Durc Edilizia Online

Il DURC online in Edilizia diventa il SIRCE


Al posto del DURC, le Casse Edili hanno predisposto il nuovo sistema informativo SIRCE per verificare in modo automatico e in tempo reale la regolarità contributiva di imprese e professionisti del settore: ecco come funziona.

Per imprese e professionisti del settore Edilizia, il nuovo DURC smaterializzato si chiama SIRCE (Sistema Informativo per la Regolarità Contributiva Edile) ed è predisposto dalla Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) in attuazione delle semplificazioni previste dall’articolo 4 del DL 34/2014. La norma, contenuta nel Jobs Act del governo Renzi, trasforma il tradizionale DURC in una verifica online in tempo reale.

SIRCE
Il sistema, alla data del presente articolo (05/09/2014),non è ancora operativo (manca la delibera del comitato bilateralità) ma la commissione ha predisposto gli indirizzi generali. Esattamente come il DURC, anche l’interrogazione SIRCE ha validità 120 giorni ed è destinata a sostituire tutte le pratiche attualmente in vigore per la gestione della regolarità contributiva

Si tratta di un sistema in grado di ricevere dalle Casse edili i dati mensili sulla posizione contributiva delle imprese, renderli disponibili a INPS e INAIL, acquisire da tali enti le rilevazioni di imprese irregolari, consultare gli archivi INPS per verificare la Cassa Edile competente nei casi di impresa non iscritta per sollecitarne la regolarizzazione, trasmettere le informazioni per attivare la procedura di invito alla regolarizzazione, comunicare a INPS e INAIL le regolarizzazioni effettuate al fine del rilascio di un documento di regolarità, rendere disponibili sia per la Cassa Edile sia per l’impresa (limitatamente alla propria posizione) i dati presenti sullo stesso sistema informativo nazionale.

Come funziona
Ogni mese, entro il giorno 15, le casse inviano al sistema il codice fiscale delle nuove imprese iscritte o cessate, quello delle imprese irregolari, e l’importo dell’eventuale debito contributivo, che viene aggiornato mensilmente. Quando un’impresa regolarizza la propria posizione, la cassa deve inviare i dati il giorno stesso della regolarizzazione. Il sistema consentirà agli operatori autorizzati dalle Casse di effettuare correzioni (segnando data, operatore e dato precedente alla correzione).
Il SIRCE risponde alle interrogazioni INPS e INAIL emettendo segnalazione di “impresa regolare” o “impresa in istruttoria“, nel caso in cui non sia presente in banca dati o sia segnalata come irregolare da una o più casse edili. Il sistema registra tutte le interrogazioni effettuate su imprese non regolari e le trasmette alle casse competenti, con modalità che consentano la completa automatizzazione dell’invito alla regolarizzazione, avvenuta la quale (da effettuarsi entro 30 giorni) va trasmessa in tempo reale a INPS e INAIL.
Se un’impresa non risulta iscritta, il SIRCE accede agli archivi INPS per verificare la sede d’iscrizione o legale.
Tutte le casse edili possono consultare la regolarità contributiva delle imprese, tendendo traccia della consultazione. Nello stesso modo, ogni impresa può consultare la propria posizione: dal giorno 16 di ciascun mese le imprese possono chiedere chiarimenti o intervenire per regolarizzarsi.
Fonte: Documento CNCE sul SIRCE

http://www.cnce.it/
SIRCE
 Sistema Informativo della Regolarità Contributiva Edile
 
 
Premessa
 
In relazione a quanto stabilito dal DL 34/2014 e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali xx/ 2014, il sistema delle Casse Edili e' tenuto ad istituire con Inps e Inail un sistema informatico nazionale che consenta di verificare in tempo reale la regolarità contributiva delle imprese nei confronti degli stessi Istituti e delle Casse.
A tal fine la Cnce deve realizzare un proprio Sistema Informativo nazionale per la verifica della Regolarità Contributiva Edile ( SIRCE ) in grado di effettuare uno scambio dei dati con i Portali che verranno approntati a tale scopo da parte degli Istituti pubblici e, in particolare, in grado di svolgere le seguenti funzioni :
 
1. Ricevere dalle Casse i dati mensili relativi alla posizione contributiva delle imprese
 
2. Rendere disponibili ad INPS e INAIL le informazioni relative alla regolarità contributiva delle imprese nei confronti delle Casse Edili
 
3. Acquisire da INPS e INAIL i dati relativi alle consultazioni di imprese non regolari
 
4. Consultare gli archivi INPS per verificare, nei casi di impresa non iscritta, la Cassa Edile competente a sollecitarne la regolarizzazione.
 
5. Trasmettere alle Casse competenti i dati di cui al punto 3 al fine di attivare la procedura di invito alla regolarizzazione
 
6. Comunicare ad INPS e INAIL le regolarizzazioni effettuate al fine del rilascio di un documento di regolarità
 
7. Rendere disponibili per la Cassa Edile e per l'impresa ( limitatamente alla propria posizione ) i dati presenti sullo stesso sistema informativo nazionale
  
1. Ricezione dati dalle Casse Edili
 
Le Casse Edili sono tenute ad inviare al SIRCE, entro il giorno 15 di ciascun mese, i seguenti dati :
 
- codice fiscale imprese iscritte              (dopo primo invio, solo cf imprese nuove e                                                                             cessate);
- codice fiscale imprese irregolari          (dopo primo invio, solo cf nuove imprese                                                                    irregolari);
- importo debito contributivo                 (aggiornato mensilmente);
 
 
Le Casse Edili dovranno inviare le regolarizzazioni entro lo stesso giorno di registrazione delle stesse e, a tal fine, dovranno dotarsi dei necessari sistemi informatici di scambio dati collegati al proprio sistema gestionale.
 
Il SIRCE dovrà consentire agli operatori autorizzati delle Casse Edili di effettuare direttamente le correzioni di eventuali errori, tracciando la data, l'operatore e il dato precedente alla correzione.
 
 
2. Scambio dati con INPS e INAIL
 
Il SIRCE deve rispondere alle interrogazioni effettuate dai Portali degli Istituti con due possibili esiti :
 
        - " impresa regolare "
quando l'impresa è presente nella banca dati e non ha segnalazioni di irregolarità da parte di Casse Edili ;
 
        - " impresa in istruttoria "
nei casi in cui l'impresa non sia presente nella banca dati - cioè non sia iscritta a nessuna Cassa - o sia stata segnalata come irregolare da una o più Casse Edili.
 
(In relazione all’impossibilità, con l’abolizione della richiesta del DURC, di gestire caso per caso le situazioni particolari, il Comitato della Bilateralità dovrà stabilire le nuove regole per le Casse Edili per la definizione di regolarità nei casi di mancata presentazione della denuncia, di mancata comunicazione di sospensione di attività, di imprese sospese, di imprese senza operai, di responsabilità in solido, ecc.)
 
 
 
 
 
3. Acquisizione dati da INPS o INAIL
 
Il SIRCE deve registrare tutte le interrogazioni effettuate nei confronti di imprese che non risultino regolari con le Casse Edili, acquisendo il seguenti dati:
 
         - data interrogazione
         - dati interrogante
         - portale INPS o INAIL in attesa esito
           istruttoria
         - codice fiscale impresa
 
 
4. Consultazione archivi Inps
 
Il SIRCE, nei casi in cui l'impresa non risulti iscritta, dovrà accedere agli archivi INPS  per verificare la sede territoriale INPS di iscrizione dell'impresa o, in presenza di più sedi di iscrizione, la sede legale dell'impresa.
 
 
5. Trasmissione dati alle Casse Edili
 
Il SIRCE deve trasmettere i dati di cui al punto 3 alle Casse Edili che hanno segnalato una irregolarità contributiva dell'impresa o a quelle competenti per territorio relativo alla sede legale o operativa dell’impresa non iscritta. In relazione alla necessità di attivare al più presto la procedura di invito alla regolarizzazione, la trasmissione dei dati alle Casse deve avvenire con modalità tali che consentano una completa automazione del processo anche da parte degli enti con minore dotazione informatica e organizzativa
 
 
6. Comunicazione regolarizzazioni
 
Il SIRCE deve registrare i codici fiscali delle imprese per le quali è stata attivata la procedura di cui al punto 5 e, in caso di regolarizzazione entro i 30 giorni dalla data di interrogazione, deve comunicare in tempo reale l'avvenuta regolarizzazione al Portale INPS o INAIL competente.
Occorre chiarire con INPS e INAIL come, nei casi di assenza di comunicazioni di avvenuta regolarizzazione, la posizione di irregolarità dell’impresa, con relativo importo del debito, sia acquisita automaticamente dai Portali degli Istituti allo scadere del trentesimo giorno e come tale irregolarità debba essere comunicata ai soli soggetti che, in tale periodo, abbiano effettuato un’interrogazione relativa all’impresa stessa..
 
7. Accesso ai dati da Casse Edili e imprese
 
Attraverso un sistema autorizzativo, il SIRCE deve consentire a tutte le Casse Edili di verificare la posizione contributiva di ogni impresa presente nella banca dati, tenendo traccia della consultazione stessa ( chi, cosa e quando ).
Tale possibilità di consultazione consentirà alla Cassa Edile non solo di verificare eventuali errori nella trasmissione dei dati al SIRCE ma soprattutto di monitorare la posizione contributiva nazionale delle proprie imprese ed, eventualmente, di attivare nei confronti delle stesse un servizio di segnalazione in merito alle irregolarità registrate da altre Casse Edili.
 
            Analogamente il SIRCE deve essere consultabile da ogni impresa limitatamente alla propria condizione di regolarità contributiva con il sistema delle Casse Edili.
Al fine di permettere all'impresa di verificare la propria posizione preventivamente alla fase di accesso a tali dati da parte di INPS e INAIL, le Casse Edili dovranno inviare a SIRCE i dati di cui al punto 1 entro il giorno 15 di ciascun mese.
L’impresa, quindi, dal giorno 16 all’ultimo giorno del mese potrà intervenire per regolarizzarsi o per chiedere chiarimenti in merito alla propria posizione contributiva nei confronti delle Casse Edili interessate.
 

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