Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Art. 14. Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche' di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonche', a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Il provvedimento di sospensione e' adottato in relazione alla parte dell'attivita' imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attivita' lavorativa prestata dai lavoratori
interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
2. Per tutto il periodo di sospensione e' fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione e' comunicato all'Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili del provvedimento interdittivo.
3. L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonche', su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attivita' lavorativa in corso che non puo' essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumita'.
5. Ai provvedimenti del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall'articolo 46, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
9. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati piu' di cinque lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca e' altresi' concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, e' versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.
12. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, l'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e), integra, in funzione dell'amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale ed e' utilizzato per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e' ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.
15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
16. L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli
articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).
L'Articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 disciplina i provvedimenti degli organi di vigilanza per contrastare il lavoro irregolare e garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il provvedimento principale previsto è la sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni, con specifiche conseguenze e condizioni per la revoca.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Provvedimento di Sospensione
Sospensione dell'Attività: L'Ispettorato Nazionale del Lavoro può adottare un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale quando rileva che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro sono impiegati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come specificato nell'Allegato I del decreto.
Ambito di Applicazione: La sospensione può riguardare parte dell'attività imprenditoriale o specifiche attività lavorative collegate alle violazioni.
2. Divieto di Contrattare con la Pubblica Amministrazione
Effetti del Provvedimento: Durante il periodo di sospensione, l'impresa non può contrattare con la pubblica amministrazione. Il provvedimento viene comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per l'adozione di provvedimenti interdittivi.
3. Tempistica e Modalità di Adozione
Immediata Attuazione: L'Ispettorato adotta i provvedimenti nell'immediatezza degli accertamenti o entro sette giorni dalla segnalazione di altre amministrazioni.
4. Eccezioni e Differimento
Esclusioni: Non si applica il provvedimento di sospensione nel caso in cui il lavoratore irregolare sia l'unico occupato dall'impresa.
Differimento degli Effetti: In alcuni casi, gli effetti della sospensione possono essere differiti fino alle ore 12 del giorno lavorativo successivo o fino alla conclusione dell'attività lavorativa in corso, a meno che non vi siano situazioni di pericolo imminente.
5. Condizioni per la Revoca della Sospensione
Regolarizzazione e Pagamenti: La revoca del provvedimento è subordinata alla regolarizzazione dei lavoratori, al ripristino delle condizioni di sicurezza, alla rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni, e al pagamento di somme aggiuntive (2.500 euro per fino a cinque lavoratori irregolari, 5.000 euro per più di cinque).
Sanzioni in Caso di Recidiva: Le somme aggiuntive raddoppiano se l'impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione nei cinque anni precedenti.
Rateizzazione: Su richiesta, è possibile ottenere la revoca con il pagamento immediato del 20% della somma aggiuntiva, con il saldo del residuo entro sei mesi, maggiorato del 5%.
6. Applicazione delle Sanzioni Penali e Civili
Sanzioni per Inosservanza: Il datore di lavoro che non rispetta il provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi per violazioni in materia di sicurezza e con l'arresto da tre a sei mesi o un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per lavoro irregolare.
7. Ruolo degli Organi di Vigilanza
Competenza dei Vigili del Fuoco: Per le violazioni in materia di prevenzione incendi, la competenza spetta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Ruolo delle ASL: I servizi ispettivi delle ASL hanno gli stessi poteri dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro per le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
8. Relazione Annuale e Destinazione delle Sanzioni
Utilizzo delle Somme Riscosse: Le somme aggiuntive riscossesono destinate al finanziamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, gestite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
Ricorso: È possibile presentare ricorso contro il provvedimento di sospensione entro 30 giorni all'Ispettorato Interregionale del Lavoro competente, che deve pronunciarsi entro 30 giorni.
9. Estinzione delle Contravvenzioni
Effetto dell'Estinzione: L'estinzione delle contravvenzioni accertate comporta la decadenza del provvedimento di sospensione, previo pagamento delle somme aggiuntive.
Sintesi
L'Articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce misure rigorose per il contrasto del lavoro irregolare e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, conferendo all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e agli altri organi di vigilanza poteri decisivi per sospendere le attività imprenditoriali in caso di gravi violazioni. Il provvedimento di sospensione ha effetti immediati e significativi, incluso il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, e la sua revoca è subordinata a condizioni rigorose, inclusa la regolarizzazione delle violazioni e il pagamento di somme aggiuntive.
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
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