Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
L'Articolo 23 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi specifici imposti ai fabbricanti e ai fornitori di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali (DPI) e impianti, in relazione alla loro conformità alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Divieto di Fabbricazione e Commercializzazione di Prodotti Non Conformi (Comma 1)
Vietata la fabbricazione e vendita di prodotti non conformi: È espressamente vietata la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali (DPI) e impianti che non siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo divieto garantisce che solo prodotti che rispettano gli standard di sicurezza siano immessi sul mercato o utilizzati nelle attività lavorative.
Obblighi dei fabbricanti e fornitori: I fabbricanti e i fornitori sono quindi responsabili di assicurarsi che i prodotti che producono o distribuiscono siano pienamente conformi alle normative, riducendo così il rischio di incidenti o malattie professionali derivanti dall'uso di attrezzature e dispositivi non sicuri.
2. Obbligo di Documentazione nella Locazione Finanziaria (Comma 2)
Locazione finanziaria e conformità: In caso di locazione finanziaria di beni (come attrezzature o impianti) soggetti a procedure di attestazione di conformità, il concedente (ossia chi concede il bene in locazione) è obbligato a fornire la relativa documentazione di conformità. Questo implica che il locatario deve avere accesso a tutte le informazioni necessarie per verificare che il bene locato rispetti le normative in materia di sicurezza.
Responsabilità del concedente: Il concedente deve garantire che i beni forniti in locazione siano accompagnati dalla documentazione che ne attesta la conformità, assicurando che le attrezzature e gli impianti rispettino le disposizioni di legge, prevenendo così l'uso di strumenti non conformi che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei lavoratori.
Conclusione
L'Articolo 23 del D.Lgs. 81/2008 impone rigidi obblighi di conformità ai fabbricanti, fornitori e concedenti in locazione finanziaria di attrezzature di lavoro, DPI e impianti. È vietata la produzione e la commercializzazione di prodotti non conformi, e in caso di locazione finanziaria, è obbligatorio fornire la documentazione che attesti la conformità dei beni alle normative di sicurezza sul lavoro.
La Sezione I del Decreto Legislativo stabilisce le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delineando in modo dettagliato i principali obblighi che gravano sul datore di lavoro, sui dirigenti e sui lavoratori stessi.
Articolo 15: Misure generali di tutela
Misure generali di tutela:
Il datore di lavoro deve adottare un insieme di misure volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, che includono la valutazione di tutti i rischi, la programmazione della prevenzione, l'eliminazione dei rischi alla fonte, l'informazione e la formazione dei lavoratori, il controllo sanitario, e la riduzione dei rischi tramite misure collettive.
Principi ergonomici:
Nella progettazione e organizzazione del lavoro, devono essere rispettati i principi ergonomici per prevenire problemi legati a lavori monotoni e ripetitivi.
Priorità delle misure collettive:
Le misure di protezione collettiva hanno la priorità su quelle individuali, e deve essere limitato il numero di lavoratori esposti ai rischi.
Articolo 16: Delega di funzioni
Delega delle funzioni:
Il datore di lavoro può delegare alcune delle sue funzioni a persone competenti all'interno dell'organizzazione. Tuttavia, la delega deve essere formalizzata per iscritto e non esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità di vigilanza sull'operato del delegato.
Requisiti per la delega:
Il delegato deve possedere competenze, poteri organizzativi e gestionali, e autonomia di spesa per poter adempiere efficacemente alle funzioni delegate.
Articolo 17: Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Obblighi non delegabili:
Il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Articolo 18: Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti
Obblighi specifici:
Il datore di lavoro e i dirigenti devono nominare un medico competente, designare i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, fornire dispositivi di protezione individuale, garantire l'informazione e la formazione dei lavoratori, e adottare le misure necessarie per gestire situazioni di emergenza.
Obblighi di sorveglianza:
Devono essere adottate misure per la sorveglianza sanitaria, per il controllo dei rischi e per l’aggiornamento continuo delle misure di prevenzione.
Articolo 19: Obblighi del preposto
Vigilanza sul rispetto delle misure:
I preposti sono responsabili della vigilanza sull’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di sicurezza, intervenendo in caso di comportamenti non conformi.
Intervento in caso di pericolo:
Devono intervenire prontamente in caso di situazioni di pericolo, sospendendo le attività se necessario e informando i superiori.
Articolo 20: Obblighi dei lavoratori
Cura della propria sicurezza:
I lavoratori devono prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, seguendo le istruzioni fornite e utilizzando correttamente i dispositivi di protezione.
Segnalazione dei pericoli:
Devono segnalare immediatamente al datore di lavoro o ai preposti eventuali condizioni di pericolo e collaborare per l’attuazione delle misure di prevenzione.
Articolo 21: Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare e ai lavoratori autonomi
Obblighi per lavoratori autonomi e imprese familiari:
I lavoratori autonomi e i componenti dell’impresa familiare devono utilizzare attrezzature conformi alle normative di sicurezza, munirsi di dispositivi di protezione individuale, e rispettare gli obblighi previsti in caso di lavori in appalto.
Articolo 22: Obblighi dei progettisti
Responsabilità dei progettisti:
I progettisti devono rispettare i principi generali di prevenzione durante le scelte progettuali e tecniche, garantendo che le attrezzature e i dispositivi di protezione siano conformi alle normative.
Articolo 23: Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Conformità delle attrezzature:
I fabbricanti e i fornitori non possono immettere sul mercato attrezzature, dispositivi di protezione o impianti non conformi alle normative di sicurezza.
Obblighi di documentazione:
In caso di locazione finanziaria, i beni devono essere accompagnati dalla documentazione che ne attesti la conformità.
Articolo 24: Obblighi degli installatori
Installazione conforme:
Gli installatori devono garantire che l'installazione di impianti e attrezzature sia conforme alle norme di sicurezza e seguire le istruzioni fornite dai fabbricanti.
Articolo 25: Obblighi del medico competente
Ruolo del medico competente:
Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi, programma e attua la sorveglianza sanitaria, e gestisce la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori, assicurandosi del rispetto della privacy e della riservatezza delle informazioni sanitarie.
Partecipazione alla formazione:
Il medico competente deve partecipare alla formazione e informazione dei lavoratori riguardo alla sorveglianza sanitaria e fornire loro le necessarie informazioni sui rischi e sugli esami effettuati.
Conclusione
La Sezione I del Decreto Legislativo stabilisce un quadro dettagliato delle misure di tutela della sicurezza e salute sul lavoro e degli obblighi di tutti i soggetti coinvolti nel processo, dal datore di lavoro ai lavoratori stessi. Ogni figura aziendale ha responsabilità specifiche per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti. Le disposizioni evidenziano l'importanza della cooperazione tra le diverse parti per la prevenzione degli incidenti e la promozione di una cultura della sicurezza sul lavoro.
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Disclaimer
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