ALLEGATO XX B. AUTORIZZAZIONE AI LABORATORI DI CERTIFICAZIONE (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)



1. REQUISITI
1.1. I laboratori per essere autorizzati alla certificazione:
a) non devono esercitare attività di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione, installazione o
manutenzione nella materia oggetto della certificazione. Il rapporto contrattuale a qualsiasi titolo intercorrente tra i
laboratori autorizzati ed il personale degli stessi deve essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta la
durata del rapporto stesso;
b) devono disporre di personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere
adeguatamente alle mansioni tecniche ed amministrative connesse con le procedure riguardanti l’attività di
certificazione;
c) devono dotarsi di manuale di qualità redatto in conformità alla Norma UNI CEI EN 45011;
d) devono utilizzare locali ed impianti che garantiscano le norme di igiene ambientale e la sicurezza del lavoro.



2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
2.1. L’istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione deve essere indirizzata al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI.

2.2. L’istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al punto 2.1, sottoscritta dal legale rappresentante del
laboratorio e contenente il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente,
deve essere prodotta in originale bollato unitamente a due copie, e contenere l’esplicita indicazione
dell’autorizzazione richiesta, nonché l’elenco delle certificazioni per le quali viene richiesta.

3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE
3.1. All’istanza di autorizzazione alla certificazione da inviarsi con le modalità di cui al punto 2, devono essere allegati
seguenti documenti in triplice copia:
a) copia dell’atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero estremi dell’atto normativo per i soggetti
di diritto pubblico, da cui risulti l’esercizio dell’attività di certificazione richiesta;
b) elenco dei macchinari e attrezzature, corredato delle caratteristiche tecniche ed operative, posseduti in proprio;
c) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo
del laboratorio da cui si evinca il ruolo svolto dai preposti alla direzione delle diverse attività;
d) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a 1.549.370,70 euro per i rischi
derivanti dall’esercizio di attività di certificazione;
e) manuale di qualità del laboratorio, redatto in base alle norme della serie UNI CEI EN 45000 contenente, tra
l’altro, la specifica sezione in cui vengono dettagliate le attrezzature e gli strumenti necessari alle certificazioni
richieste, nonché le procedure che vengono seguite. In detta sezione devono essere indicati anche i seguenti
elementi: normativa seguita, ente che ha effettuato la taratura e scadenza della taratura degli strumenti di misura;
f) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio in cui risultino evidenziate la funzione degli ambienti
e la disposizione delle attrezzature;
g) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento dei requisiti minimi di cui al punto 1.1, lettere a) e d).
3.2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si riserva di richiedere ogni altra documentazione
ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 1.


4. PROCEDURA AUTORIZZATIVA
4.1. Con provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita presso lo stesso
Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione per l’esame della
documentazione di cui al punto 3.

4.2. La Commissione di cui al punto 4.1 è presieduta da un funzionario del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, ed è composta da:


a) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
b) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero dello sviluppo economico;
c) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
d) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente dell’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
e) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Consiglio nazionale delle ricerche.
4.3. Sulla base dei risultati positivi dell’esame della documentazione di cui al punto 3, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, adotta il provvedimento di autorizzazione.


5. CONDIZIONI E VALIDITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE
5.1. L’autorizzazione alla certificazione ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza,
previo esito positivo dell’esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste
nel punto 4.

5.2. I laboratori devono riportare in apposito registro gli estremi delle certificazioni rilasciate e conservare, per un
periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti relativi all’attività di certificazione.

6. VERIFICHE
6.1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per il tramite dei propri organi periferici, entro il periodo
di validità dell’autorizzazione, procede al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità medesima.

6.2. Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità medesima, l’autorizzazione viene
sospesa con effetto immediato, dando luogo al controllo di tutta l’attività certificativa fino a quel momento effettuata.
Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca dell’autorizzazione.