Art. 219 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Capo VI Sanzioni
Art. 219. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 6, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 6, e 216;
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, comma 5.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, commi 1 e 2, e 217, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.067,88 a euro 5.695,36 per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi da 3 a 8, e 217, commi 2 e 3.
Disclaimer
Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza.
Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale.
Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute.
Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.