Cassazione Penale, Sez. 4, 25 novembre 2021, n. 43350 - Caduta del tubo di colata sul lavoratore durante le operazioni di distaffatura. DVR e procedura non adeguata ad evitare il rischio di caduta e investimento di materiali

2021

Fatto


1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Busto Arsizio a seguito di giudizio abbreviato in data 10/04/2018 nei confronti di M.P., imputato del delitto previsto dagli artt.589, commi 1 e 2, e 40, comma 2, cod. pen. per avere cagionato per colpa, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione dell'impresa San Gregorio S.p.A. Fonderia Officina Meccanica, datore di lavoro sul quale incombeva l'onere di impedire l'evento, il decesso del lavoratore G.G..

2. La colpa del datore di lavoro, secondo l'accusa, si era sostanziata in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare, nella inosservanza dell'art. 64, comma 1 lett.a) e Ali. IV punti 1.4.6, 1.4.7, 1.8.1, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per non aver dotato le zone di pericolo che comportavano il rischio di caduta di oggetti diversi di dispositivi atti a impedire che i lavoratori non autorizzati potessero accedere a tali zone; per non aver preso misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo e, in particolare, misure finalizzate a eliminare il rischio che il tubo di colata, staccandosi, potesse cadere e investire un lavoratore; per non aver difeso idoneamente i posti di lavoro e passaggio contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa, non essendo presente alcuna protezione adeguata a impedire che il tubo di colata o il materiale in lavorazione cadesse verso le aree di lavoro e le vie di passaggio esterne all'area di distaffatura. La colpa del datore di lavoro si era, altresì, sostanziata nell'inosservanza dell'art.29, comma 1, d. lgs. n.81/2008 in quanto non aveva valutato i rischi legati alla rimozione dei bulloni dal tubo di colata che l'infortunato svolgeva durante le operazioni di distaffatura.

3. Il fatto è stato così ricostruito nelle conformi sentenze di merito, sulla base della consulenza tecnica del pubblico ministero, della relazione della ASL e dei filmati delle telecamere di sicurezza: la vittima G.G., operaio dipendente della Sangregorio s.p.a. Fonderia Officina Meccanica, stava lavorando nel capannone «fonderia» unitamente a un collega; il compito da eseguire consisteva nella estrazione dallo stampo di un cilindro grezzo ottenuto qualche giorno prima mediante colatura di metallo fuso (questo compito si definisce in , termini tecnici «operazione di distaffatura»); il collega della vittima, che manovrava il carroponte mediante radiocomando, aveva sollevato e sfilato la staffa superiore e la conchiglia metallica intermedia, prelevando successivamente la forma dalla fossa di colata e collocandola accanto al distaffatore a griglia vibrante; a quel punto G.G. aveva rimosso i tre bulloni di acciaio che assicuravano il tubo di colata alla staffa inferiore e, dopo aver rimosso i bulloni, si era posto all'esterno dell'area di distaffatura; tale area aveva una struttura di protezione discontinua e il lavoratore si trovava esattamente in corrispondenza dell'apertura di essa; il collega aveva, quindi, iniziato a spostare la forma con il carroponte per posizionarla sulla griglia vibrante al fine di completare l'operazione di estrazione; in quel momento il tubo di colata si era staccato dalla forma ed- era caduto, dapprima, sulla struttura metallica costituita da travi all'altezza di tre metri da terra e, successivamente, sul lavoratore G.G., cagionandone il decesso.

4. I giudici di merito hanno fondato il loro giudizio di responsabilità del datore dì lavoro sia sull'omessa previsione del rischio nel DVR, sia sull'inadeguatezza della formazione dei lavoratori in corrispondenza della reale situazione di lavoro, sia sull'omessa previsione di presidi che comportassero la completa segregazione dell'area pericolosa, sia sull'omessa previsione di una procedura atta a ridurre al minimo il rischio collegato alle operazioni di distaffatura.

5. Il difensore di P.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza deducendo, con un primo motivo, la mancanza del giudizio controfattuale e della verifica in merito alla causalità della colpa e la manifesta. illogicità della motivazione per omessa disamina delle pagg.7-9 del DVRI e di quanto emerge dai filmati, considerato che nel documento era previsto il rischio di distacco del tubo di colata ed era stata individuata, con l'obiettivo di prevenire tale rischio, la procedura che imponeva al manovratore del carroponte di attendere che l'altro lavoratore si fosse allontanato dall'area interessata e che dai filmati era emerso che l'operatore al carroponte non aveva atteso che G.G. si allontanasse dall'area di distaffatura. La difesa si duole del fatto che non siano stati presi in considerazione i rilievi difensivi tendenti a evidenziare l'esistenza di prove contrastanti con il convincimento del giudice di primo grado.
5.1. Con un secondo motivo deduce violazione degli artt. 40, comma 2, e 41, comma 2, cod. pen. nonché vizio di motivazione circa la sussistenza del nesso eziologico. Avendo il datore di lavoro specificamente previsto che l'addetto al carroponte dovesse controllare che il collega, dopo aver rimosso i bulloni, si fosse posizionato esternamente all'area di lavoro prima di accendere la griglia vibrante e proseguire nell'attività di distaffatura, se l'addetto al carroponte avesse seguito questa procedura il sinistro non si sarebbe verificato. La violazione da parte del dipendente del dovere di attenersi alle prescrizioni del datore si è concretizzata in un comportamento abnorme, da solo sufficiente a causare l'infortunio; le riflessioni della Corte territoriale circa le modifiche al documento di valutazione dei rischi e la procedura di distaffatura avvenute successivamente all'evento non concretano motivazione idonea all'accertamento del nesso eziologico tra condotta ed evento, in quanto non dimostrano che il ricorrente fosse tenuto a gestire un rischio eccentrico rispetto a quello lavorativo inerente all'organizzazione del lavoro.
5.2. Con un terzo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 589, commi 1 e 2, 40, comma 2, cod. pen., 64, comma 1 lett.a) e AII.IV, punti 1.4.6, 1.4.7, 1.8.1, art. 68, comma 1 lett.b), 29, comma 1, e 55, comma 1 lett.a), d. lgs. n.81/2008 nonché vizio di motivazione derivante dalla distorsione valutativa del «senno di poi». Premesso che il giudice non può prescindere dall'accertamento della regola cautelare violata e del comportamento materiale difforme contestato all'agente, il difensore ritiene che, nel caso di specie, il vizio della sentenza risieda nell'aver anteposto le modifiche alle procedure operative e l'adozione di alcuni accorgimenti intervenuti dopo la morte del lavoratore al giudizio di prevedibilità dell'evento. All'epoca dei fatti non si era mai manifestata l'esigenza di modificare la struttura metallica di delimitazione dell'area o di assicurare il tubo di colata, il cui scivolamento era stato fino a quel momento esente da rischi in ragione della procedura codificata. Tale procedura, nel precedente decennio, aveva rivelato la propria idoneità a prevenire eventi del genere di quello verificatosi. La Corte avrebbe dovuto verificare la prevedibilità dell'evento nella prospettiva della c.d. «prognosi postuma», anziché trattare di una regola cautelare più efficace rispetto a quelle esistenti e riconoscibili all'epoca della condotta. I giudici di merito avrebbero, quindi, dovuto ricostruire il fatto in modo da esprimere una situazione nella quale l'imputato fosse in condizione di avvertire l'esigenza di adeguare la procedura, posto che sarebbe stato necessario accertare la possibilità di riconoscere il pericolo prima che esso si concretizzasse. L'imprevedibilità dell'evento, si assume, era collegata sia alla condotta del manovratore del carroponte violativa della procedura prevenzionistica prescritta sia all'avvenuta nomina nel 1995 di un RSPP che non aveva segnalato all'imputato alcuna criticità, potendo quindi il ricorrente legittimamente confidare nel fatto che gli sarebbe stata segnalata una condizione di rischio potenziale o l'inidoneità della procedura codificata.



Diritto




1. I motivi di ricorso consentono una trattazione unitaria, vertendo sul punto dell'affermazione della responsabilità per colpa omissiva del datore di lavoro. Si tratta di motivi infondati.
1.1. In linea di principio, va premesso che l'intera normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro risente del principio di matrice eurounitaria (Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE che avevano già trovato attuazione con d. lgs. 19 settembre 1994, n.626) per cui sicurezza significa, anzitutto, prevenzione e quindi non è oggi immaginabile un sistema di sicurezza del lavoro che non sia incentrato sul concetto di rischio. Il dovere principale che la normativa italiana impone ai datori di lavoro, ai dirigenti, ai committenti, ai preposti e, in definitiva, a tutti coloro che si definiscono «garanti» è, dunque, quello di organizzare un sistema atto a prevenire efficacemente gli infortuni. Per far ciò è indispensabile individuare quali sono i rischi presenti sul luogo di lavoro e, caso per caso, quale sia stato il rischio in cui si sia concretizzato l'evento ai danni del lavoratore.
1.2. Il capo d'imputazione era stato strutturato, nel caso concreto, con specifico riferimento alla condotta omissiva del datore di lavoro (art.40, comma 2, cod. pen.) e il rischio descritto nell'ipotesi accusatoria in conseguenza di tale condotta omissiva è stato più in dettaglio definito nelle sentenze: esso è stato identificato nella possibilità che, nel corso delle operazioni di distaffatura, una parte della struttura potesse cadere verso l'esterno dell'area di lavorazione e colpire chiunque si fosse trovato anche oltre la zona delimitata, anche se non direttamente coinvolto nel processo. Occorre, dunque, verificare i motivi di ricorso, inerenti alla insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, alla luce di tale specifico rischio che, si ripete, concerne l'eventualità che la manovra mediante carroponte determinasse la caduta dall'alto di oggetti in «zone di pericolo», non solo all'interno dell'area in cui si svolgevano le operazioni di distaffatura ma anche all'esterno di tale area.
1.3. Il percorso causale che ha determinato la caduta del cilindro nella zona esterna alla lavorazione è incontestato ed è descritto nella sentenza di primo grado: il tubo era caduto sulla trave orizzontale situata a tre metri di altezza, posta a delimitazione e protezione dell'area di lavorazione, e da qui sul lavoratore, posizionato in area esterna a quella di lavorazione ma in corrispondenza di un'apertura della struttura di protezione. La ricostruzione della dinamica dell'infortunio indicata nel ricorso, in base alla quale il manovratore del carroponte avrebbe iniziato la manovra prima che il G.G. raggiungesse l'area esterna, rappresenta una deduzione in fatto, inammissibile in fase di legittimità e, in ogni caso, non contraddice frontalmente quanto descritto in sentenza a proposito del percorso compiuto dal cilindro metallico, segnatamente a proposito del fatto che il G.G. sia stato colpito mentre si trovava nell'area esterna alla lavorazione in corrispondenza di un'apertura della struttura metallica di delimitazione e protezione dell'area di distaffatura.
1.4. Le regole cautelari contestate erano: l'art.64 d. lgs. n.81/2008 che, letto in combinato disposto con l'art.63, comma 1, d. lgs.cit., impone al datore di lavoro di provvedere affinchè i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV del medesimo testo normativo. Tra tali requisiti, l'Allegato prescrive l'adozione di dispositivi che impediscano ai lavoratori non autorizzati di accedere a zone di pericolo in funzione, tra l'altro, del rischio di cadute di oggetti (1.4.6), l'adozione di misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere a tali zone di pericolo (1.4.7), la difesa tanto dei posti di lavoro quanto dei posti di passaggio dalla caduta o dall'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa (1.8.1). Si tratta, in breve, del rischio correlato alla caduta di oggetti nel corso di una lavorazione in quelle che il legislatore definisce «zone di pericolo», estendendo tale definizione dai posti di lavoro ai «posti di passaggio». A monte, si contestava al datore di non avere valutato il predetto rischio (art.29, comma 1, d. lgs. n.81/08).

2. Tanto premesso, se ne desume la correttezza della decisione tanto sotto il profilo dell'identificazione del rischio concretizzatosi, quanto della regola cautelare applicabile al caso in esame, rappresentata dalla necessità di prevedere, e di adottare misure appropriate, la caduta di un oggetto nel corso della lavorazione in «zona di pericolo». I giudici hanno ritenuto, in proposito, che la struttura di delimitazione dell'area di distaffatura non fosse sufficiente, per la sua conformazione discontinua, a garantire la sicurezza di un lavoratore posizionato all'esterno di essa. Su tale punto della motivazione il ricorso tace, ponendo l'accento sull'inizio della movimentazione del carroponte allorchè il lavoratore G.G. si trovava ancora nell'area di lavoro, omettendo di confrontarsi compiutamente con la dinamica dell'infortunio consegnata dall'attività d'indagine al giudizio mediante rito abbreviato e trascurando l'orientamento interpretativo della Corte di legittimità, a mente del quale non può configurarsi un rischio «eccentrico», concretato dall'imprudenza del lavoratore e idoneo ad escludere il nesso di causa tra la condotta o l'omissione del datore di lavoro e l'infortunio, in caso di assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati ai lavoratori (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242; Sez. 4, n. 7364 del 14/01/2014, Scarselli, Rv. 259321).

3. Dal concetto di rischio la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261106) ha desunto altri due concetti:
- il concetto di garante come gestore del rischio: l'obbligo di proteggere il lavoratore dai rischi spetta a colui che riveste una determinata qualifica, che ha un determinato ruolo, che deve garantire l'integrità del lavoratore dai rischi che corre nello svolgimento delle sue mansioni;
- il concetto di area di rischio: è garante è colui che ha il potere di gestire un determinato rischio e, d'altro canto, risponde a condizione che l'infortunio possa ricondursi all'area del rischio che quel soggetto ha il potere di gestire.
3.1. I giudici di appello hanno replicato alla censura concernente l'asserita correttezza dell'operato del datore di lavoro precisando che il DVR, ove dunque il rischio di caduta di oggetti era stato previsto, indicava una procedura non idonea ad evitare il rischio di caduta dall'alto del tubo in relazione al reale stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un segmento non protetto dell'area esterna alla lavorazione.
3.2. La motivazione va esente da rilievi, posto che rappresenta obbligo di diligenza del garante, oltre che prevedere il rischio, indicare nel DVR e, quindi, adottare misure appropriate a prevenirlo. Il datore di lavoro aveva individuato il rischio, tanto che aveva previsto una procedura secondo la quale il manovratore del carroponte avrebbe dovuto attendere la fuoriuscita del collega dall'area di distaffatura. Tuttavia essa era inadeguata in relazione alla conformazione dell'area di lavoro, considerato che, in ragione della movimentazione del tubo e delle sue caratteristiche, questo, t>Ve caduto, avrebbe potuto raggiungere anche l'area esterna alla recinzione, in corrispondenza del varco in essa presente. E ciò fonda adeguatamente la colpa. La redazione del documento di valutazione dei rischi e persino la previsione e l'adozione di misure di prevenzione non precludono il giudizio di responsabilità quando, per un errore nell'analisi dei rischi o nella identificazione delle misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione.

4. L'applicazione del principio di colpevolezza esclude, poi, qualsivoglia automatico addebito di responsabilità a carico di chi ricopre la posizione di garante del rischio, imponendo la verifica in concreto della violazione da parte di tale soggetto di regole cautelari (generiche o specifiche) e della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire: l'individualizzazione della responsabilità penale impone, infatti, di verificare non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l'evento (ciò che si risolve nell'accertamento della sussistenza del nesso causale) e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare (generica o specifica) (ciò che si risolve nell'accertamento dell'elemento oggettivo della colpa), ma anche se l'autore della stessa (qui, il titolare della posizione di garanzia in ordine al rispetto della normativa precauzionale) potesse prevedere ex ante quello specifico sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo.
4.1. In quest'ottica, i giudici di merito (le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado sono state integralmente riportate e fatte proprie dai giudici di appello) hanno ritenuto che la pericolosità dell'area in cui si è verificato l'infortunio fosse evidente e che fosse prevedibile che nel corso della distaffatura una parte della pesante struttura potesse cadere verso l'esterno attraverso l'unico segmento non protetto del perimetro, richiedendosi al datore di lavoro una, esigibile, condotta alternativa consistente nel delimitare la zona di lavorazione mediante una struttura priva di soluzioni di continuità e nell'assicurare il tubo di colata con un sistema idoneo a impedire che scivolasse al suolo. La sentenza impugnata ha, dunque, fatto corretta applicazione di tali principi, giacché, dopo aver chiaramente delineato la posizione di garanzia di P.M., nella qualità di datore di lavoro tenuto al rispetto di una serie di regole cautelari specifiche inerenti al rischio di caduta di oggetti e alla correlata pericolosità di determinate aree afferenti la lavorazione, ha individuato nella completa delimitazione dell'area di lavorazione, oltre che nell'approntamento di un sicuro metodo di aggancio del tubo di colata, il comportamento alternativo corretto che sarebbe stato esigibile, così fornendo con valutazione ex ante una motivazione coerente e logica all'affermata causalità della colpa, non censurabile in questa sede.
4.2. Ancorchè la condotta alternativa corretta, secondo i giudici di merito, fosse stata cristallizzata nelle misure di protezione adottate dalla società successivamente all'evento, non può condividersi l'assunto difensivo secondo il quale il giudizio a posteriori abbia in via assorbente sorretto l'affermazione di responsabilità dell'imputato.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.



P.Q.M.




Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 5 ottobre 2021


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