Art. 35 - Riunione periodica

19 Agosto 2024

Art. 35. Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:


a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:


a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:


a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.


L'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 disciplina l'obbligo di convocare una riunione periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende e unità produttive che occupano più di 15 lavoratori. Questo strumento è fondamentale per garantire la partecipazione e il confronto tra le diverse figure coinvolte nella gestione della sicurezza.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Partecipanti alla Riunione

Partecipanti obbligatori: Alla riunione devono partecipare il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), il medico competente (se nominato) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

2. Contenuti della Riunione

Discussione del documento di valutazione dei rischi: Il datore di lavoro deve presentare il documento di valutazione dei rischi per esaminarlo con i partecipanti.
Andamento degli infortuni e delle malattie professionali: Si analizzano i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali, nonché i risultati della sorveglianza sanitaria.
Dispositivi di protezione individuale (DPI): Si discutono i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI adottati.
Programmi di informazione e formazione: Si valutano i programmi di informazione e formazione per dirigenti, preposti e lavoratori relativi alla sicurezza e protezione della salute.

3. Obiettivi della Riunione

Codici di comportamento e buone prassi: Durante la riunione si possono individuare codici di comportamento e buone prassi per prevenire rischi di infortuni e malattie professionali.
Obiettivi di miglioramento: Si possono definire obiettivi per migliorare la sicurezza complessiva, in linea con le linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. Occasioni per Convocare la Riunione

Variazioni significative nelle condizioni di rischio: La riunione deve essere convocata anche in caso di significative variazioni nelle condizioni di esposizione al rischio, inclusa l'introduzione di nuove tecnologie che possano influire sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Facoltà di convocazione nelle piccole unità: Nelle unità produttive con meno di 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una riunione straordinaria.

5. Redazione del Verbale

Obbligo di redigere un verbale: Al termine della riunione, deve essere redatto un verbale che documenta quanto discusso e deciso. Questo verbale deve essere reso disponibile per la consultazione da parte di tutti i partecipanti.

Sintesi: L'articolo 35 stabilisce l'obbligo per le aziende con più di 15 lavoratori di organizzare almeno una riunione annuale in materia di sicurezza e salute sul lavoro, coinvolgendo il datore di lavoro, il SPP, il medico competente e il RLS. Questa riunione ha l'obiettivo di esaminare i documenti chiave relativi alla sicurezza, valutare i rischi e pianificare interventi migliorativi. Inoltre, in caso di variazioni significative nelle condizioni di lavoro, la riunione deve essere convocata nuovamente. Un verbale della riunione deve essere redatto e messo a disposizione dei partecipanti.

La Sezione III del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina l'organizzazione, i requisiti e i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), che è fondamentale per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Riassunto Tecnico-Giuridico
Articolo 31: Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione

Organizzazione Interna o Esterna:

Il datore di lavoro è tenuto a organizzare il SPP prioritariamente all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva. Tuttavia, può incaricare persone o servizi esterni, anche presso associazioni di datori di lavoro o organismi paritetici, nel rispetto delle regole previste.

Requisiti del Personale:

Gli addetti e i responsabili del SPP devono possedere capacità e requisiti professionali adeguati ai rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività svolte. Devono essere in numero sufficiente e disporre di mezzi e tempo adeguati per svolgere i compiti assegnati.

Servizio Interno Obbligatorio:

È obbligatorio istituire un SPP interno in aziende che operano in settori particolarmente rischiosi, come centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende per la fabbricazione di esplosivi, e industrie con un elevato numero di lavoratori. In questi casi, il responsabile del SPP deve essere interno all'azienda.

Responsabilità del Datore di Lavoro:

Anche quando il datore di lavoro ricorre a servizi esterni, non è esonerato dalla responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Articolo 32: Capacità e Requisiti Professionali

Titoli e Formazione:

I responsabili e gli addetti del SPP devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi.

Esenzioni e Casi Particolari:

Possono svolgere le funzioni di responsabile o addetto al SPP anche coloro che, pur non avendo il titolo di studio richiesto, dimostrano di avere un'esperienza professionale significativa e di aver frequentato i corsi necessari.

Aggiornamento:

I responsabili e gli addetti del SPP devono frequentare corsi di aggiornamento periodici per mantenere e migliorare le loro competenze.

Articolo 33: Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione

Identificazione dei Rischi:

Il SPP è incaricato di individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.

Elaborazione delle Misure Preventive:

Il SPP elabora le misure preventive e protettive necessarie, propone programmi di informazione e formazione per i lavoratori, e partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Segretezza:

I componenti del SPP sono tenuti al segreto riguardo ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza durante lo svolgimento delle loro funzioni.

Utilizzo del SPP:

Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro per adempiere agli obblighi di sicurezza e prevenzione previsti dalla normativa.

Articolo 34: Svolgimento Diretto da Parte del Datore di Lavoro

Svolgimento Diretto:

In alcuni casi, il datore di lavoro può decidere di svolgere direttamente i compiti propri del SPP. Questo è possibile solo se il datore di lavoro ha frequentato corsi di formazione specifici, la cui durata e contenuti sono stabiliti da accordi tra lo Stato e le Regioni.

Aggiornamento:

Anche il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento periodici.

Conclusione

La Sezione III del Decreto Legislativo fornisce una struttura dettagliata per l'organizzazione e la gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione nelle aziende. Essa stabilisce i requisiti di formazione e aggiornamento per i responsabili e gli addetti, nonché le responsabilità del datore di lavoro nella creazione e gestione del servizio, sia internamente che esternamente all'azienda. Queste disposizioni sono fondamentali per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, stabilendo chiari obblighi e responsabilità per tutte le parti coinvolte


Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Computo dei lavoratori

Capo II Sistema istituzionale

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 - Attività promozionali

Art. 12 - Interpello

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela

Art. 16 - Delega di funzioni

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 19 - Obblighi del preposto

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 35 - Riunione periodica

Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Art. 45 - Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 51 - Organismi paritetici

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

Disclaimer

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