Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
L'Articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce gli obblighi non delegabili del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questi obblighi sono considerati così fondamentali da non poter essere trasferiti ad altre figure all'interno dell'organizzazione aziendale.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Obblighi Non Delegabili
Valutazione dei Rischi (Lettera a): Il datore di lavoro è tenuto personalmente a effettuare la valutazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro. Questo include l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dall'Articolo 28 del D.Lgs. 81/2008. La valutazione dei rischi è un processo centrale nella gestione della sicurezza e della salute sul lavoro, e richiede una conoscenza approfondita delle specifiche condizioni operative dell'azienda.
Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (Lettera b): Il datore di lavoro deve designare direttamente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP). Questo ruolo è cruciale per la prevenzione degli infortuni e la gestione della sicurezza sul lavoro. Il RSPP è la figura professionale incaricata di coordinare tutte le attività di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda.
2. Implicazioni Giuridiche
Responsabilità Diretta: Il fatto che questi obblighi non siano delegabili implica che il datore di lavoro è direttamente responsabile per la loro esecuzione. Questo conferisce al datore di lavoro un ruolo chiave nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro, assicurando che questi aspetti fondamentali siano trattati con la massima serietà e competenza.
Conseguenze in Caso di Inadempimento: In caso di mancato rispetto di questi obblighi, il datore di lavoro può essere soggetto a sanzioni, che possono includere responsabilità penali e civili, in quanto queste attività sono essenziali per garantire un ambiente di lavoro sicuro.
Sintesi
L'Articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 identifica due obblighi fondamentali che il datore di lavoro non può delegare a terzi: la valutazione dei rischi, con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Questi obblighi sono considerati essenziali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, e la loro inadempienza può comportare gravi conseguenze legali per il datore di lavoro.
La Sezione I del Decreto Legislativo stabilisce le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delineando in modo dettagliato i principali obblighi che gravano sul datore di lavoro, sui dirigenti e sui lavoratori stessi.
Articolo 15: Misure generali di tutela
Misure generali di tutela:
Il datore di lavoro deve adottare un insieme di misure volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, che includono la valutazione di tutti i rischi, la programmazione della prevenzione, l'eliminazione dei rischi alla fonte, l'informazione e la formazione dei lavoratori, il controllo sanitario, e la riduzione dei rischi tramite misure collettive.
Principi ergonomici:
Nella progettazione e organizzazione del lavoro, devono essere rispettati i principi ergonomici per prevenire problemi legati a lavori monotoni e ripetitivi.
Priorità delle misure collettive:
Le misure di protezione collettiva hanno la priorità su quelle individuali, e deve essere limitato il numero di lavoratori esposti ai rischi.
Articolo 16: Delega di funzioni
Delega delle funzioni:
Il datore di lavoro può delegare alcune delle sue funzioni a persone competenti all'interno dell'organizzazione. Tuttavia, la delega deve essere formalizzata per iscritto e non esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità di vigilanza sull'operato del delegato.
Requisiti per la delega:
Il delegato deve possedere competenze, poteri organizzativi e gestionali, e autonomia di spesa per poter adempiere efficacemente alle funzioni delegate.
Articolo 17: Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Obblighi non delegabili:
Il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Articolo 18: Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti
Obblighi specifici:
Il datore di lavoro e i dirigenti devono nominare un medico competente, designare i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, fornire dispositivi di protezione individuale, garantire l'informazione e la formazione dei lavoratori, e adottare le misure necessarie per gestire situazioni di emergenza.
Obblighi di sorveglianza:
Devono essere adottate misure per la sorveglianza sanitaria, per il controllo dei rischi e per l’aggiornamento continuo delle misure di prevenzione.
Articolo 19: Obblighi del preposto
Vigilanza sul rispetto delle misure:
I preposti sono responsabili della vigilanza sull’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di sicurezza, intervenendo in caso di comportamenti non conformi.
Intervento in caso di pericolo:
Devono intervenire prontamente in caso di situazioni di pericolo, sospendendo le attività se necessario e informando i superiori.
Articolo 20: Obblighi dei lavoratori
Cura della propria sicurezza:
I lavoratori devono prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, seguendo le istruzioni fornite e utilizzando correttamente i dispositivi di protezione.
Segnalazione dei pericoli:
Devono segnalare immediatamente al datore di lavoro o ai preposti eventuali condizioni di pericolo e collaborare per l’attuazione delle misure di prevenzione.
Articolo 21: Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare e ai lavoratori autonomi
Obblighi per lavoratori autonomi e imprese familiari:
I lavoratori autonomi e i componenti dell’impresa familiare devono utilizzare attrezzature conformi alle normative di sicurezza, munirsi di dispositivi di protezione individuale, e rispettare gli obblighi previsti in caso di lavori in appalto.
Articolo 22: Obblighi dei progettisti
Responsabilità dei progettisti:
I progettisti devono rispettare i principi generali di prevenzione durante le scelte progettuali e tecniche, garantendo che le attrezzature e i dispositivi di protezione siano conformi alle normative.
Articolo 23: Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Conformità delle attrezzature:
I fabbricanti e i fornitori non possono immettere sul mercato attrezzature, dispositivi di protezione o impianti non conformi alle normative di sicurezza.
Obblighi di documentazione:
In caso di locazione finanziaria, i beni devono essere accompagnati dalla documentazione che ne attesti la conformità.
Articolo 24: Obblighi degli installatori
Installazione conforme:
Gli installatori devono garantire che l'installazione di impianti e attrezzature sia conforme alle norme di sicurezza e seguire le istruzioni fornite dai fabbricanti.
Articolo 25: Obblighi del medico competente
Ruolo del medico competente:
Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi, programma e attua la sorveglianza sanitaria, e gestisce la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori, assicurandosi del rispetto della privacy e della riservatezza delle informazioni sanitarie.
Partecipazione alla formazione:
Il medico competente deve partecipare alla formazione e informazione dei lavoratori riguardo alla sorveglianza sanitaria e fornire loro le necessarie informazioni sui rischi e sugli esami effettuati.
Conclusione
La Sezione I del Decreto Legislativo stabilisce un quadro dettagliato delle misure di tutela della sicurezza e salute sul lavoro e degli obblighi di tutti i soggetti coinvolti nel processo, dal datore di lavoro ai lavoratori stessi. Ogni figura aziendale ha responsabilità specifiche per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti. Le disposizioni evidenziano l'importanza della cooperazione tra le diverse parti per la prevenzione degli incidenti e la promozione di una cultura della sicurezza sul lavoro.
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Disclaimer
Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza.
Le informazioni fornite in questo documento sono destinate esclusivamente a scopi informativi e di formazione e non costituiscono consulenza legale.
Sebbene si faccia ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute, non si offre alcuna garanzia, espressa o implicita, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità o l'adeguatezza delle informazioni in esso contenute.
Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, sia diretti che indiretti, causati dall’uso del presente testo.