Cassazione Penale, Sez. 4, 19 febbraio 2021, n. 6505 - RSPP investito da una scarica violenta ed improvvisa di gas nella centrale Termoelettrica. Responsabilità del datore di lavoro e del dirigente

2021



1.Con la sentenza in epigrafe pronunciata in data 26.03.2019 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno del 20.10.2016, ha riconosciuto la circostanza attenuante dell'art. 62 n.6 cod.pen. e ha rideterminato la pena nella misura di otto mesi di reclusione, confermando l'affermazione di responsabilità penale di N.F. e R.B., in ordine al reato contestato in rubrica per avere, nelle rispettive qualità, il N.F. di responsabile della centrale termoelettrica di Livorno unità business di Enel produzione s.p.a. e quindi di dirigente con funzioni di delega ex art. 16 D.Ivo 81/2008 e il R.B. quale direttore della Unità Business di Enel produzione spa e quindi di datore di lavoro, per colpa generica e specifica, in particolare, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, causato al dipendente C.R., responsabile del servizio prevenzione e protezione della centrale Termoelettrica dell'Enel spa di Livorno lesioni personali gravissime, consistenti nel" fracasso facciale destro con perdita di sostanza frattura infossata dei seni frontali con dislocazione dei frammenti dislocazione del globo oculare destro con perdita della funzione visiva e perdita del senso dell'olfatto".
1.1. In particolare l'incolpazione descrive che il C.R. durante una verifica dell'impianto antincendio asservito al locale Turbotroll della centrale, nel tentativo di scollegare manualmente una bombola contenente gas naf S III, non più conforme alle vigenti norme secondo quanto previsto dal DM del 20.12.2005, veniva investito da una scarica violenta ed improvvisa del suddetto gas e poi dalla bombola stessa che, dopo aver divelto gli ancoraggi a parete, lo colpiva nel viso.
Al N.F. nella qualità sopra indicata si contesta la violazione dell'art. 46 comma 2 D.Ivo 81/2008 per non aver adottato le misure idonee a prevenire gli incendi e a tutelare l'incolumità dei lavoratori non avendo in particolare provveduto a gestire la manutenzione dell'impianto antincendio, non adeguato a causa della natura dell'estinguente contenuto nella bombola (gas naf S III) che avrebbe dovuto essere sostituito dal 18.01.2007 a seguito dell'entrata in vigore del Dm 20.12.2005 e quindi non più soggetto a manutenzione da parte della ditta convenzionata, Solari antincendio di Livorno.
Al R.B. nella qualità di datore di lavoro si contesta la violazione dell'art 16 comma 3 Dgls n. 81/2008 per non aver vigilato in ordine al corretto espletamento da parte del delegato N.F. delle funzioni delegate stante il mancato adeguamento e l'omessa manutenzione protrattasi per anni dell'impianto antincendio, omissione confermata dal mancato riscontro di documentazione da cui poter evincere la corretta manutenzione degli impianti e la violazione dell'art. 63 comma 1 Dlgs citato perchè non forniva ai dipendenti luoghi di lavoro conformi ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato IV in particolare essendo previsto l'obbligo di predisporre impianti di estinzione incendi idonei in rapporto alle condizioni in cui possono esser usati e mantenuti in efficienza con controllo almeno semestrale da parte di personale esperto; nonchè per aver inviato la mattina del 25.02.2010 una mail al dipendente C.R. e per conoscenza al N.F. in cui chiedeva una verifica degli impianti antincendio della centrale essendo in corso presso altra centrale termoelettrica un controllo da parte dei carabinieri del Noe circa il corretto smaltimento del gas naf S III, cosicchè il C.R. si recava nel locale Turbotroll con l'intenzione di scollegare manualmente la bombola contenente il suddetto gas non più a norma e veniva colpito dalla scarica immediata e violentissima di tutto il gas contenuto nella bombola. In Livorno il 25.02.2010
1.2. L'infortunio secondo la ricostruzione del Tribunale e della Corte di appello si era verificato secondo la dinamica di seguito descritta:
C.R. era responsabile del servizio di prevenzione e protezione della centrale Enel di Livorno, si occupava delle gestione documentale e della valutazione del rischio oltre che della formazione del personale ma dal 2001-2003; poichè era rimasto solo senza collaboratori aveva dovuto occuparsi anche di una serie di attività materiali tra cui la ricarica degli estintori, era noto ai vertici dell'azienda e in particolare agli imputati che dal 2006 vi era l'obbligo di rimozione delle bombole contenenti gas alogenati lesivi dello strato dell'ozono; le risorse per la sostituzione del gas non erano state mai stanziate e la ditta Solari si era rifiutata di proseguire la manutenzione di un impianto non a norma ( fol 3 sentenza primo grado); conseguentemente l'impianto non era stato più da anni soggetto alla manutenzione periodica; l'ingegnere funzionario tecnico dei Vigili del Fuoco che aveva effettuato il sopralluogo a seguito dell'infortunio aveva accertato che la manovra posta in essere dal C.R. era impropria ma che era stata posta in essere dopo l'email di allerta del R.B. nel tentativo di evitare controlli, in quanto la bombola conteneva gas vietato dalla legge, Naf S III a partire dal 18.01.2007 e non era stato sostituito nono stante i solleciti dello stesso C.R., in quanto la dirigenza non aveva stanziato la somma richiesta dalla Ditta Solari per la sostituzione e lo smaltimento del gas cosicchè era stata anche abbandonata la manutenzione ordinaria dell'impianto. La Corte territoriale e il Giudice di primo grado con giudizio convergente logico ed argomentato ritenevano sussistente il profilo di colpa specifica in capo ai titolari della posizione di garanzia e il nesso causale con l'evento-infortunio in quanto, affermavano, che se fossero stati adottati idonei dispositivi atti ad garantire la manutenzione del sistema antincendio e la sostituzione del gas vietato all'interno della bombola dell'impianto mediante una scelta negligente precisa e consapevole dei vertici dell'azienda l'infortunio non si sarebbe realizzato in quanto il C.R. non si sarebbe trovato nella condizione, peraltro sollecitata proprio dal R.B. e certamente non impedita dal N.F., di rimediare ad una situazione in violazione delle norme del settore che si protraeva da anni dinanzi all'annunciata ispezione dei Carabinieri del Noe e all'invito del datore di lavoro a far trovare "tutto ok".

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e articolando i seguenti motivi.
N.F.:
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e in particolare degli artt. 40,41,43 cod.pen. in riferimento all'affermazione di responsabilità colposa circa la sussistenza di un collegamento eziologico tra l'omessa manutenzione dell'estintore e l'incidente occorso al C.R. senza procedere all'accertamento relativo alla causalità della colpa cioè alla reale efficacia salvifica del precetto cautelare non osservato rispetto al rischio concretizzatosi. La scellerata e autonoma scelta del dipendente di porre in essere una manovra sull'estintore assolutamente impropria e pericolosa non contemplata da nessuna norma è del tutto esorbitante dalle sue mansioni e dai rischi connessi.
2.2. Con il secondo motivo lamenta il travisamento della prova in relazione all'email del 25.02.2010 dell'Ing. R.B. il cui intento inequivocabile era quello di verificare che fosse "tutto ok" con chiaro riferimento alla visita dei Carabinieri del Noe e realisticamente alla regolare tenuta dei FIR. L'elemento fattuale è stato travisato dalla ricostruzione fatta dalla sentenza in modo apodittico mediante una forzatura interpretativa. L'esortazione a verificare che tutto fosse a posto non poteva mai avallare un comportamento rischioso e abnorme come quello posto in essere dal dipendente sotto la sua responsabilità.
2.3. Con il terzo motivo lamenta che i motivi di appello fossero ritenuti in parte inammissibili per genericità mentre in realtà contenevano specifiche censure alle argomentazioni della sentenza di primo grado.
R.B..
2.4. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e in particolare degli artt. 40,41,43 cod.pen. in riferimento all'affermazione di responsabilità colposa circa l'asserita affermazione della sussistenza di un collegamento eziologico tra l'omessa manutenzione dell'estintore e l'incidente occorso al C.R. senza procedere all'accertamento relativo alla causalità della colpa cioè la reale efficacia salvifica del precetto cautelare non osservato rispetto al rischio concretizzatosi. La scellerata e autonoma scelta del di porre in essere una manovra sull'estintore assolutamente impropria e pericolosa non contemplata da nessuna norma e del tutto esorbitante dalle sue mansioni e ai rischi connessi
2.5. Con il secondo motivo lamenta il travisamento della prova in relazione
all'email del 25.02.2010 dell'Ing. R.B. il cui intento inequivocabile era quello di verificare che fosse "tutto ok" con chiaro riferimento alla visita dei Carabinieri del Noe e realisticamente alla regolare tenuta dei FIR. L'elemento fattuale è stato travisato dalla ricostruzione fatta dalla sentenza in modo apodittica mediante una forzatura interpretativa. L'esortazione a verificare che tutto fosse a posto non poteva mai avallare un comportamento rischioso e abnorme come quello posto in esser dal dipendente sotto la sua responsabilità.

2.6. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione per manifesta illogicità relativamente alla previsione di cui all'art. 16 e 63 D.lgs n.81 del 2008 e in particolare alla delega di funzioni in materia di sicurezza conferita al N.F.. Non solo il R.B. non poteva prevedere il comportamento del C.R. ma neanche era a conoscenza della mancata manutenzione degli impianti cieli estintori e della presenza di gas non più a norma
2.7. Con il quarto motivo lamenta che i motivi di appello fossero ritenuti dalla Corte territoriale in parte inammissibili per genericità mentre in realtà contenevano specifiche censure alle argomentazioni della sentenza di primo grado.




Diritto




1. Giova ricordare che questa Suprema Corte ha chiarito che il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (tra le altre Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. i del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per ii giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione 0 i'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. del 23.03.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 dei 23/03/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, Rv. 244181).
Deve poi considerarsi che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non é consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito. A tale approdo, si perviene considerando che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, Sentenza n. E del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196955). Come già sopra si é considerate, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, l'art. 606 cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa “lettura" dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché é estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. E questa interpretazione non risulta superata in ragione delle modifiche apportate all'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006; cio in quanto la selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al giudice dei merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale conseguenza dei limiti posti all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione.
Ebbene, si deve in questa sede ribadire l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base ai quale si é rilevato che nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non pub ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, Rv. 233464).
Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che ricorrenti invocano, in realtà, con motivi sostanzialmente sovrapponibili, una riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, con riguardo alla ricostruzione della dinamica del fatto ed alla affermazione di penale responsabilità alla luce di un preteso travisamento della prova. Giova ricordare che il vizio di travisamento della prova, nel caso in cui i giudici delle due fasi di merito siano pervenuti a decisione conforme, può essere dedotto solo nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4,n. 5615 del 13/11/2013, dep.2014, Nicoli, Rv.258432) ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forme di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della persistente infedeltà delle motivazioni dettate in entrambe le decisioni di merito (Sez.4, n.44765 del 22/10/2013, Buonfine, ).
2. Entrambi i ricorsi, che possono esser trattati unitariamente, ripropongono sostanzialmente i temi, già dedotti in sede di motivi di appello, e in particolare quello dell'incidenza causale del comportamento del dipendente persona offesa che, nel caso di specie, secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, si era recato nel locale Turbotroll con l'intenzione di scollegare manualmente la bombola contenente il gas naf S III non più a norma ed era stato colpito dalla scarica immediata e violentissima di tutto il gas contenuto nella bombola medesima.
Il comportamento del lavoratore può, infatti, essere ritenuto abnorme - e dunque tale da interrompere il nesso di condizionamento allorquando sia consistito in una condotta radicalmente, ontologicamente lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, del lavoratore, nell'esecuzione del lavoro (Cass., Sez. 4, n. 7267 del 10-11-2009, Rv. 246695). È dunque abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro assegnatogli (Cass., Sez. 4, n. 23292 del 28-4-2011, Rv.250710) o che abbia espletato un incombente che, anche se inutile ed imprudente, non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell'ambito del ciclo produttivo (Cass., Sez. 4, n. 7985 del 10-10-2013, Rv. 259313) .
2.1. Nel caso in esame, l'operazione che ha prodotto l'esplosione della bombola è stata effettuata dalla persona offesa che sapeva che a partire dal 18.01.2007 era diventata obbligatoria la sostituzione del gas alogenato lesivo dello strato dello ozono con altro gas consentito dalla normativa e che ciò nonostante la centrale Enel di Livorno non si era adeguata; lo stesso C.R. aveva più volte richiesto, senza esito, al datore di lavoro e al dirigente con delega le risorse economiche per provvedere a tale sostituzione; il C.R. era stato sollecitato proprio dal R.B. per controllare che tutto fosse a posto ( ok), in quanto era stata preannunciata una visita di controllo da parte dei Carabinieri del Noe, in merito proprio allo smaltimento del Gas Naf S III; il C.R. si era quindi recato, nell'ambito delle sue mansioni, alla Centrale e aveva proceduto a scollegare la bombola, allo scopo quanto meno di attenuare la responsabilità dei suoi dirigenti, ove i Carabinieri del Noe avessero trovato l'impianto non fosse funzionante. Secondo la logica ricostruzione e la coerente valutazione dei giudici di merito il dipendente persona offesa aveva posto in essere una manovra rischiosa e impropria, che poteva essere eseguita solo da personale specializzato, ma comunque non abnorme in quanto non imprevedibile né inevitabile. Tale conclusione è del tutto conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui compito del titolare della posizione di garanzia è evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Il garante non può, infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (Cass., Sez. 4., 22-10-1999, Grande, Rv. 214497), in quanto il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass., Sez. 4, n. 18998 del 27-3-2009, Rv. 244005). Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata da eventuali responsabilità dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 22622 del 29-4-2008, Rv.240161). Da ciò consegue che non può essere ravvisata, nel caso di specie, interruzione del nesso causale.
2.2. Nel caso di specie, inoltre, risulta accertato dai Giudici di merito, alla luce dell'attività ispettiva effettuata dai tecnici della ASL 6 di Livorno e dei Vigili del fuoco, che l'Enel aveva dato in appalto la manutenzione del sistema antincendio alla società Solari, la quale aveva effettuato un preventivo di 10.000,00 euro per la sostituzione del gas nocivo Naf S III ma che il lavoro non era stato autorizzato dalla dirigenza e quindi la Solari si era rifiutata di proseguire la manutenzione dell'impianto; il datore di lavoro e il delegato avevano omesso di eseguire la regolare manutenzione dell'impianto antincendio e di sostituire il gas vietato per legge non stanziando i fondi necessari per l'operazione e quindi ponendo in essere consapevolmente una scelta aziendale rischiosa di mantenere l'impianto a gas vietato; al momento del preannunciato arrivo dei Carabinieri del Noe la comunicazione del R.B. diretta alla persona offesa e per conoscenza al N.F. richiamava il dipendente C.R. a far trovare tutto a posto e implicitamente giustificava, secondo la ricostruzione coerente e logica della Corte territoriale e del Giudice di primo grado, la manovra impropria ed imprudente del C.R. che non aveva nemmeno una formazione specifica ma che si è trovato nella necessità, sollecitata dal datore di lavoro, R.B., di fare in modo che fosse tutto ok, dinanzi ad un'ispezione dei Carabinieri del NOE mirata alla verifica dello smaltimento del gas naf III utilizzato per i sistemi antincendio del TG ( email di R.B. del 25 02 2010 allegata al ricorso).
Afferma sul punto la Corte territoriale con ragionamento logico e coerente ( fol 10) che la persona offesa ha posto in esser l'unico comportamento che gli avrebbe consentito di sistemare le cose, in modo da ridurre il più possibile il raggio di illegittimità dell'azienda, pur senza averne la competenza, a tanto spinto dall'inequivocabile invito rivoltogli dal datore di lavoro, nulla obiettando il dirigente delegato, N.F., cui l'email del R.B. era rivolta per conoscenza.
2.3. Quanto poi alla ravvisabilità della c.d. causalità della colpa in relazione all'addebito è infatti necessario accertare se la violazione delle regole cautelari riscontrate abbia o meno cagionato l'evento. L'intera struttura del reato colposo si fonda su questo specifico rapporto tra inosservanza della regola cautelare di condotta ed evento, che viene designato con l'espressione "causalità della colpa". Questo concetto, come è noto, si fonda normativamente sul dettato dell'art. 43 cod. pen., a tenore del quale è necessario che l'evento si verifichi "a causa" di negligenza, imprudenza, imperizia ovvero "per" inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La causa dell'evento è sempre la condotta materiale, la quale però, nei reati colposi, deve essere caratterizzata dalla violazione del dovere di diligenza. Questo quindi il significato da attribuirsi alla norma in esame: nel richiedere che l'evento si verifichi "a causa " di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e via dicendo, essa esige, ai fini del rimprovero a titolo di colpa, la materializzazione del profilo di colpa nell'evento concretamente verificatosi. La verifica se quella specifica violazione della regola cautelare abbia o meno cagionato l'evento (causalità della colpa), in sostanza, non è altro che un giudizio controfattuale compiuto in relazione alla violazione della regola di cautela. Come è stato chiarito dalle Sezioni unite, il giudizio controfattuale va compiuto sia nella causalità commissiva che in quella omissiva, ipotizzando nella prima che la condotta sia stata assente e nella seconda che sia stata invece presente e verificando il grado di probabilità che l'evento si producesse ugualmente (Sez. U., 10 luglio 2002, Franzese).
In specie le Sezioni unite, nella sentenza Franzese, hanno ribadito quest'ordine di idee, affermando che lo statuto logico del rapporto di causalità rimane sempre quello del "condizionale controfattuale" e che il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comporta l'esito assolutorio del giudizio. Dunque la condotta deve costituire condicio sine qua non dell'evento.
La colpa ha, oltre un versante oggettivo, incentrato sulla condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare, e un versante di natura più squisitamente soggettiva, connesso alla possibilità dell'agente di osservare la regola cautelare. Il rimprovero colposo riguarda infatti la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'osservanza delle norme cautelari violate (Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhan). Il profilo soggettivo e personale della colpa viene generalmente individuato nella possibilità soggettiva dell'agente di rispettare la regola cautelare, ossia nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa: in poche parole, nell'esigibilità del comportamento dovuto. Si tratta di un aspetto che può essere collocato nell'ambito della colpevolezza, in quanto esprime il rimprovero personale rivolto all'agente. Si tratta di un profilo della responsabilità colposa cui la riflessione giuridica più recente ha dedicato molta attenzione, nel tentativo di personalizzare il rimprovero dell'agente attraverso l'introduzione di una doppia misura del dovere di diligenza, che tenga conto non solo dell'oggettiva violazione di norme cautelari ma anche della concreta possibilità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali e la situazione di fatto in cui ha operato (Sez. 4, n. 12478 del 19-20.11.2015, P.G. in proc. Barberi ed altri, Rv.267811-267815, in motivazione; Sez. 4, 3-11-2016, Bordogna).
Nel caso in esame la Corte territoriale ha effettuato, contrariamente a quanto lamentato dai ricorrenti, il giudizio controfattuale giungendo alla logica e argomentata conclusione che se gli imputati avessero, ciascuno nelle rispettive qualità, rispettato le prescrizioni di legge ed avessero mantenuto in regola l'impianto antincendio, autorizzando la spesa necessaria per la sostituzione del gas nocivo e la manutenzione o si fossero attivati direttamente mediante ditte specializzate per garantire misure idonee per prevenire gli incendi e tutelare l'incolumità dei lavoratori, l'evento lesivo non si sarebbe verificato perché all'arrivo dei Carabinieri del Noe non ci sarebbe stata alcuna necessità di provvedere con urgenza a porre rimedio in qualche modo alla situazione di illegittimità persistente da tempo ( fol 10) di cui entrambi gli imputati nei rispettivi ruoli erano a conoscenza (fol 10- 12) e che avevano consapevolmente avallato. Il rimprovero colposo riguarda infatti la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'osservanza delle norme cautelari violate (Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhan).
3. In conclusione i ricorsi di N.F. e R.B. sono manifestamente infondati e perciò inammissibili anche perchè ripropongono censure sostanzialmente già oggetto dei motivi di appello, ritenute infondate in maniera esaustiva dal giudice del gravame e presentano un difetto palese di correlazione e critica argomentativa con le ragioni esplicitate nella sentenza impugnata ( Sez. 6 n.203777 del 11.03.2009 rv 243838). La Corte territoriale ha articolato, con dovizia di argomenti fattuali e logico-giuridici, una diffusa ricostruzione degli accadimenti, ricavata anche dalla dettagliata analisi del giudice di primo grado, individuando puntuali addebiti di carattere omissivo collegati causalmente all'evento infortunio.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.


P.Q.M.


Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27.01. 2021


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