Art. 214 - Definizioni

27 Agosto 2024

Art. 214. Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:


a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 ¯Fm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:


1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);


b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;
c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser;
d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser;
e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;
f) irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2);
g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2);
h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d'angolo solido per unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);
i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore.

L'Art. 214 del Decreto Legislativo fornisce una serie di definizioni tecniche essenziali per comprendere le disposizioni normative relative alla protezione dei lavoratori dalle radiazioni ottiche artificiali. Queste definizioni stabiliscono i parametri fondamentali che guidano la regolamentazione e l'applicazione delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a tali radiazioni.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

L'articolo 214 definisce in modo specifico i termini tecnici utilizzati nel contesto della protezione dalle radiazioni ottiche. Queste definizioni sono cruciali per stabilire i criteri con cui vengono determinati i limiti di esposizione, le misure di prevenzione e protezione e le procedure di valutazione del rischio. L'obiettivo principale è garantire che i lavoratori siano adeguatamente protetti dai potenziali effetti nocivi delle radiazioni ottiche, siano esse ultraviolette, visibili o infrarosse.

Dettaglio Tecnico-Giuridico

Radiazioni Ottiche:

Radiazioni Ottiche: Tutte le radiazioni elettromagnetiche con lunghezze d'onda comprese tra 100 nanometri (nm) e 1 millimetro (mm). Le radiazioni ottiche includono tre principali categorie:

Radiazioni Ultraviolette (UV): Con lunghezze d'onda tra 100 e 400 nm, suddivise in:

UVA (315-400 nm)
UVB (280-315 nm)
UVC (100-280 nm)

Radiazioni Visibili: Con lunghezze d'onda tra 380 e 780 nm.
Radiazioni Infrarosse (IR): Con lunghezze d'onda tra 780 nm e 1 mm, suddivise in:

IRA (780-1400 nm)
IRB (1400-3000 nm)
IRC (3000 nm-1 mm)

Dispositivi e Tipi di Radiazione:

Laser: Dispositivo che produce o amplifica radiazioni elettromagnetiche nella gamma delle radiazioni ottiche mediante emissione stimolata.
Radiazione Laser: La radiazione ottica prodotta specificamente da un laser.
Radiazione Non Coerente: Qualsiasi radiazione ottica che non proviene da un laser.

Valori Limite di Esposizione:

Definiti come i limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che si basano su effetti sulla salute accertati e considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti è essenziale per proteggere i lavoratori dagli effetti nocivi noti su occhi e pelle.

Parametri Fisici:

Irradianza (E): La potenza radiante incidente per unità di area su una superficie, espressa in watt per metro quadrato (W/m²).
Esposizione Radiante (H): L'integrale nel tempo dell'irradianza, espresso in joule per metro quadrato (J/m²).
Radianza (L): Il flusso radiante per unità di angolo solido e per unità di superficie, espresso in watt per metro quadrato per steradiante (W/m² sr).

Livello di Esposizione:

La combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza a cui è esposto un lavoratore.

Sintesi

L'articolo 214 stabilisce le definizioni tecniche necessarie per l'applicazione delle norme di sicurezza relative all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali. Queste definizioni includono i tipi di radiazioni (UV, visibili, infrarosse), i dispositivi che le producono (come i laser), e i parametri fisici (irradianza, radianza) che determinano i livelli di esposizione dei lavoratori. Questi elementi sono fondamentali per garantire che le misure di protezione siano adeguatamente implementate e che i lavoratori siano protetti da effetti nocivi conosciuti sulle loro condizioni di salute.

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