Cassazione Penale, Sez. 4, 25 gennaio 2021, n. 2871 - Mutilazione della mano dell'addetto alla linea impianti. Mancanza di un dispositivo di sicurezza con autonomo sistema di bloccaggio della macchina listellatrice

2021

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Trieste, ha confermato la condanna di B.T., pronunciata dal Tribunale di Udine il 28.01.2019, in ordine al reato contestato in rubrica per avere, quale consigliere delegato della Fantoni s.p.a., con sede in Osoppo, zona industriale Rivoli, per colpa generica e specifica, in particolare, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 70 comma 2 e 71 comma l in riferimento all'allegato V parte I punti 6.1 e 6.3 del TU 81/2008, causato all'operaio F.A. lesioni personali gravissime, dalle quali derivava la mutilazione della mano destra e comunque una malattia per un tempo superiore a 40 giorni. In particolare l'incolpazione descrive che mentre F.A., lavoratore addetto alla linea impianti e carrellista presso il reparto levigatura Plaxilo 4 e 5, accedeva all'interno dell'area segregata della macchina listellatrice e cercava di estrarre dei listelli posti sul piano di avanzamento, rimaneva bloccato con entrambe le mani sotto la colonna di ferro che costituiva la guida per lo scorrimento della lama, lama che compiendo il proprio stato di avanzamento gli causava le lesioni sopra descritte.
Al datore di lavoro si contesta di non aver adottato le misure necessarie e le cautele tecniche ed organizzative affinchè l'area pericolosa in relazione alla presenza della lama circolare fosse sprovvista di dispositivo antiblocco collegato con gli organi della messa in moto e di movimento atto ad impedire l'apertura delle porte quando la macchina era in moto o a provocarne l'arresto all'atto dell'apertura delle stesse; l'area segregata inoltre era apribile con la chiave che per prassi era inserita nella serratura posta sulla porta del cancello d'ingresso.
2. L'infortunio secondo la ricostruzione del Tribunale e della Corte di appello si era verificato secondo la dinamica di seguito descritta che tiene conto della relazione delle dichiarazioni della parte offesa dei lavoratori dipendenti e dell'ufficiale di Polizia Giudiziaria intervenuto sui luoghi dell'infortunio oltre che della consulenza tecnica d'ufficio.
Il giorno 30.05.2013 F.A. si era approssimato all'area destinata al taglio dei pannelli al fine di rimuovere i residuati a seguito delle precedenti lavorazioni, aveva trovato la porta aperta e ciò lo aveva indotto a ritenere che la macchina listellatrice fosse in posizione modalità manuale; allorchè aveva messo la mano sotto il pressore per rimuovere gli scarti la fotocellula della macchina si era avviata automaticamente, il pressore aveva bloccato il braccio destro e la lama da taglio gli aveva amputato l'avambraccio. Si era accertato che la macchina listellatrice era munita di sega circolare deputata al taglio dei pannelli di legno e che, all'epoca dei fatti, solo la modalità manuale con privazione della corrente scongiurava il rischio di attivazione della lama; non era stata prevista una procedura specifica che impedisse l'accesso alle zona pericolosa o comunque arrestasse i movimenti pericolosi prima dell'accesso e comunque un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento dell'attrezzatura si da impedire l'avviamento dell'attrezzatura di lavoro se il riparo non era nella posizione di chiusura.
La Corte territoriale riteneva sussistente il profilo di colpa specifica in capo al titolare della posizione di garanzia e il nesso causale con l'evento-infortunio in quanto, affermava, che se fossero stati adottati idonei dispositivi atti ad garantire un dispositivo di sicurezza con autonomo sistema di bloccaggio non rimesso di fatto alla diligente iniziativa del lavoratore che doveva azionare la posizione manuale, l'infortunio non si sarebbe verificato.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori di fiducia, l'imputato chiedendo l'annullamento con rinvio e articolando i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e in particolare dell'art. 522 cod.proc.pen. considerato che nel capo di imputazione la contestazione riguardava il profilo di colpa specifica della mancata predisposizione dell'interblocco mentre nella motivazione della sentenza di primo grado confermata in appello si è fondata la responsabilità penale con riferimento alla errata o mancata predisposizione del DVR.
3.2. Violazione di legge e in particolare del principio devolutivo dell'appello in relazione al punto della sentenza di primo grado che riteneva valida ed efficace la delega di funzioni; lamenta che è stato devoluto alla Corte d'Appello non la questione relativa alla validità della delega ma quello della responsabilità del B.T., nonostante la validità della delega ritenuta dal primo Giudice.
3.3. Vizio della motivazione per manifesta illogicità relativamente alla ritenuta non validità della delega conferita a Z. il 15.03.2013, sia pure denominata formalmente procura speciale, che di fatto conferiva l'incarico relativo alla sicurezza della salute e sul lavoro, mediante l'elencazione di compiti specifici ed autonomia di spesa pari ad euro 170.000,00 riferibile sia alla materia ambientale che a quella della sicurezza sul lavoro. Risulta inoltre provato che il Z. ha, a sua volta, subdelegato una serie di attività di monitoraggio del rispetto delle condizioni di sicurezza a M.ZI., quale responsabile dell'organizzazione della produzione.
3.4. Vizio per omessa e illogica motivazione sul punto riguardante la mancata apposizione del meccanismo di interblocco, unitamente alla mancata verifica del rispetto della procedura di consegna della chiave di accesso alla zona segretata del macchinario: si trattava di modalità esecutive di dettaglio dell'organizzazione più che di scelte gestionali riferibili all'imputato.
Inoltre, deduce che il DVR era stato redatto dopo un approfondimento effettuato da un gruppo di esperti che non hanno quindi valutato adeguatamente i profili di rischio e non hanno segnalato alcuna miglioria da apportare all'organizzazione in materia di rischi sul lavoro. La Corte territoriale non ha riconosciuto I' affidamento incolpevole del ricorrente, impossibilitato a verificare di persona ciascun macchinario della società e che perciò aveva delegato la verifica concreta dei presidi di sicurezza ad un team di esperti.
3.5. Contraddittorietà e illogicità della motivazione relativamente al mancato accoglimento della tesi del Consulente tecnico della difesa circa la conformità del riparo alla normativa vigente, in quanto sulla base della Direttiva Uni Em 953 la predisposizione di un meccanismo di interblocco è obbligatoria solo nel caso in cui la frequenza di accesso al macchinario fosse stata alta, cosa che non è stata dimostrata nel caso di specie.


Diritto


1.Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato oltre che ripetitivo di una doglianza contenuta nei motivi di appello cui la Corte territoriale ha dato congrua risposta a fol 6 e 7. Sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa formulata quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, di fronte - senza avere avuto alcuna possibilità di difesa - ad un fatto del tutto nuovo (Sez. 3, n. 9916 del 12/11/2009, Rv.246226; Sez. 3, n. 818 del 6/12/2005, Rv.233257; Sez.6, n.21094 del 25/02/2004, Rv. 229021; Sez. 3, n. 3471 del 9/02/2000, Rv. 216454; Sez. 4, n. 9523 del 18/09/1997, Rv.208784;Sez. 6, n. 10362 del 30/09/1997, Rv.208872). Il fatto, di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p., va poi definito come l'accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione tra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica. Per fatto diverso deve, perciò, intendersi un dato empirico, fenomenico, un accadimento, un episodio della vita umana, cioè la fattispecie concreta e non la fattispecie astratta, lo schema legale nel quale collocare quell'episodio della vita umana (Sez. 1, n. 28877 del 4/06/2013, Rv. 256785; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205619). La violazione del suddetto principio postula, quindi, una modificazione - nei suoi elementi essenziali - del fatto, inteso appunto come episodio della vita umana, originariamente contestato. Si ha, perciò, mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza quando vi sia stata un'immutazione tale da determinare uno stravolgimento dell'imputazione originaria (Sez. U., n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).
Con riferimento ai reati colposi, po i è stato dal giudice di legittimità affermato che, ove siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l'aggiunta di un profilo di colpa rispetto ai profili contestati nell'originaria imputazione, non determina alcuna immutazione del fatto, e dunque nessuna modifica della stessa ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 c. p. p. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 stesso codice. Ciò perché il riferimento alla colpa generica evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata, sicché egli è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione dell'evento di cui è chiamato a rispondere in ragione della posizione di garanzia allo stesso riconosciuta.
1.1. Orbene, nel caso di specie, la connotazione specifica del fatto, contestato anche sotto il profilo generico della "negligenza", è rimasta del tutto inalterata, e con riferimento ad esso, rimasto immutato, l'odierno ricorrente ha certo avuto la possibilità di esercitare proficuamente il proprio diritto di difesa, essendo state chiaramente enucleate le responsabilità di chi quale titolare della posizione di garanzia aveva effettuato anche una grave sottovalutazione del rischio concreto e non aveva previsto una corretto e doveroso sistema di protezione e sicurezza nel documento di valutazione dei rischi prevedendo un sistema di bloccaggio del macchinario autonomo e non rimesso alla diligente iniziativa del singolo lavoratore che poteva come nel caso di specie rimanere vittima eventualmente anche della sua stessa imprudenza.
2. Il secondo motivo è infondato. Va osservato che questa Corte anche con pronunce a Sezioni unite ( Sez.U n.1 del 1996 rv 203096; Sez.1 n.2809 del 18.02.1998 rv 210039;Sez.6 n.40625 dell0S.10.2009 rv.245288) ha più volte ribadito che l'effetto devolutivo dell'appello è connesso ai punti della decisione non alle questioni che vi si dibattono; per regola generale al giudice di appello è attribuita la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione impugnata ai quali si riferiscono i motivi proposti, non è certo inibito al giudice, nell'ambito di quel punto, assumere decisioni che vanno al di là di quanto richiesto nei motivi stessi. Ed entro il limite suddetto il giudice della cognizione di appello non incontra riduzioni alla radice. Nel caso di specie è stato devoluto al giudice di appello il tema della responsabilità per colpa, un punto autonomo e complessivo nel cui ambito rientrano certamente i tutti i vari profili connessi alla posizione di garanzia, alla efficacia della delega, alla violazione delle misure di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, al nesso di causa. Come già affermato da questa Corte nell'ambito del giudizio sulla responsabilità per reato colposo il giudice di appello ha il potere dovere di indagare su tutti gli elementi di colpa contestati al prevenuto compresi quelli sui quali il precedente giudizio era stato a lui favorevole dovendo considerarsi gli accertamenti relativi a detti elementi attinenti a profili particolari della condotta dell'agente come argomentazione logica e non punti autonomi della decisione (Sez. 4 del 25.10.2007 n.47158 ).
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato oltre che ripetitivo della doglianza esposta in appello cui la Corte territoriale ha dato ampia ed esauriente risposta da fol 9 a14.
La Corte territoriale facendo corretta applicazione dei principi più volte affermati in sede di legittimità in tema di delega di funzioni in materia di compiti antinfortunistici da parte del datore di lavoro ha evidenziato che, nel caso concreto, l'atto è intestato formalmente "procura speciale", ha un ambito squisitamente produttivo/organizzativo in favore del Direttore di produzione-divisione pannelli e divisione colla, chiamato ad una personale responsabilità di gestione e manutenzione con riguardo ai processi tecnologici organizzativi e alle risorse umane. In aggiunta, al procuratore speciale era affidato il compito di porre in atto le politiche aziendali relative alla sicurezza predisposte dal Consigliere delegato, cioè il B.T., ponendo in esser una serie di attività esecutive, elencate a fol 11, quali l'attività di monitoraggio, di osservazione, di vigilanza, segnalazione e suggerimento che sono palesemente di supporto al datore di lavoro che però non si spoglia delle proprie responsabilità. Mancava, osserva correttamente la Corte territoriale il requisito dell'autonomia decisionale e organizzativa del delegato il quale, invece, nel caso di specie poteva solo proporre interventi per il mantenimento e il miglioramento della sicurezza.
4. Il quarto e il quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati, al limite della inammissibilità, anche perchè ripropongono censure sostanzialmente già oggetto dei motivi di appello e ritenute infondate in maniera esaustiva dal giudice del gravame e presentano un difetto palese di correlazione e critica argomentativa con le ragioni esplicitate nella sentenza impugnata ( Sez. 6 n.203777 del 11.03.2009 rv 243838).
La Corte territoriale ha articolato, con dovizia di argomenti fattuali logico-giuridici, una diffusa ricostruzione degli accadimenti, ricavata anche dalla dettagliata analisi del giudice di primo grado, individuando i seguenti puntuali addebiti di carattere omissivo: -non avere il datore di lavoro approntato tutta una serie di accorgimenti, previsti dalla normativa antinfortunistica in particolare dall'art. 70 comma 2 e 71 comma 1 in riferimento allegato V part I punto 6.1 e 6.3. del T.U 81/2008 che imponevano la predisposizione di dispositivi di sicurezza che impedissero il movimento delle lame nel caso di avvicinamento dell'operatore al macchinario, una volta aperta la porta presente su una delle barriere perimetrali; -non avere altresì previsto adeguatamente la grave situazione di rischio nel DVR, a fronte di una prassi operativa che consentiva l'accesso all'area circostante il macchinario, da parte di ciascun operatore, attraverso una porta, la cui chiave era di norma inserita nella toppa o comunque a disposizione in loco; formalizzata e controllata non avere previsto una procedura di sicurezza adeguatamente per l'accesso all'interno della gabbia che circondava il macchinario che garantisse l'interruzione dell'alimentazione elettrica prima di procedere alla operazioni di pulizia. Ciò, ribadisce la Corte territoriale, a fronte di una illimitata possibilità di accesso all'area di azione della sega circolare in relazione alla necessità di ripulitura al termine di ogni turno di lavorazione e comunque ad una frequenza di accessi alta che concretizzava un grave e specifico rischio con una evidente pericolosità la cui evitabilità era rimessa sostanzialmente solo alla diligente osservanza da parte del singolo operatore di una procedura non codificata, limitata alla predisposizione della modalità manuale ( fol 17).
5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13.01.2021


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