Art. 35 - Riunione periodica
Art. 35. Riunione periodica
1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
L'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 disciplina l'obbligo di convocare una riunione periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende e unità produttive che occupano più di 15 lavoratori. Questo strumento è fondamentale per garantire la partecipazione e il confronto tra le diverse figure coinvolte nella gestione della sicurezza.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Partecipanti alla Riunione
Partecipanti obbligatori: Alla riunione devono partecipare il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), il medico competente (se nominato) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
2. Contenuti della Riunione
Discussione del documento di valutazione dei rischi: Il datore di lavoro deve presentare il documento di valutazione dei rischi per esaminarlo con i partecipanti.
Andamento degli infortuni e delle malattie professionali: Si analizzano i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali, nonché i risultati della sorveglianza sanitaria.
Dispositivi di protezione individuale (DPI): Si discutono i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI adottati.
Programmi di informazione e formazione: Si valutano i programmi di informazione e formazione per dirigenti, preposti e lavoratori relativi alla sicurezza e protezione della salute.
3. Obiettivi della Riunione
Codici di comportamento e buone prassi: Durante la riunione si possono individuare codici di comportamento e buone prassi per prevenire rischi di infortuni e malattie professionali.
Obiettivi di miglioramento: Si possono definire obiettivi per migliorare la sicurezza complessiva, in linea con le linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. Occasioni per Convocare la Riunione
Variazioni significative nelle condizioni di rischio: La riunione deve essere convocata anche in caso di significative variazioni nelle condizioni di esposizione al rischio, inclusa l'introduzione di nuove tecnologie che possano influire sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Facoltà di convocazione nelle piccole unità: Nelle unità produttive con meno di 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una riunione straordinaria.
5. Redazione del Verbale
Obbligo di redigere un verbale: Al termine della riunione, deve essere redatto un verbale che documenta quanto discusso e deciso. Questo verbale deve essere reso disponibile per la consultazione da parte di tutti i partecipanti.
Sintesi: L'articolo 35 stabilisce l'obbligo per le aziende con più di 15 lavoratori di organizzare almeno una riunione annuale in materia di sicurezza e salute sul lavoro, coinvolgendo il datore di lavoro, il SPP, il medico competente e il RLS. Questa riunione ha l'obiettivo di esaminare i documenti chiave relativi alla sicurezza, valutare i rischi e pianificare interventi migliorativi. Inoltre, in caso di variazioni significative nelle condizioni di lavoro, la riunione deve essere convocata nuovamente. Un verbale della riunione deve essere redatto e messo a disposizione dei partecipanti.
La Sezione III del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina l'organizzazione, i requisiti e i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), che è fondamentale per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Riassunto Tecnico-Giuridico
Articolo 31: Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione
Organizzazione Interna o Esterna:
Il datore di lavoro è tenuto a organizzare il SPP prioritariamente all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva. Tuttavia, può incaricare persone o servizi esterni, anche presso associazioni di datori di lavoro o organismi paritetici, nel rispetto delle regole previste.
Requisiti del Personale:
Gli addetti e i responsabili del SPP devono possedere capacità e requisiti professionali adeguati ai rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività svolte. Devono essere in numero sufficiente e disporre di mezzi e tempo adeguati per svolgere i compiti assegnati.
Servizio Interno Obbligatorio:
È obbligatorio istituire un SPP interno in aziende che operano in settori particolarmente rischiosi, come centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende per la fabbricazione di esplosivi, e industrie con un elevato numero di lavoratori. In questi casi, il responsabile del SPP deve essere interno all'azienda.
Responsabilità del Datore di Lavoro:
Anche quando il datore di lavoro ricorre a servizi esterni, non è esonerato dalla responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Articolo 32: Capacità e Requisiti Professionali
Titoli e Formazione:
I responsabili e gli addetti del SPP devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.
Esenzioni e Casi Particolari:
Possono svolgere le funzioni di responsabile o addetto al SPP anche coloro che, pur non avendo il titolo di studio richiesto, dimostrano di avere un'esperienza professionale significativa e di aver frequentato i corsi necessari.
Aggiornamento:
I responsabili e gli addetti del SPP devono frequentare corsi di aggiornamento periodici per mantenere e migliorare le loro competenze.
Articolo 33: Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione
Identificazione dei Rischi:
Il SPP è incaricato di individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.
Elaborazione delle Misure Preventive:
Il SPP elabora le misure preventive e protettive necessarie, propone programmi di informazione e formazione per i lavoratori, e partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Segretezza:
I componenti del SPP sono tenuti al segreto riguardo ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza durante lo svolgimento delle loro funzioni.
Utilizzo del SPP:
Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro per adempiere agli obblighi di sicurezza e prevenzione previsti dalla normativa.
Articolo 34: Svolgimento Diretto da Parte del Datore di Lavoro
Svolgimento Diretto:
In alcuni casi, il datore di lavoro può decidere di svolgere direttamente i compiti propri del SPP. Questo è possibile solo se il datore di lavoro ha frequentato corsi di formazione specifici, la cui durata e contenuti sono stabiliti da accordi tra lo Stato e le Regioni.
Aggiornamento:
Anche il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento periodici.
Conclusione
La Sezione III del Decreto Legislativo fornisce una struttura dettagliata per l'organizzazione e la gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione nelle aziende. Essa stabilisce i requisiti di formazione e aggiornamento per i responsabili e gli addetti, nonché le responsabilità del datore di lavoro nella creazione e gestione del servizio, sia internamente che esternamente all'azienda. Queste disposizioni sono fondamentali per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, stabilendo chiari obblighi e responsabilità per tutte le parti coinvolte
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Disclaimer
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