitari competenti per territorio, le informazioni relative ai dati sanitari aggregati e ai rischi a cui sono esposti i lavoratori. Questi dati devono essere elaborati tenendo conto delle differenze di genere e devono essere trasmessi utilizzando il modello previsto dall'Allegato 3B.
2. Aggregazione e Trasmissione dei Dati da Parte delle Regioni
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno il compito di raccogliere e aggregare le informazioni ricevute dalle aziende sanitarie locali. Successivamente, queste informazioni aggregate devono essere trasmesse all'ISPESL. (Con l'art. 7 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, l'ISPESL è stato soppresso e le relative funzioni sono state trasferite all'INAIL).
3. Definizione dei Contenuti e delle Modalità di Trasmissione
Entro il 31 dicembre 2009, un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ha definito i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni sanitarie e di rischio. Gli obblighi di redazione e trasmissione di queste informazioni sono entrati in vigore con la pubblicazione di questo decreto.
In sintesi, l'articolo disciplina in dettaglio le procedure e i tempi per la trasmissione dei dati sanitari e di rischio da parte del medico competente, con particolare attenzione all'elaborazione dei dati per genere e alla loro gestione da parte delle regioni e delle province autonome, fino alla trasmissione finale all'INAIL (ex ISPESL).
(Nota ISPESL: "Con l'art. 7 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'ISPESL è stato soppresso e le relative funzioni sono state trasferite all'INAIL.")
I contenuti delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, di cui all'articolo 40 e all'allegato 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono integrati, mediante apposita voce e secondo le modalita' previste dall'articolo 40, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, con la previsione dei rischi derivanti dall'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.
La Sezione V del Decreto Legislativo si occupa della "Sorveglianza Sanitaria" nei luoghi di lavoro, delineando le procedure, le responsabilità e gli obblighi relativi alla tutela della salute dei lavoratori attraverso controlli medici e altre misure preventive.
Definizione e Scopo della Sorveglianza Sanitaria:
La sorveglianza sanitaria è una serie di atti medici, effettuati dal medico competente, mirati a prevenire rischi lavorativi che potrebbero compromettere la salute dei lavoratori. Viene attuata nei casi previsti dalla legge e qualora il lavoratore la richieda, se ritenuta correlata ai rischi professionali.
Tipologia di Visite Mediche:
Le visite mediche previste includono:
Visita medica preventiva: volta a verificare l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica.
Visita medica periodica: finalizzata a monitorare lo stato di salute dei lavoratori e confermare l'idoneità alla mansione.
Visita medica su richiesta del lavoratore: se correlata ai rischi professionali.
Visita medica in occasione di cambio di mansione: per verificare l'idoneità alla nuova mansione.
Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro: nei casi previsti dalla legge.
Visita medica preassuntiva: facoltativa e preventiva all'assunzione.
Visita medica precedente alla ripresa del lavoro: per assenze superiori a 60 giorni consecutivi per motivi di salute.
Modalità di Esecuzione e Contenuti:
Le visite mediche devono essere effettuate a cura e spese del datore di lavoro e possono includere esami clinici, biologici e diagnostici specifici, stabiliti dal medico competente in base alla valutazione dei rischi. La periodicità delle visite è generalmente annuale, salvo diversa indicazione del medico competente.
Cartella Sanitaria e Giudizio di Idoneità:
Gli esiti delle visite sono registrati nella cartella sanitaria e di rischio, che viene custodita dal datore di lavoro o dal medico competente. Il medico esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica che può essere:
Idoneità: piena capacità di svolgere la mansione.
Idoneità parziale: con prescrizioni o limitazioni.
Inidoneità temporanea: con indicazione dei limiti temporali.
Inidoneità permanente: incapacità definitiva di svolgere la mansione.
Ricorso contro il Giudizio del Medico Competente:
I lavoratori possono ricorrere contro il giudizio del medico competente entro 30 giorni dalla comunicazione, presentando il ricorso all'organo di vigilanza territoriale, che può confermare, modificare o revocare il giudizio.
Obblighi del Datore di Lavoro:
Il datore di lavoro deve garantire che il medico competente possa svolgere i suoi compiti con la necessaria autonomia, e che tutte le condizioni per un'adeguata sorveglianza sanitaria siano rispettate. In caso di inidoneità del lavoratore alla mansione specifica, il datore deve attuare le misure indicate dal medico competente, come il trasferimento a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori con mantenimento del trattamento economico.
Conclusione
La Sezione V fornisce un quadro normativo dettagliato per la gestione della sorveglianza sanitaria, obbligando il datore di lavoro a garantire che i lavoratori siano sottoposti a controlli medici adeguati e periodici, al fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute legati all’attività lavorativa. La normativa impone un sistema strutturato di monitoraggio e valutazione, assicurando che le condizioni di salute dei lavoratori siano costantemente verificate e tutelate.
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Disclaimer
Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza.
Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale.
Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute.
Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.