Art. 13 - Vigilanza

18 Agosto 2024

Art. 13. Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.


1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.


2. Comma abrogato dal Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 (in GU n.252 del 21.10.2021).

3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

4. La vigilanza di cui al presente articolo e' esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attivita' di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

6. L'importo delle somme che l'ASL e l'Ispettorato nazionale del lavoro , in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL e dall'Ispettorato.

7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.

7-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull'attivita' svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell'attivita' di vigilanza nei luoghi di lavoro.


L'Articolo 13 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le competenze e le modalità di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, specificando i soggetti incaricati e i contesti operativi.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

1. Soggetti Competenti per la Vigilanza

Aziende Sanitarie Locali (ASL): Le ASL sono incaricate della vigilanza sul territorio di competenza.
Ispettorato Nazionale del Lavoro: È responsabile della vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: Interviene per quanto concerne la propria specifica competenza.
Settore Minerario: Fino al completamento del trasferimento delle competenze previsto dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, la vigilanza è esercitata dal Ministero dello Sviluppo Economico. Le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali sono invece sotto la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Forze Armate, Polizia e Vigili del Fuoco: Nei loro luoghi di lavoro, la vigilanza è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici interni alle rispettive amministrazioni.

2. Specificità delle Forze Armate e della Giustizia

Nei luoghi di lavoro delle Forze Armate, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco, la vigilanza è riservata ai servizi interni istituiti presso queste amministrazioni.
Le autorità marittime e le autorità portuali e aeroportuali mantengono le loro competenze specifiche in materia di sicurezza dei lavoratori nei rispettivi ambiti (navi, aeromobili, porti e aeroporti).
L'Amministrazione della Giustizia può avvalersi, mediante convenzione, dei servizi di vigilanza delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, soprattutto per le strutture penitenziarie.

3. Coordinamento della Vigilanza

La vigilanza è esercitata in coordinamento con quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del D.Lgs. 81/2008. A livello provinciale, le ASL e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro promuovono e coordinano operativamente l'attività di vigilanza.
Le modifiche necessarie per implementare queste disposizioni sono state adottate attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007.

4. Incompatibilità per il Personale di Vigilanza

Il personale delle pubbliche amministrazioni assegnato alla vigilanza non può prestare, in alcun titolo, attività di consulenza in materia di salute e sicurezza in qualsiasi parte del territorio nazionale, per evitare conflitti di interesse.

5. Utilizzo delle Sanzioni Amministrative

Le somme raccolte dalle ASL e dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro a seguito di sanzioni amministrative sono destinate a finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, rispettivamente attraverso un capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato.

6. Relazione Annuale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro è obbligato a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che viene trasmessa al Parlamento. Questa relazione analitica riguarda l'attività svolta in materia di prevenzione, contrasto del lavoro irregolare e i risultati conseguiti nei diversi settori produttivi.

Sintesi

L'Articolo 13 del D.Lgs. 81/2008 definisce un sistema articolato di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La vigilanza è affidata a vari soggetti, tra cui le ASL, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ciascuno con competenze specifiche in determinati settori o ambiti territoriali. Viene garantita la coordinazione tra gli enti coinvolti, soprattutto a livello provinciale, per assicurare un controllo efficace e uniforme. Inoltre, è previsto un sistema di finanziamento delle attività di prevenzione tramite l'utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha il compito di relazionare annualmente al Parlamento sui risultati delle attività di vigilanza.


Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Campo di applicazione

Art. 4 - Computo dei lavoratori

Capo II Sistema istituzionale

Art. 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento

Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 11 - Attività promozionali

Art. 12 - Interpello

Art. 13 - Vigilanza

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15 - Misure generali di tutela

Art. 16 - Delega di funzioni

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 19 - Obblighi del preposto

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

Art. 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

Art. 22 - Obblighi dei progettisti

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 24 - Obblighi degli installatori

Art. 25 - Obblighi del medico competente

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 - Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 35 - Riunione periodica

Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente

Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Art. 45 - Primo soccorso

Art. 46 - Prevenzione incendi

Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 51 - Organismi paritetici

Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53 - Tenuta della documentazione

Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

Capo IV Disposizioni penali

Sezione I SANZIONI

Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Art. 58 - Sanzioni per il medico competente

Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori

Art. 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del cc, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

Disclaimer

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