210-bis Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 184, comma 1, lettera b), il datore di lavoro garantisce, inoltre, che i
lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro
rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei
rischi con particolare riguardo:
a. agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione;
b. alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico;
c. alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.”;