VIGILANZA SUL MERCATO PRESUNTA NON CONFORMITÀ DI MACCHINE O APPARECCHIATURE

iter procedurale che il Ministero dello Sviluppo Economico (MI-MIT) segue, ai sensi del d.lgs. 17/2010, per la vigilanza sul mercato relativamente a segnalazioni di presunta non conformità di macchine o apparecchiature

La vigilanza del mercato costituisce lo strumento attraverso il quale gli Stati membri verificano la conformità delle macchine utensili già immesse sul mercato o messe in servizio e valutano l’opportunità di adottare misure correttive per eliminare eventuali carenze costruttive. Essa si distingue nettamente dalla valutazione di conformità, che è finalizzata a garantire il rispetto dei requisiti essenziali prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto.

La vigilanza può essere esercitata in qualsiasi fase successiva al completamento della costruzione della macchina, non appena questa è resa disponibile per la distribuzione o l’utilizzo nell’Unione Europea. Le ispezioni possono svolgersi presso:

  • la sede del fabbricante, dell’importatore o del distributore;

  • le officine di società di noleggio;

  • i punti di transito o ai confini esterni dell’UE;

  • i locali dell’utilizzatore, distinguendo sempre le caratteristiche originarie dalla modifiche apportate in seguito, sulla base delle istruzioni tecniche fornite con la macchina.

Nella valutazione della conformità, le autorità di vigilanza tengono conto dello stato dell’arte, comprese le norme armonizzate in vigore al momento dell’immissione sul mercato, nonché dell’uso previsto dal fabbricante e dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

In Italia, l’articolo 6 del d.lgs. 17/2010 – di recepimento della Direttiva 2006/42/CE – attribuisce al Ministero delle imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello sviluppo economico) e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di autorità di vigilanza del mercato per macchine e quasi-macchine, individuando l’INAIL come soggetto incaricato degli accertamenti di carattere tecnico.

Qualora le autorità di vigilanza nutrano dubbi circa la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute, possono richiedere al fabbricante:

  1. il fascicolo tecnico previsto per le macchine complete;

  2. la documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine.

L’INAIL, esaminando le parti rilevanti del fascicolo o della documentazione trasmessa, valuta le soluzioni adottate dal fabbricante per gestire i rischi associati alla macchina, accertando il rispetto dei requisiti essenziali segnalati come presunti non conformi. La mancata presentazione del fascicolo tecnico o della documentazione richiesta, entro il termine motivatamente fissato dall’autorità di vigilanza, può costituire di per sé elemento sufficiente per dubitare della conformità del prodotto (cfr. Allegato VII, sezione A, punto 3 e sezione B, lettera b) della Direttiva macchine).

Al termine dell’istruttoria, se la macchina risulta non conforme, l’autorità di vigilanza ordina al fabbricante o al suo mandatario di:

  • adottare, entro un termine specificato, le misure correttive necessarie a garantire la conformità di tutti gli esemplari affetti dallo stesso difetto di progettazione o fabbricazione;

  • ritirare la macchina dal mercato, qualora le misure correttive non fossero idonee o non venissero attuate.

Se il fabbricante non provvede spontaneamente entro il termine stabilito, lo Stato membro all’organo di vigilanza provvede a ordinare il ritiro dal mercato dei prodotti pericolosi e ne dà immediata comunicazione alla Commissione UE e agli altri Stati membri, ai sensi della clausola di salvaguardia.

Infine, le autorità di vigilanza adottano, in cooperazione con gli operatori economici interessati, le misure necessarie per avvertire gli utilizzatori e prevenire possibili infortuni o danni alla salute derivanti dal difetto identificato.

il flusso prevede un filtro iniziale di ammissibilità, seguito da una fase istruttoria tecnica con il coinvolgimento del fabbricante e dell’INAIL, e si conclude con il parere collegiale del Gruppo di Lavoro e la decisione finale comunicata agli interessati

Flusso della vigilanza del mercato delle macchine utensili

  1. Obiettivo della vigilanza

    • Verificare la conformità delle macchine utensili già immesse sul mercato o messe in servizio.

    • Valutare l’adozione di eventuali misure correttive in caso di carenze costruttive.

  2. Distinzione dalla valutazione di conformità

    • Valutazione di conformità: garantisce, prima dell’immissione sul mercato, che la macchina rispetti i requisiti essenziali.

    • Vigilanza del mercato: agisce in un qualunque momento successivo alla messa a disposizione del prodotto nell’UE.

  3. Ambito operativo e sedi di ispezione

    • La verifica può avvenire:

      • presso fabbricanti, importatori o distributori;

      • presso società di noleggio;

      • durante il transito o ai confini esterni dell’UE;

      • presso i locali dell’utilizzatore (distinguendo sempre le modifiche originarie da quelle apportate dall’utilizzatore).

  4. Criteri di valutazione

    • Stato dell’arte e norme armonizzate in vigore al momento dell’immissione sul mercato.

    • Uso previsto dal fabbricante e uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

  5. Autorità competenti (Italia)

    • Ministero delle imprese e del Made in Italy (ex MI-MIT) e Ministero del lavoro e delle politiche sociali: autorità di vigilanza.

    • INAIL: ente tecnico per gli accertamenti specialistici.

  6. Avvio dell’accertamento

    • Se emergono dubbi sulla conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute, l’autorità di vigilanza:

      1. Richiede al fabbricante il fascicolo tecnico (o la documentazione tecnica delle quasi-macchine).

      2. Fissa un termine entro cui ottenere il materiale.

  7. Esame tecnico da parte dell’INAIL

    • L’INAIL analizza le sezioni pertinenti del fascicolo tecnico e valuta se le soluzioni adottate dal fabbricante:

      • coprono i rischi associati alla macchina,

      • rispettano i requisiti essenziali applicabili.

    • Se il fascicolo tecnico non viene trasmesso entro il termine, può considerarsi sufficiente motivo di non conformità.

  8. Verifica finale e misure correttive

    • Se, al termine dell’accertamento, la macchina risulta non conforme, l’autorità di vigilanza ordina al fabbricante o al suo mandatario di:

      1. Adottare misure correttive per rendere conformi tutti gli esemplari con lo stesso difetto.

      2. Ritirare dal mercato la macchina entro un termine prestabilito.

  9. Intervento in caso di inadempienza

    • Se il fabbricante non esegue volontariamente le azioni correttive entro il termine:

      • lo Stato membro assicura il ritiro dal mercato dei prodotti pericolosi;

      • notifica la Commissione UE e gli altri Stati membri (clausola di salvaguardia).

  10. Comunicazione agli utilizzatori

    • Le autorità di vigilanza, in cooperazione con gli operatori economici interessati, adottano misure (es. avvisi, comunicati) per informare gli utilizzatori e prevenire possibili infortuni o danni alla salute.

Il modulo di segnalazione di presunta non conformità alla Direttiva Macchine

Il modello di segnalazione di presunta non conformità è lo strumento ufficiale per attivare l’iter di vigilanza del mercato delle macchine utensili, così come definito nelle “Linee Guida per la vigilanza del mercato – Direttiva Macchine” (rev. 01_2024) del Ministero delle imprese e del Made in Italy (Appendice: Documentazione).


Ambito di applicazione

  • Segnalazioni “periodiche”: quando emerse nel corso delle verifiche periodiche ex d.m. 11 aprile 2011 (allegato II, punto 3.2.2), i verificatori Inail trasmettono la segnalazione al Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza (DIT), mentre i soggetti abilitati la inviano all’unità territoriale competente, che poi la inoltra al DIT.

  • Segnalazioni ordinarie: ogni qualvolta si riscontri una non conformità potenziale in macchina già immessa sul mercato o messa in servizio.

Scopo del modulo

Fornire in modo standardizzato tutte le informazioni necessarie ad avviare l’istruttoria di vigilanza del mercato, in particolare:

  • identificazione univoca della macchina e del fabbricante;

  • dettaglio della presunta non conformità;

  • allegati obbligatori (dichiarazione CE di conformità, documentazione tecnica).

Sezioni del modulo

  1. Dati identificativi della macchina

    • Modello: codice e denominazione esatti.

    • Anno di fabbricazione: come riportato sulla marcatura CE (potrebbe differire dalla data di immissione sul mercato).

    • Numero di serie, se disponibile.

  2. Identificazione del fabbricante (o mandatario)

    • Ragione sociale, indirizzo e Paese.

    • Persona di riferimento e dati di contatto.

  3. Documentazione allegata

    • Dichiarazione CE di conformità: documento legale con cui il fabbricante assume la responsabilità della conformità.

    • Fascicolo tecnico (per macchine complete) o documentazione tecnica pertinente (per quasi-macchine).

  4. Descrizione della presunta non conformità

    • Riferimento ai requisiti essenziali di sicurezza (Allegato I Direttiva 2006/42/CE) ritenuti violati.

    • Breve descrizione del difetto o del comportamento anomalo riscontrato.

  5. Riferimenti normativi e tecnici

    • Norme armonizzate o altre specifiche tecniche applicate al momento dell’immissione sul mercato.

    • Direttive UE integrate nella dichiarazione di conformità.

  6. Dichiarazioni del segnalante

    • Qualifica e ruolo nell’organizzazione.

    • Data, firma e timbro.

Ruolo della dichiarazione CE di conformità

La dichiarazione CE fornisce alle autorità di vigilanza informazioni cruciali per:

  • verificare l’identità del fabbricante (e dell’eventuale mandatario);

  • individuare il responsabile del fascicolo tecnico;

  • conoscere la procedura di valutazione della conformità adottata e l’eventuale organismo notificato coinvolto;

  • elencare le direttive e le norme armonizzate applicate.

Istruzioni operative

  • Coerenza dati: controllare che i dati sulla marcatura CE coincidano con quelli della dichiarazione.

  • Segnalazioni multiple: se uno stesso difetto interessa più modelli dello stesso fabbricante, inviare segnalazioni separate per ciascun modello.

  • Modulo completo: le segnalazioni prive di campi obbligatori o documentazione essenziale saranno dichiarate non procedibili e non daranno avvio all’iter di vigilanza.


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