Cassazione Penale, Sez. 4, 25 gennaio 2021, n. 2860 - Ustioni al lavoratore durante l'operazione denominata "recupero limatura". Prescrizione

2021

1. Con sentenza dell'8/1/2019, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Alessandria, concessa la prevalenze delle circostanze attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti, ha rideterminato la pena inflitta a L.G.L. in quella di giorni 15 di reclusione, confermando la pronuncia di responsabilità a carico del predetto per il reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. La vicenda attiene all'infortunio avvenuto in Valenza in data 8/2/2012, a seguito del quale S.G., assunto alle dipendenze della ditta orafa "L.G.L. s.r . l. ", riportava lesioni personali gravi (ustioni da fiamma di II e III grado coinvolgenti volto, torace e collo), dalle quali derivava una malattia ed un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a quaranta giorni.
Nel corso della operazione denominata "recupero limatura", lo S.G. era intento a scaldare gli sfridi di precedenti lavorazioni orafe all'interno di una scodella in acciaio con un cannello ad acetilene , dopo avervi versato all'interno alcool puro denaturato. Durante tale attività il recipiente si infiammava e le fiamme investivano il lavoratore.
Al L.G.L., amministratore unico della società, datore di lavoro dello S.G., era contestato di avere cagionato al dipendente le lesioni sopra indicate per colpa generica, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché per colpa specifica , consistita nella violazione degli artt. 71, comma 4, lett. a) punto 2 d.lgs. 81/08; 18, comma 1, lett. d) ed f) d.lgs. 81/08; 43, comma 1, lett. b) ed e), d.lgs. 81/08.
3. Avverso la pronuncia di condanna ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, il quale ha articolato i seguenti motivi di ricorso (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.)
Primo motivo : erronea applicazione della legge penale ed inosservanza di norme processuali in relazione alla ritenuta violazione dell'art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. 81/08, con conseguente violazione ed erronea applicazione degli artt. 516, 517, 518 e 522 co d. proc . pen .
La Corte di appello, lamenta il difensore, ha posto a fondamento del convincimento in ordine alla responsabilità dell'imputato anche la violazione dell'art. 17, comma 1, lett. a) d. lgs. 81/08 che, tuttavia, non è mai stato contestato all'imputato e neppure ritenuto nelle motivazioni della sentenza resa dal Tribunale di Alessandria.
Ciò si traduce in una violazione degli artt. 516 e seguenti del codice di rito, con conseguente nullità alla sentenza ai sensi dell'art. 522 del medesimo codice di rito.
Secondo motivo : violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 590 cod. pen.; 18, comma 1 lett. d) ed f) d.lgs. 81/08
La Corte di merito sarebbe incorsa in un evidente errore, sostenendo in motivazione l'esistenza di una "prassi" consolidata riguardante la bruciatura della limatura, che il L.G.L. avrebbe dovuto vietare. Tale assunto contrasterebbe con il contenuto delle testimonianze raccolte nel corso della istruttoria, ivi compresa quella della persona offesa. Ed invero, non avendo la Corte di appello alcun riscontro certo in ordine all'asserita esistenza di tale prassi, si esprime sul punto in termini di verosimiglianza
Terzo motivo : violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 40 e 41 cod. pen.
La Corte di appello avrebbe erroneamente escluso che il comportamento del dipendente fosse da ritenersi imprevedibile ed abnorme. Tale assunto sarebbe smentito dalle risultanze istruttorie. La condotta imprudente dello S.G. sarebbe valsa ad interrompere il nesso causale, incidendo sulla rilevanza della condotta colposa ascritta al datore di lavoro rispetto all'evento lesivo.
3. Nei termini di legge hanno rassegnato conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co . 8 d.l. 137/2020) il P.G. e la difesa dell'imputato.
Il P.G. ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.
La difesa, in via principale, si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. In subordine ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
4. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo maturato il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, da farsi decorrere dalla data dell'8/2/2012 e non essendo rilevabili dagli atti cause di sospensione della prescrizione.
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità per la manifesta infondatezza delle doglianze, ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione.
Va all'uopo richiamato il principio espresso da questa Corte, secondo cui in presenza di una causa estintiva del reato, quale la prescrizione maturata dopo la statuizione oggetto di ricorso, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 129 c.p.p., nel caso in cui I' impugnazione sia manifestamente infondata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01), non potendo considerarsi formato un valido rapporto di impugnazione.
E' appena il caso di aggiungere che risulta superfluo qualsiasi approfondimento in relazione ai motivi di ricorso, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (anche se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito che ne deriverebbe è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Cremonese, Rv. 220511).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputato .
5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.





P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in data 8 gennaio 2021


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