Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

23 Agosto 2024

Art. 115. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:



a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.

2. Comma abrogato dall’art. 115 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.


4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

L'Articolo 115 del D.Lgs. 81/2008 disciplina l'uso di sistemi di protezione individuale contro le cadute dall'alto nei lavori in quota, specificando le attrezzature che devono essere impiegate quando non sono attuabili misure di protezione collettiva. Questo articolo è centrale per garantire la sicurezza dei lavoratori in situazioni di rischio elevato legate all'altezza.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio dell'Articolo:

Obbligo di utilizzo di sistemi di protezione individuale:

Quando non è possibile adottare misure di protezione collettiva, come indicato nell'articolo 111, comma 1, lettera a), è obbligatorio per i lavoratori utilizzare sistemi di protezione individuale adeguati e specifici per il lavoro in quota. Questi sistemi devono essere conformi alle norme tecniche e possono essere costituiti da uno o più dei seguenti elementi:

a) Assorbitori di energia: Dispositivi progettati per ridurre la forza d'impatto su una persona durante una caduta, dissipando gradualmente l'energia generata dalla caduta stessa.

b) Connettori: Componenti che servono a collegare diversi elementi del sistema di protezione contro le cadute, come moschettoni o ganci, che uniscono la corda, il dispositivo di ancoraggio, o l'imbracatura.

c) Dispositivo di ancoraggio: Struttura o punto sicuro cui il sistema di protezione contro le cadute può essere fissato, assicurando che sia in grado di resistere alle forze generate da una caduta.

d) Cordini: Corde o fettucce che collegano l'imbracatura dell'operatore al sistema di ancoraggio o ad altri componenti del sistema di protezione contro le cadute.

e) Dispositivi retrattili: Dispositivi che permettono il movimento dell'operatore mantenendo una tensione costante sul cordino; in caso di caduta, bloccano immediatamente per prevenire una caduta libera significativa.

f) Guide o linee vita flessibili: Sistemi costituiti da corde o cavi flessibili che consentono all'operatore di muoversi lungo una linea predefinita mantenendo sempre il collegamento al sistema di protezione.

g) Guide o linee vita rigide: Sistemi di ancoraggio permanenti, rigidi, spesso installati su strutture come scale o tetti, che offrono un percorso sicuro lungo cui l'operatore può muoversi.

h) Imbracature: Dispositivi indossati dagli operatori, progettati per distribuire le forze di arresto di una caduta sul corpo, proteggendo le aree sensibili e riducendo il rischio di lesioni gravi.


Assicurazione del sistema di protezione:

Il sistema di protezione deve essere collegato a parti stabili delle opere fisse o provvisionali tramite connettori o direttamente lungo guide o linee vita. Questo garantisce la massima stabilità e sicurezza del lavoratore durante l'esecuzione di lavori in quota.

Lavori su pali:

Nei lavori specifici su pali, i lavoratori devono essere equipaggiati con ramponi o mezzi equivalenti, oltre a un dispositivo anticaduta appropriato, per garantire la loro sicurezza.

Sintesi: L'Art. 115 stabilisce l'obbligo per i lavoratori in quota di utilizzare sistemi di protezione individuale quando le misure di protezione collettiva non sono attuabili. I sistemi devono includere componenti come assorbitori di energia, connettori, dispositivi di ancoraggio, cordini, dispositivi retrattili, guide o linee vita, e imbracature, tutti conformi alle norme tecniche. Inoltre, nei lavori su pali, è obbligatorio l'uso di ramponi e dispositivi anticaduta.


Indice Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (Art. 88-160)

Il Titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) riguarda le disposizioni relative alla salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Questo titolo è suddiviso in vari capi e sezioni che trattano diversi aspetti relativi alla sicurezza nei cantieri, con l'obiettivo di prevenire infortuni e incidenti sul lavoro.

Panoramica e indice delle sezioni e dei capi indicati:

Capo I: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Questo capo stabilisce le misure generali di sicurezza da adottare nei cantieri temporanei o mobili. Include disposizioni relative alla valutazione dei rischi, l'organizzazione della sicurezza e i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei lavori.

Capo II: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Il capo si articola in varie sezioni che trattano specificamente la prevenzione degli infortuni in contesti particolarmente rischiosi, come i lavori di costruzione e quelli in quota.

Sezione I: Campo di applicazione Definisce l'ambito di applicazione delle norme, specificando quali tipologie di lavori e cantieri sono soggetti a queste disposizioni.

Sezione II: Disposizioni di carattere generale Stabilisce i principi generali di sicurezza e salute sul lavoro, applicabili a tutti i tipi di cantiere.

Sezione III: Scavi e fondazioni Fornisce norme specifiche per la sicurezza durante l'esecuzione di scavi e la realizzazione di fondazioni, considerando i rischi particolari associati a queste attività.

Sezione IV: Ponteggi in legname e altre opere provvisionali Regola l'uso sicuro dei ponteggi in legno e di altre strutture temporanee utilizzate nei cantieri.

Sezione V: Ponteggi fissi Descrive le norme per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei ponteggi fissi, garantendo la sicurezza dei lavoratori.

Sezione VI: Ponteggi movibili Tratta dei requisiti di sicurezza per i ponteggi mobili, che possono essere spostati durante le attività lavorative.

Sezione VII: Costruzioni edilizie Fornisce le misure di sicurezza specifiche per i lavori di costruzione edile, con particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni.

Sezione VIII: Demolizioni Dettaglia le precauzioni da prendere durante le demolizioni, che comportano rischi elevati per i lavoratori.

Capo III: Sanzioni

Questo capo elenca le sanzioni previste per la violazione delle norme di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. Le sanzioni possono essere di natura amministrativa o penale, a seconda della gravità delle infrazioni.

INDICE DEGLI ARTICOLI

Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 88 - Campo di applicazione

Art. 89 - Definizioni

Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Art. 93 - Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori

Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

Art. 95 - Misure generali di tutela

Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Art. 99 - Notifica preliminare

Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

Art. 101 - Obblighi di trasmissione

Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora

Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi

Art. 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Sezione I Campo di applicazione

Art. 105 - Attività soggette

Art. 106 - Attività escluse

Art. 107 - Definizioni

Sezione II Disposizioni di carattere generale

Art. 108 - Viabilità nei cantieri

Art. 109 - Recinzione del cantiere

Art. 110 - Luoghi di transito

Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali

Art. 113 - Scale

Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro

Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

Art. 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive

Sezione III Scavi e fondazioni

Art. 118 - Splateamento e sbancamento

Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli

Art. 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi

Art. 121 - Presenza di gas negli scavi

Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali

Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali

Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature

Art. 125 - Disposizione dei montanti

Art. 126 - Parapetti

Art. 127 - Ponti a sbalzo

Art. 128 - Sottoponti

Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

Art. 130 - Andatoie e passerelle

Sezione V Ponteggi fissi

Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

Art. 132 - Relazione tecnica

Art. 133 - Progetto

Art. 134 - Documentazione

Art. 135 - Marchio del fabbricante

Art. 136 - Montaggio e smontaggio

Art. 137 - Manutenzione e revisione

Art. 138 - Norme particolari

Sezione VI Ponteggi movibili

Art. 139 - Ponti su cavalletti

Art. 140 - Ponti su ruote a torre

Sezione VII Costruzioni edilizie

Art. 141 - Strutture speciali

Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili

Art. 143 - Posa delle armature e delle centine

Art. 144 - Resistenza delle armature

Art. 145 - Disarmo delle armature

Art. 146 - Difesa delle aperture

Art. 147 - Scale in muratura

Art. 148 - Lavori speciali

Art. 149 - Paratoie e cassoni

Sezione VIII Demolizioni

Art. 150 - Rafforzamento delle strutture

Art. 151 - Ordine delle demolizioni

Art. 152 - Misure di sicurezza

Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione

Art. 154 - Sbarramento della zona di demolizione

Art. 155 - Demolizione per rovesciamento

Art. 156 - Verifiche

Capo III Sanzioni

Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori

Art. 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti

Art. 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi

Disclaimer

Il presente testo non riveste carattere di ufficialità. Le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo stampa oppure sui siti www.ispettorato.gov.it, www.lavoro.gov.it, www.normattiva.it. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione Pubblica di appartenenza. 

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