Cassazione Penale, Sez. 4, 21 luglio 2021, n. 28159 - Ribaltamento di una gru idraulica e investimento mortale di un operaio. Responsabilità del manovratore che non verifica idoneità e stabilità del mezzo in relazione al volume dei carichi

2021

Fatto



1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza emessa in data 20/11/2014, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla contestata aggravante, ha rideterminato la pena inflitta a G.G.M. in quella di mesi sei di reclusione.
Ha confermato nel resto la pronuncia di responsabilità a carico del predetto imputato per il reato di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme in materia di prevenzione antinfortunistica, in danno del lavoratore S.F..
2. Secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito nelle due sentenze conformi, il G.G.M., in violazione degli artt. 168 e 169 d.P.R. 547/55, ponendosi alla guida di una gru idraulica modello SP40, utilizzata per il sollevamento ed il trasporto, omettendo di assicurarsi che il mezzo fosse idoneo al sollevamento di un carico del peso di 2000 kg., formato da 66 lamiere zincate, senza alcuna abilitazione alla conduzione del mezzo, cagionava la morte dell'operaio S.F. per effetto del ribaltamento del mezzo durante la fase di manovra, investendo l'operaio.
La Corte di appello confermava la responsabilità dell'imputato in relazione al fatto occorso, argomentando come segue.
La mattina del 27.10.2003, il coimputato F.R., titolare della omonima ditta, si trovava nel piazzale della "F.lli Cartocci s.r.l.", proprietaria della gru, per espletare lavori all'interno di un capannone. Il F.R. aveva la necessità di spostare del materiale ingombrante presente nel piazzale. La rimozione venne svolta tramite una gru guidata dal G.G.M.. Costui non era dipendente di F.R. e neppure della ditta Cartocci. La sua presenza sul cantiere era determinata da altre ragioni, poichè l'imputato si recava ivi per raccogliere materiale della soc. "Filmauro", di cui era dipendente, occupandosi spesso di svolgere alcune attività per conto della ditta Cartocci.
Il giorno dei fatti si rese disponibile a spostare le lamiere con la gru. Per sua stessa ammissione non ebbe cura di verificare che l'attrezzatura fosse idonea a sollevare e trasportare il materiale di cui si trattava. Egli, inoltre, non si accertò che il carico venisse correttamente assicurato.
La instabilità del mezzo, causata dall'eccessivo peso, fu da lui percepita durante le manovre, ma egli non arrestò la marcia, proseguendo nell'attività.
La descritta condotta è stata ritenuta dai giudici di merito gravemente imprudente, imperita e negligente, poichè, senza avere alcuna abilitazione e competenza tecnica, egli si pose alla guida di una gru su cui era stato posizionato un carico di notevoli dimensioni e peso. Pure accortosi della instabilità del carico aveva proseguito nell'attività, determinando la morte dell'operaio.
Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato a mezzo del difensore, deducendo, in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., le seguenti doglianze.
I) Contraddittorietà, carenza ed illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità.
La Corte di appello, secondo la difesa, si sarebbe limitata a fare proprie le conclusioni a cui era giunto il Tribunale, mancando di offrire adeguata risposta alte doglianze difensive.
Con il terzo motivo dì appello, li difensore aveva contestato la violazione dell'art. 3 Cost. in relazione alla disparità di trattamento tra il coimputato F.R. e l'odierno ricorrente. Fermo restando che l'accertamento della cooperazione colposa di altri soggetti avrebbe potuto consentire una graduazione della colpa ascritta al G.G.M., la Corte di merito non avrebbe colto la finalità a cui la censura era diretta. Non si voleva spingere a riesaminare la posizione del F.R., assolto dalla imputazione, bensì a disapprovare il diverso parametro valutativo con cui si erano considerate le due condotte: mentre per il F.R. la responsabilità per l'evento morte dell'operaio era stata esclusa per il fatto sopravvenuto del ribaltamento della gru, tale esclusione non aveva operato per il G.G.M., Su questo punto la Corte di merito non si sarebbe pronunciata.
L'accoglimento acritico delle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado non sarebbe idonea a sostenere la pronuncia di responsabilità.
Anche con riferimento alla individuazione della colpa specifica attribuita al G.G.M., la Corte di merito si limita a riportare quanto indicato dal Tribunale. Non sarebbe stata valutata la posizione marginale del ricorrente, lavoratore occasionale, e la sua responsabilità sarebbe stata ancorata ad un non meglio specificato obbligo di verifica del carico della gru.
La Corte di merito avrebbe dovuto soffermarsi su tale circostanza, indicando precisamente il contenuto dell'obbligo gravante sull'imputato.
Il) Carenza ed illogicità della motivazione in tema di trattamento sanzionatorio e determinazione del quantum della provvisionale.
La Corte d'appello non avrebbe motivato in ordine alle ragioni per le quali ha inteso discostarsi dal minimo edittale, pur avendo dato atto dell'ottimo comportamento processuale del G.G.M. e della sua incensuratezza.

Anche il riconoscimento dell'entità della provvisionale non sarebbe sorretto da adeguata motivazione.
3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore dell'imputato, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.



Diritto




1. Il ricorso deve essere rigettato.
La Corte di merito ha offerto precisa risposta ai rilievi difensivi contenuti nel primo motivo di ricorso, qui ripetuti nei medesimi termini: la posizione del coimputato, assolto dal reato, non può essere invocata ad esimente e non inficia il ragionamento seguito dal Tribunale in ordine ai profili di responsabilità individuati a carico del ricorrente. La circostanza non vale neppure ai fini della graduazione della colpa dell'imputato, come si sostiene genericamente nel ricorso.
Le argomentazioni illustrate dai giudici di merito rivelano come l'iniziativa di manovrare la gru sia dipesa unicamente dalla volontà del ricorrente, il quale, pur non avendo alcuna preparazione in materia ed essendo sprovvisto di abilitazione atta guida del mezzo, si rese disponibile a guidare la gru e a spostare il pesante carico.
La condotta del F.R., il quale aveva necessità di liberare il piazzale dalle ingombranti lamiere, è stata l'occasione dalla quale sono poi scaturite le conseguenze della condotta serbata dal ricorrente: l'Imputato, ponendosi alla guida del mezzo, ha assunto di fatto una posizione di garanzia, accettando di gestire il rischio collegato all'attività di cui si tratta (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata: "La descritta condotta tenuta dal G.G.M. è stata gravemente imprudente, imperita e negligente, in quanto, senza avere alcuna abilitazione e competenza tecnica; si è posto, in un cantiere edile, alla guida di una gru sulla quale era stato sistemato un carico di notevoli dimensioni e peso ed anzi, pur accortosi dell'instabilità del carico, sulla base di mere assicurazioni di astanti lì presenti, aveva proseguito netta delicata attività di conduzione' della gru, in tal modo, cagionando la morte della povera vittima S.F.").
Copiosa giurisprudenza di legittimità ha ribadito in plurime pronunce il principio per cui l'assunzione di fatto di determinate mansioni e lo svolgimento di determinate attività in un ambiente di lavoro, sia pure in mancanza di una formale investitura, è causa di responsabilità delle conseguenze dannose ad essa collegata (cfr. Sez. 4, n. 57937 del 09/10/2018, Rv. 274774 - 01: "In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia - che può essere generata da investitura formale o daU'eserclzio di fatto delle funzioni tipiche dette diverse figure di garante - deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro"; Sez. 4, n. 11934 del 21/06/1991, Rv. 188762 - 01: "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'individuazione dei soggetti penalmente responsabili della mancata attuazione delle misure di prevenzione antinfortunistica deve essere fatta, più che attraverso la qualificazione giuridica del rapporti esistenti tra i diversi soggetti che si inseriscono nel ciclo produttivo o nel processo costruttivo dell'azienda, tenendo conto delle effettive mansioni nella realtà disimpegnate da ciascuno di essi, sia per incarico ricevuto sia per propria iniziativa. L'esame va compiuto caso per caso, in relazione alla organizzazione dell'impresa, alta struttura degli impianti e alla ripartizione concreta dei compiti").
Per altro verso, in materia di lesioni ed omicidio colpose, la configurabilità della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato propriamente detto, atteso che il rispetto di tali norme è imposto anche quando l'attività lavorativa venga prestata a titolo di amicizia o riconoscenza, purchè detta prestazione sia stata posta in essere in un ambiente che possa definirsi di "lavoro" (cfr. Sez. 4, n. 7730 del 16/01/2008, Rv. 238757 - 01: «In tema di lesioni personali colpose, la configurabilità della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che il rispetto di tali norme è imposto anche quando l'attività lavorativa venga prestata anche solo per amicizia, riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purchè detta prestazione sia stata posta in essere in un ambiente che possa definirsi di "lavoro" » ).
2. I profili di colpa specifica Individuati dai giudici di merito sono riconducibili alle norme, citate in motivazione, che impongono di verificare l'idoneità e la stabilità del mezzo di sollevamento in relazione alla natura, alla forma e al volume dei carichi citate in motivazione (art. 168 e 169 d.P.R. 547/55).
Il rispetto di tali norme grava sul manovratore, come ha già affermato questa Corte in un caso assimilabile al presente [cfr. Sez. 4, n. 41294 del 04/10/2007, Rv. 237890 - 01: "In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo di assicurarsi della stabilità del carico incombe sul manovratore della gru, il cui giudizio sull'opportunità di effettuare la manovra di sollevamento è del tutto indipendente ed autonomo, potendo e dovendo egli rifiutarsi di procedervi qualora, secondo la sua valutazione non sussistano le condizioni di sicurezza. (Fattispecie in tema di affermata responsabilità del gruista per il decesso di un addetto allo scarico di alcune travi da un rimorchio, Il quale veniva travolto da una di queste a seguito della scelta dell'imputato di iniziare il varo delle medesime dalla più esterna, senza prima essersi sincerato dell'effettiva stabilità del carico)"].
3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. Si osserva come la Individuazione della pena ritenuta più adeguata, entro i parametri della cornice edittale, appartenga all'apprezzamento discrezionale del Giudice. Tale valutazione, pertanto, è insindacabile in sede di legittimità se assistita, come nel caso in esame, da congrua motivazione. Sotto il profilo della adeguatezza della motivazione, in rapporto ai criteri che hanno determinato Il giudice ad irrogare una pena che, pure discostandosi dal minimo, rimanga comunque contenuta al di sotto della media edittale, si deve affermare, in linea con l'orientamento consolidato della Corte regolatrice, come l'obbligo motivazionale del giudice sia, anche in questo caso, sufficientemente adempiuto attraverso il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi dì cui all'art. 133 cod. pen. (così ex multis Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283).
Quanto alla entità della provvisionale, non è deducibile con il ricorso per Cassazione la questione riguardante l'eccessività della somma liquidata dal giudice dì merito. Sì tratta invero di una statuizione per sua natura insuscettibile dì passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr. ex multis Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 - 02).

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso il 13 maggio 2021


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