Cassazione Penale, Sez. 7, 20 gennaio 2020, n. 1960 - Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro. Ricorso tardivamente proposto

sentenze cassazione sicurezza lavoro
2020

FattoDiritto


M.A. e V.F., a mezzo del difensore, ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Messina alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ciascuna, per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro.
Le ricorrenti articolano diversi motivi di ricorso nei quali lamentano violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto.
La sentenza della Corte di appello è stata depositata dopo la scadenza del termine di 90 giorni indicato dal Giudice.
Ai sensi dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. è stato notificato avviso di deposito della sentenza al difensore in data 6/5/19 ed alle imputate in data 7/5/19 (come da annotazioni di cancelleria riportate in calce alla sentenza).
In virtù del combinato disposto dagli artt. 544, comma 3, cod. proc. pen.; 548, comma 2, cod. proc. pen. e 585 comma 1 lett. c) e comma 2 lett. c) cod. proc. pen., il termine per impugnare la sentenza è di 45 giorni dall'avviso di deposito.
Per la decorrenza, deve aversi riguardo alla data ultima di notifica (7/5/19).
Il termine per impugnare la sentenza scadeva in data 1/7/19. Il ricorso è stato depositato in data 8/7/2019.
La inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017.
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 4.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.


P.Q.M.


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento della somma di quattromila euro alla cassa delle ammende.
In Roma, così deciso in data 11 dicembre 2019


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