Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in
possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L’Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le linee guida per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, obbligando il datore di lavoro a identificare e valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La valutazione deve comprendere anche i rischi particolari legati a specifiche categorie di lavoratori, come quelli connessi allo stress lavoro-correlato, alle lavoratrici in gravidanza, alle differenze di genere, età, origine, nonché ai rischi connessi alla tipologia contrattuale e ai possibili ritrovamenti di ordigni bellici inesplosi nei cantieri.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Ambito della Valutazione:
La valutazione deve coprire tutti i rischi legati all'uso di attrezzature, sostanze chimiche e l'organizzazione dei luoghi di lavoro.
Specifica attenzione deve essere rivolta ai rischi particolari, inclusi quelli collegati allo stress lavoro-correlato (con obblighi specifici a partire dal 1° agosto 2010), gravidanza, differenze di genere, età, origine e tipologia contrattuale.
Nei cantieri temporanei o mobili, la valutazione deve considerare anche il rischio di ritrovamento di ordigni bellici inesplosi.
2. Documentazione della Valutazione:
La valutazione dei rischi deve essere documentata in un apposito documento che può essere conservato su supporto informatico, con data certa.
Il documento deve includere:
Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con indicazione dei criteri adottati.
Le misure di prevenzione e protezione adottate, compresi i dispositivi di protezione individuale.
Un programma di miglioramento della sicurezza nel tempo.
Le procedure per l'attuazione delle misure e l'indicazione dei ruoli responsabili nella gestione aziendale.
Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente, se nominato.
L'identificazione delle mansioni che comportano rischi specifici e richiedono particolari competenze e formazione.
3. Obblighi per le Nuove Imprese:
Il datore di lavoro di una nuova impresa deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e redigere il relativo documento entro 90 giorni dall'inizio dell'attività.
Deve essere fornita documentazione immediata dell'adempimento di obblighi specifici relativi alle misure di prevenzione e sicurezza.
4. Supporto Tecnico e Specialistico:
L'INAIL, in collaborazione con le ASL e altri soggetti competenti, fornisce strumenti tecnici e specialistici per aiutare i datori di lavoro nella riduzione dei rischi. Questa attività è svolta utilizzando le risorse disponibili secondo la normativa vigente.
La Sezione II del Decreto Legislativo è interamente dedicata alla valutazione dei rischi, un processo cruciale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Questo processo è obbligatorio per il datore di lavoro e deve essere svolto con la massima attenzione, coinvolgendo diverse figure aziendali e seguendo procedure specifiche.
Articolo 28: Oggetto della valutazione dei rischi
Obbligo di valutazione di tutti i rischi:
Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Questa valutazione include non solo i rischi fisici, ma anche quelli legati allo stress lavoro-correlato, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza geografica dei lavoratori e ai rischi specifici legati alla tipologia contrattuale.
Documento di valutazione dei rischi (DVR):
Il risultato della valutazione dei rischi deve essere documentato nel DVR, che deve includere una relazione dettagliata sui rischi identificati, le misure di prevenzione adottate, il programma di miglioramento dei livelli di sicurezza, le procedure di attuazione delle misure e i ruoli aziendali responsabili dell’attuazione delle misure preventive.
Aggiornamento del DVR:
Il documento deve essere costantemente aggiornato in funzione dell’evoluzione dei rischi, dei cambiamenti nell’organizzazione aziendale, e a seguito di incidenti o nuove valutazioni del rischio. Ogni aggiornamento deve essere comunicato al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Supporto tecnico:
L’INAIL, anche in collaborazione con le ASL, fornisce strumenti tecnici e specialistici al datore di lavoro per la riduzione dei livelli di rischio (Con l'art. 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, l'ISPESL è stato soppresso e le sue funzioni sono state attribuite all'INAIL).
Articolo 29: Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Collaborazione e consultazione:
Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, consultando anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Tempistiche di rielaborazione:
La valutazione deve essere rielaborata in caso di modifiche significative nel processo produttivo, nell’organizzazione del lavoro, in seguito a infortuni rilevanti o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo richiedano. La rielaborazione deve avvenire entro 30 giorni dall’evento che la rende necessaria.
Custodia del DVR:
Il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi.
Procedura per piccole aziende:
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate. Per le aziende fino a 50 lavoratori, queste procedure possono essere utilizzate con alcuni adattamenti, a meno che l’azienda non rientri in categorie ad alto rischio.
Settori a basso rischio:
Per le aziende in settori a basso rischio, identificate tramite un decreto ministeriale, possono essere utilizzate procedure semplificate per dimostrare l’avvenuta valutazione dei rischi.
Conclusione
La Sezione II del Decreto Legislativo stabilisce i principi fondamentali per la valutazione dei rischi, un processo essenziale per garantire la sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro è obbligato a identificare, documentare e gestire tutti i rischi legati all'attività lavorativa, coinvolgendo nel processo diverse figure aziendali e garantendo aggiornamenti costanti del DVR in base alle necessità. Le disposizioni stabiliscono anche modalità semplificate per le piccole imprese e per i settori a basso rischio, mantenendo tuttavia l’obbligo fondamentale di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Disclaimer
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