INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E DOCENTI CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
soggetti formatori E Requisiti dei Docenti nei dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI
Ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall’articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni, sono:
1.1 i soggetti “istituzionali”;
1.2 i soggetti “accreditati”;
1.3 altri soggetti.
Con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato‑Regioni, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. Con medesimo atto si potrà procedere all’istituzione di apposito repertorio/elenco nazionale.
1.1 SOGGETTI FORMATORI “ISTITUZIONALI”
Sono soggetti “istituzionali”:
→ le amministrazioni pubbliche di seguito elencate:
a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) Ministero della difesa;
c) Ministero della salute;
d) Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
e) Ministero dell’interno;
f) Ministero delle imprese e del Made in Italy;
g) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
h) Università;
i) Istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e degli studenti;
j) INAIL;
k) INL;
l) Corpo nazionale dei vigili del fuoco o corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti speciali e norme di attuazione;
m) Formez;
n) SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione);
o) Ordini e collegi professionali regolamentati secondo le vigenti disposizioni.
→ le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, nei confronti del proprio personale.
Per le Province autonome di Trento e di Bolzano si provvede alle finalità del presente articolo, nell’ambito delle proprie competenze, secondo i rispettivi ordinamenti.
1.2 SOGGETTI FORMATORI “ACCREDITATI”
Sono soggetti formatori “accreditati” i soggetti accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa del 20 marzo 2008, pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009.
Per i corsi di cui al presente accordo, i formatori accreditati devono aver maturato un’esperienza triennale documentata in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In deroga, per erogare i corsi per lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, oltre a quanto previsto dal paragrafo 2 della Parte I del presente accordo.
1.3 ALTRI SOGGETTI
Sono soggetti formatori:
I fondi interprofessionali di settore, se dal loro statuto risultano erogatori diretti di formazione;
Gli Organismi Paritetici, come individuati dal comma 1 dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e inseriti nel repertorio di cui al comma 1‑bis dello stesso articolo;
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, inserite nell’elenco/repertorio di cui al punto 1 del presente accordo e individuate attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri:
presenza di sedi in almeno la metà delle province italiane (nord, centro, sud e isole);
consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
numero complessivo dei CCNL sottoscritti, esclusi quelli per mera adesione.
Sino all’emanazione dell’atto di cui al punto 1, i requisiti del punto 3 possono essere autocertificati secondo il DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Gli attestati emessi dalle associazioni prive dei requisiti non sono validi.
Organismi paritetici e associazioni sindacali di cui ai punti 2 e 3 possono erogare attività formative direttamente o avvalendosi di strutture di loro diretta emanazione (proprietà o partecipazione prevalente).
L’elenco/repertorio di cui al punto 1 del presente accordo riporta anche le strutture formative di diretta emanazione dei soggetti di cui ai punti 2 e 3.
Requisiti dei docenti e dell’Organizzazione dei corsi

2. REQUISITI DEI DOCENTI
I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi punti del presente accordo.
3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:
a) predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6;
b) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e‑learning;
c) attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);
d) tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
e) verificare, ai fini dell’ammissione alla verifica finale dell’apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento;
f) predisporre il verbale della verifica finale;
g) predisporre l’attestato di formazione.
Disclaimer
Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo i testi ufficiali.
Per l’applicazione vincolante delle disposizioni riportate, è necessario fare esclusivo riferimento al testo dell’Accordo così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.