Art. 285. Sanzioni a carico dei lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 368,56 a 982,81 euro per la violazione dell’articolo 277,comma 3;

b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da 122,85 a 491,40 euro per la violazione dell’articolo 277,comma 1.