Art. 1 - Finalità
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalita' di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformita' della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di eta' e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma , della Costituzione.
3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L'Articolo 1 si concentra sulle finalità e il quadro giuridico di riferimento per l'attuazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'obiettivo di uniformare e coordinare le normative esistenti in un unico testo legislativo.
Di seguito un riassunto tecnico-giuridico dettagliato:
1. Obiettivo e Finalità
Riassetto normativo: L'articolo stabilisce che il decreto legislativo costituisce attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, e mira a riorganizzare e riformare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Uniformità normativa: L'intento principale è garantire un'uniformità nella tutela delle lavoratrici e dei lavoratori su tutto il territorio nazionale, rispettando i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Rispetto delle normative sovranazionali: Il decreto si conforma alle normative comunitarie, alle convenzioni internazionali e agli obblighi costituzionali, in particolare all'articolo 117 della Costituzione, che disciplina la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
2. Applicazione nelle Regioni e Province Autonome
Carattere cedevole delle norme: Le disposizioni del decreto si applicano con carattere di cedevolezza nelle regioni e province autonome che non hanno ancora adottato una normativa locale in materia. Questo significa che il decreto legislativo statale trova applicazione in assenza di norme regionali, perdendo efficacia nel momento in cui queste ultime entrano in vigore.
Rispetto dei principi fondamentali: Nonostante l'eventuale adozione di normative regionali, restano salvi i principi fondamentali stabiliti dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che garantiscono un quadro comune di tutela su tutto il territorio nazionale.
3. Attuazione del Decreto
Rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali: Gli atti e i provvedimenti adottati in attuazione del decreto devono essere conformi ai principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che disciplina la protezione dei dati personali.
L'articolo 117 della Costituzione italiana riguarda la ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni. È stato modificato dalla riforma del Titolo V nel 2001, e rappresenta uno degli articoli chiave nel definire l'autonomia legislativa delle Regioni.
Testo dell'Articolo 117 (così come modificato nel 2001):
Comma 1: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Comma 2: Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
immigrazione;
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
difesa e Forze armate;
In sintesi, l'articolo 1 definisce le basi giuridiche e gli obiettivi del decreto, stabilendo un quadro normativo volto a garantire un sistema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori uniforme su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze regionali e delle normative sovranazionali.
Indice Titolo I Principi comuni (art. 1-61)
Capo I Disposizioni generali
Art. 3 - Campo di applicazione
Art. 4 - Computo dei lavoratori
Capo II Sistema istituzionale
Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Attività promozionali
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Art. 15 - Misure generali di tutela
Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 20 - Obblighi dei lavoratori
Art. 22 - Obblighi dei progettisti
Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Art. 24 - Obblighi degli installatori
Art. 25 - Obblighi del medico competente
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
Art. 29 - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Art. 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36 - Informazione ai lavoratori
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
Art. 39 - Svolgimento dell'attivita' di medico competente
Art. 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Art. 43 - Disposizioni generali
Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 51 - Organismi paritetici
Sezione VIII DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 53 - Tenuta della documentazione
Art. 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Capo IV Disposizioni penali
Sezione I SANZIONI
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
Art. 59 - Sanzioni per i lavoratori
Sezione II DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
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