Cassazione Penale, Sez. 7, 18 dicembre 2020, n. 36341 - Plurime irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro nel laboratorio di vetreria. Nessun presupposto per dichiarare estinte le contravvenzioni

2020


Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha condannato R.G. alla pena complessiva di 5.000 euro di ammenda in relazione a plurime contravvenzioni alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, di cui agli artt. 71 e 87, 64 e 68, 29 e 55 d.lgs. n. 81 del 2008.
Avverso tale sentenza la R.G. ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione trattandosi di sentenza non appellabile, lamentando, con un primo motivo, la mancata considerazione della avvenuta regolarizzazione delle condizioni di lavoro nel proprio laboratorio di vetreria, nell'ambito del quale erano state riscontrate le irregolarità contestate, e, con un secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, escluse nonostante la sua attivazione per regolarizzare il laboratorio e pagare le sanzioni amministrative.


Diritto


Il ricorso è manifestamente infondato.
Entrambe le doglianze attengono a valutazioni di merito, sia in ordine alla affermazione di responsabilità, sia riguardo al trattamento sanzionatorio, tutte adeguatamente giustificate dal Tribunale, che ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per poter dichiarare estinte le contravvenzioni contestate alla ricorrente non essendo state eliminate tempestivamente tutte le irregolarità né pagate integralmente le sanzioni amministrative (come, peraltro, riconosciuto dalla ricorrente medesima), e ha escluso la riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di elementi di positiva considerazione in proposito, non allegati neppure mediante il ricorso in esame, avendo la ricorrente ribadito di non aver pagato le sanzioni amministrative per intero né indicato alcun altro elemento da considerare (non essendo stata completata la regolarizzazione del laboratorio né estinte le sanzioni amministrative), con la conseguente genericità anche di tale doglianza.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e la manifesta infondatezza delle doglianze cui è stato affidato.
Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.


P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2020 Il Consigliere estensore


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