Cassazione Penale, Sez. 4, 19 dicembre 2019, n. 51142 - Folgorazione del Vigile del fuoco. Linea elettrica in cattivo stato di manutenzione ed esclusione dell'aggravante della violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro

sentenze cassazione sicurezza lavoro
2019

Fatto

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce sez. distaccata di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, pronunciata il 6.06.2017, dichiarava non doversi procedere, con riferimento al reato ascritto di lesioni colpose patite da F.V., nei confronti di L.N.D. e C.G. per difetto di querela, revocando le statuizioni civili anche nei riguardi dell'appellante Enel distribuzioni s.p.a, avendo ritenuto esclusa l'aggravante della violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e quindi la procedibilità di ufficio.
L'infortunio occorso a F.V., facente parte di una squadra di Vigili del fuoco che era intervenuta in contrada Cesire per domare un incendio di sterpaglie, derivava, secondo la contestazione (artt. 113, 590 comma 2 e 3 in relazione all'art. 583 cod. pen. e artt. 15,17,18,28 comma 1, 37, 64, 71 comma 1,2 lett. A-c, 4 lett. A punti 1-2-Dlgs n.81/08), da comportamenti di colpa generica e specifica attribuiti a L.N.D., quale dirigente responsabile per la zona di Taranto di Enel distribuzione s.pa. e a C.G., quale responsabile dell'unità operativa Enel distribuzione di Castellaneta e del pool di manutenzione, i quali, nelle rispettive qualità, avevano omesso di adottare le misure necessarie affinchè la linea elettrica di Enel distribuzione, in esercizio in contrada Cesire, a media tensione, fosse mantenuta in buono stato di conservazione, sottoposta a continui e ravvicinati controlli, al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza, cosicché un conduttore nudo dell'Enel, a causa della rottura dell'asola di un ponticello sovrastante il palo di sostegno, si inarcava sino a giungere ad altezza d'uomo al centro della campata, così venendo in contatto con il F.V., che veniva interessato da una folgorazione violenta, riportando lesioni gravissime mentre si stava recando, comandato dal caposquadra CO., ad effettuare lo spegnimento dell'incendio di sterpaglie che interessava la collinetta. In Ginosa il 6.08.2010.
2. Il Giudice di primo grado aveva accertato sulla scorta dei rilievi fotografici e delle testimonianze, anche di esperti, acquisite al dibattimento i seguenti elementi utili alla ricostruzione dell'infortunio: il conduttore si era sganciato da un palo, nel senso che si era rotta l'asola del ponticello che lo manteneva teso e aveva provocato l'aumento dell'arcata con conseguente abbassamento del conduttore ad altezza d'uomo, 1.40 m» a fronte dei prescritti 6 metri; non esisteva un POS standard per le attività svolte in prossimità di linee elettriche da parte dei vigili del fuoco; solo per gli incendi boschivi i vigili del fuoco erano tenuti a far disattivare la linea elettrica da parte dell'Enel; in caso di linea a 20.000 volt la distanza minima da rispettare per poter operare è di tre metri; nel caso di specie non era intervenuto ancora il getto d'acqua, in quanto la squadra di cui faceva parte il F.V. stava srotolando il tubo in prossimità del focolaio e proprio il F.V. aveva in mano la lancia e procedeva per primo verso il focolaio, con le spalle rivolte al cavo di energia che non era visibile.
Il Giudice di primo grado individuava la posizione di garanzia a carico degli imputati poiché, nelle rispettive qualità, avevano l'obbligo giuridico di impedire l'evento in quanto nella linea in questione era stata rinvenuta una situazione di incuria, con un sistema di manutenzione inadeguato e non sufficiente ad evitare situazioni di pericolo; (fol 17 e 18 ) la scarsa e inidonea manutenzione dell'apparato elettrico aveva causato l'infortunio; l'ultima ispezione era stata effettuata un anno prima, nell'aprile 2009; si ravvisava quindi la violazione dei generici e specifici doveri valevoli erga omnes che attengono al titolare dell'impresa, nella specie riguardanti la messa in sicurezza e gestione degli impianti di rete elettrica, quale luogo di lavoro, in particolare per non aver posto in essere gli adeguati strumenti tecnici per il ripristino della corretta allocazione del conduttore elettrico molto distante dalla posizione prescritta e volta ad evitare incidenti; è risultato infatti che anche i sensori sui pali che sorreggono i conduttori non sono stati in grado di segnalare il guasto verificatosi nel caso in esame, in quanto non accompagnato da altri fattori estrinseci alla mera rottura dell'asola ( fol 20 ).
2.1. Va precisato che il Giudice di primo grado ha assolto Lucia Maurizio, comandante provinciale dei vigili del fuoco dall'Imputazione di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per non aver commesso il fatto e la pronuncia sul punto è divenuta irrevocabile.
3. La Corte territoriale, nel rimarcare che le norme a tutela della sicurezza sul lavoro implicano che si tratti di ambiente di lavoro, in cui siano in atto prestazioni lavorative e che è irrilevante il mero collegamento con la cosa o la struttura nella disponibilità dell'impresa, ha escluso che l'accusa nei riguardi degli imputati abbia un nesso con l'attività organizzata di lavoro o con un luogo di lavoro, perché la stessa inerisce profili colposi, solo ipoteticamente sussistenti, estranei alla violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
4. Propone ricorso per Cassazione, tramite difensore di fiducia, la parte civile.
I) Deduce con il primo motivo l'inosservanza di legge penale e illogicità della motivazione. In particolare sottolinea che gli obblighi inerenti la prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro riguarda non solo l'attività posta in essere dal dipendente ma anche quella realizzata da un soggetto estraneo all'organizzazione aziendale che si trovi a prestare un' attività lavorativa in quel contesto. Tali devono considerarsi le zone interessate dai cavi e centrali elettriche in cui va configurata la posizione di garanzia dell'Enel.
Rammenta che qualunque area, anche extra cantiere, in cui viene gestita una qualsiasi attività del lavoratore deve qualificarsi luogo di lavoro.
L'attività dell'Enel non viene in considerazione quale datore di lavoro ma quale esercente un'attività pericolosa tenuto a gestirne il rischio anche nei confronti di terzi.
5. Ha presentato memoria, nell'interesse del Responsabile civile, E- distribuzione s.p.a. in data 14.10.2019.
Deduce che le omissioni e il mancato intervento manutentivo attraverso controlli ravvicinati non sono prescritti da alcuna normativa specifica che riguardi le tempistiche di intervento; l'unico obbligo deriva dal DPR 22.10.2001 n. 462 che impone verifiche periodiche ogni 5 anni e che non attiene al caso di specie .
Richiama la giurisprudenza secondo la quale per i terzi non dipendenti, che prestano la loro opera senza vincoli con il datore di lavoro e siano presenti nel luogo di lavoro, deve essere accertata comunque l'interruzione del nesso causale se derivante da un comportamento anomalo.
Nel caso di specie l'art. 83 D.lgs 81/2008, che disciplina le attività presso linee elettriche o impianti non protetti, prescrive apposite distanze e comunque impongono al datore di lavoro di organizzare in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi conseguenti. Nel caso in esame il nesso causale tra la posizione del gestore della linea e l'evento è stato escluso dall'anormalità dell'intervento effettuato dai vigili del fuoco nei pressi della linea senza la dovuta distanza di sicurezza; era inoltre inesigibile, a fronte di una rete estesa per migliaia di KM, un controllo continuo da parte del gestore delle linee aeree e dei 95000 isolatori presenti nella zona di Taranto. In sostanza, si contesta la prevedibilità dell'evento che, secondo la tesi difensiva, rappresenterebbe un evento non ricadente nell'area di rischio tutelata dalle norme antinfortunistiche concretamente applicabili.


Diritto


1. Il ricorso non è fondato per le ragioni appresso indicate.
1.1. Va premesso che secondo la giurisprudenza costante di questa Corte in tema di omicidio e lesioni colpose, per la ravvisabilità della circostanza del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista legame causale tra siffatta violazione e l'evento dannoso; legame che ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse, secondo I principi dettati dagli artt. 40 e 41 cod. pen., senza che possa ritenersi escluso sol perché il soggetto leso non sia un dipendente (o equiparato) dell'imprenditore, obbligato al rispetto di tali norme. Ne consegue che deve ravvisarsi l'aggravante di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590, ult. comma cod. pen., purché la presenza di tale soggetto sul luogo e nel momento dell'infortunio, nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività e all'ambiente di lavoro, non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi ( Sez. 4 n.6025 del 6.02.1989, rv. 181105-01; Sez. 4, n. 11360 del 1/11/2005, Rv. 233662; Sez. 4.n. 38200 del 12/05/2016, Rv. 267606-01).
Così come costituisce un profilo essenziale della responsabilità colposa nei reati di evento, che l'evento realizzatosi concretizzi il rischio che la regola cautelare violata intende prevenire ed evitare (Sez. 4, n. 36857 del 23/04/2009, Rv. 244979; Sez. 4, n. 43645 del 11/10/2011, Rv. 251930).
Invero, come è noto, l'essenza della responsabilità colposa consiste proprio nella prevedibilità dell'evento dannoso e nella sua evitabilità attraverso il rispetto delle norme di cautela. Ma alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello riconducibile causalmente alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare. A tal fine è necessario valutare se il rispetto della regola vietata avrebbe evitato l'evento con certezza ovvero con alto grado di probabilità. In ciò consiste la cd. "causalità della colpa", laddove la violazione della regola cautelare determina la concretizzazione del rischio che essa mirava a prevenire.
1.2. Nel caso di specie l'evento verificatosi non concretizza il rischio a fronteggiare il quale era posto il dovere di sicurezza, gravante sui responsabili Enel distribuzione, specificato nell'art. 64 del D.lgs n.81 del 2008 e contestato nell'Imputazione, (similmente si è già sostenuto, in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, che il soggetto beneficiario della tutela è anche il terzo estraneo all'organizzazione dei lavori, sicché dell'infortunio che sia occorso all'"extraneus" risponde il garante della sicurezza, sempre che l'infortunio rientri nell'area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione a pericolo: Sez. 4, n. 43168 del 17/06/2014 - dep. 15/10/2014, Cinque, Rv. 260947).
E' pur vero che il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito imprenditoriale (Sez. 4, n. 37840 del 01/07/2009 , Rv. 245274); che in tema di omicidio colposo ricorre l'aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche quando la vittima è persona estranea all'impresa, in quanto l'imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nell'area della loro operatività (Sez. 4, n. 10842 del 07/02/2008 - dep. 11/03/2008, Rv. 239402); che in materia di infortuni sul lavoro, l'imprenditore assume la posizione di garante della sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati e dei soggetti a questi equiparati, ma anche nei confronti delle persone che - pur estranee all'ambito imprenditoriale - vengano comunque ad operare nel campo funzionale dell'imprenditore medesimo (Sez. 4, n. 6348 del 18/01/2007, Rv. 236105).
1.3. Questo Collegio però intende ribadire l'assunto, già esplicitato in precedenti pronunce, secondo cui talune regole prevenzionistiche sono dettate a tutela di qualsiasi soggetto che venga a contatto con la fonte di pericolo sulla quale il datore di lavoro ha poteri di gestione; altre sono poste a beneficio precipuo del lavoratore, inteso in senso formale e sostanziale. Nel primo caso la qualità di extraneus, non è di per sè incompatibile con l'esistenza di un protettivo dovere di sicurezza facente capo al datore di lavoro. Nel caso di specie, l'analisi delle precauzioni inosservate dai responsabili Enel, di cui al citato art. 64 lett.c Dlgs n.81 del 2008, inserito nel titolo II, dedicato ai luoghi di lavoro, evidenzia che la regola cautelare riguarda gli impianti, nell'ambito dei quali può dirsi ricompresa la linea elettrica e i relativi dispositivi, e prevede che devono essere sottoposti a regolare manutenzione tecnica e che vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori: si tratta di regole che impongono misure soggettive, che valgono ad eliminare i rischi derivanti dalle condizioni di pericolo per i lavoratori. Ciò è avvalorato anche dalla lettura sistematica dell'art. 62 Dlgs citato che definisce i luoghi di lavoro, unicamente i fini della applicazione del titolo II, nei luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito de! proprio lavoro. Il rischio che si vuole fronteggiare non è quindi anche quello cui è esposto l'estraneo: si tratta di una misura precauzionale che si indirizza unicamente alla salute dei lavoratori, non invece a quanti possono trovarsi a percorrere le aree sottostanti o prospicienti una qualsiasi parte della linea elettrica nazionale.
La Corte territoriale ha pertanto correttamente escluso la sussistenza nel caso di specie dell'aggravante della violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro rilevando la mancanza della querela.
Va rilevato che le argomentazioni contenute nella memoria difensiva del responsabile civile non attengono ai profili giuridici che qui vengono in considerazione, in quanto focalizzate sulla esclusione del nesso causale in relazione all'anormalità della presenza dell'infortunato nei pressi della linea elettrica e sulla non prevedibilità ed inevitabilità dell'evento.
9. In conclusione il ricorso deve essere rigettato; il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. La complessità delle questioni giuridiche affrontate giustifica la compensazione delle spese tra le parti private.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Spese compensate tra le parti.
Così deciso il 12.11.2019


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