Tabelle aci 2021 Costi Chilometrici in excel

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motoveicoli elaborate dall'ACI per l’anno 2021

2021

Con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n.317 del 22-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 42 l’Agenzia delle Entrate rende disponibili le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motoveicoli elaborate dall'ACI per l’anno 2021

Autoveicoli Benzina in produzione fringe benefit 2021
Autoveicoli Gasolio in produzione fringe benefit 2021
Autoveicoli GPL - Metano in produzione fringe benefit 2021
Autoveicoli ibridi-elettrici in produzione fringe benefit 2021
Autoveicoli Benzina fuori produzione fringe benefit 2021
Autoveicoli Gasolio fuori produzione fringe benefit 2021
Autoveicoli GPL - Metano fuori produzione fringe benefit 2021
Autoveicoli ibridi-elettrici fuori produzione fringe benefit 2021
Microcar e Motoveicoli fringe benefit 2021

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Riferimenti Normativi

La concessione dell’autovettura aziendale in uso promiscuo è un fringe benefit soggetto a tassazione così come previsto dall’art 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni) che al comma 1 recita “Il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro…..”

Il comma 4 dello stesso art.51 del TUIR stabilisce le modalità di calcolo della tassazione:

“a)Per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, i motocicli ed i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile Club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze (ora Agenzia delle Entrate) che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo di imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente….."

Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

I commi 632 e 633 della Legge di Bilancio 2020 hanno modificato l’articolo 51 comma 4 del TUIR e recitano come segue:

632. All’articolo 51, comma 4, del TUIR la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che provvede alla

pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l’anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall’anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l’anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall’anno 2021 ».

633. Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Fonte: Aci


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