Cassazione Penale, Sez. 4, 16 luglio 2021, n. 27436 - Infortunio durante la movimentazione di due sponde per travi in cemento sul pianale di un autocarro attraverso due carriponte. Inidoneità del sistema di aggancio

2021

Fatto




1. La Corte d'appello di Perugia, in data 13 settembre 2019, ha confermato la condanna emessa nei confronti di A.B. dal Tribunale perugino, in data 20 settembre 2018, in relazione al delitto di lesioni personali colpose, con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, contestato come commesso il 27 aprile 2012.
L'addebito é mosso al A.B. nella sua qualità di legale rappresentante della Fontana Prefabbricati S.r.l. ed é riferito a un episodio nel quale F.A., dipendente della predetta Società, aveva riportato gravi lesioni in occasione della movimentazione di due sponde per travi in cemento sul pianale di un autocarro, per il successivo trasporto in altro luogo, mediante l'impiego di due carriponte. Accadeva in particolare che l'F.A. e il collega di lavoro A.A., ciascuno utilizzando un carroponte cui erano agganciate le sponde (ciascuna delle quali era collocata su una rastrelliera di sostegno), avevano posizionato queste ultime sul pianale (il posizionamento doveva avvenire "di taglio", in verticale); l'F.A. aveva poi abbandonato il carroponte da lui condotto e si era posizionato sul pianale, invitando l'A.A. ad allentare i tiranti del carroponte azionato da quest'ultimo e sganciando poi la sponda dagli stessi tiranti; indi l'F.A. aveva invitato l'A.A. a recarsi sull'altro carroponte affinché allentasse anche i tiranti di quest'ultimo; ma in quel momento, appena sganciato il secondo lato della sponda, quest'ultima era caduta dalla rastrelliera sulla quale si trovava collocata, travolgendo l'F.A. e provocandogli le gravi lesioni di cui in rubrica.
Si rimprovera al A.B., nell'anzidetta qualità, di avere messo a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi ai requisiti generali di sicurezza in punto di stabilità (in particolare l'aggancio alle rastrelliere, che avevano funzione di supporto, era risultato inidoneo); e di avere omesso di rielaborare il DVR (documento di valutazione dei rischi) con riguardo alle operazioni di stoccaggio e movimentazione delle sponde per travi, rese necessarie dalla dismissione di alcune linee produttive e collegate alla conseguente necessità di eseguire operazioni di trasporto in altro stabilimento.
La Corte di merito, disattese le censure formulate con l'atto d'appello, ha aderito alle valutazioni espresse con la sentenza di primo grado, confermando la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte omissive addebitate all'imputato e l'evento lesivo, ed escludendo che l'accaduto fosse imputabile a un'errata manovra dell'F.A. nel posizionare le sponde sul pianale.

2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre il A.B., con atto articolato in un unico motivo di doglianza, con il quale egli denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al decorso causale dell'accaduto e, in particolare, alla rilevanza eziologica delle criticità rilevate nel sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro: richiamando alcuni arresti giurisprudenziali di legittimità, il ricorrente osserva che la ravvisata omissione datoriale avrebbe riguardato la prevenzione di un rischio diverso da quello concretizzatosi; quest'ultimo doveva ricollegarsi unicamente alla mancata stabilizzazione del carico sul pianale dell'autocarro prima che venisse eseguito lo sganciamento dei tiranti dalla sponda poi caduta. Ciò, del resto, é quanto indicato dall'opuscolo informativo consegnato ai lavoratori in epoca precedente all'incidente; mentre quest'ultimo, secondo l'esponente, si é verificato in conseguenza dell'autonoma scelta del lavoratore di sganciare i tiranti prima di assicurarsi della stabilità delle sponde sul pianale. In ogni caso, la Corte di merito non ha inteso verificare l'ipotesi di ciò che sarebbe accaduto qualora fosse stata adottata la predetta regola cautelare portata a conoscenza dei lavoratori. Infine il deducente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto che la successiva ottemperanza alle prescrizioni dell'USL costituisse un riconoscimento di debito (rectius di responsabilità).



Diritto




1. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato e teso a riproporre in questa sede di legittimità censure in ordine alle quali la Corte d'appello ha fornito ampia e conducente risposta (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).
In estrema sintesi le censure mosse dal ricorrente riguardano la riferibilità causale dell'accaduto a un decorso alternativo, costituito dalla ravvisata necessità di un preventivo controllo della stabilizzazione delle sponde sul pianale, prima di disporre lo sganciamento dei tiranti utilizzati per il sollevamento e il posizionamento delle sponde stesse sull'autocarro.
Al riguardo tuttavia la Corte di merito fornisce adeguata risposta, osservando che in primo luogo la funzione delle rastrelliere - alle quali le sponde dovevano essere agganciate - era quella di assicurarne la stabilità e sicurezza anche nel momento in cui si procedeva al carico delle sponde sul camion per trasferirle altrove; la sentenza impugnata chiarisce quindi - sulla base della deposizione della teste R. dello SPRESAL - che, se l'aggancio tra le rastrelliere e le sponde fosse stato idoneo, non vi sarebbe stato un problema di stabilizzazione del carico, atteso che la "struttura unitaria" costituita dalle due sponde e dalle rastrelliere, del peso di ben otto tonnellate, avrebbe di per sé assicurato la stabilità del carico e scongiurato il pericolo di ribaltamento; l'aggancio tra le sponde e le rastrelliere aveva una funzione diversa, ossia quella di impedire lo scivolamento della singola sponda lungo la rastrelliera; ed era proprio questo rischio ad essersi nella specie concretizzato, con la conseguente configurabilità della "causalità della colpa".
Conseguentemente, non va riconosciuta alcuna valenza al documento formativo nel quale l'odierno ricorrente assume di avere indicato ai lavoratori la necessità di assicurarsi preventivamente, nelle operazioni di carico, della stabilità dello stesso sul pianale: ciò in quanto tale accorgimento aveva funzioni e finalità diverse rispetto a quello dell'aggancio tra le sponde e le rastrelliere, costituito come detto dall'evitare rischi di scivolamento delle sponde.
Per cui, se é vero che alla colpa del soggetto agente deve essere ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (cfr. da ultimo Sez. 4 -, Sentenza n. 30985 del 04/04/2019, Pravadelli, Rv. 277476), nella specie il rischio che si é concretizzato é stato correttamente individuato in quello che l'aggancio delle rastrelliere alle sponde mirava a prevenire.
A conferma di ciò - ed indipendentemente dalle asserzioni del ricorrente circa lo scopo dell'adeguamento dei sistemi di fissaggio posto in essere dalla Società dopo l'accaduto, in ottemperanza alle prescrizioni dell'U.S.L. - sta il fatto che era stata accertata l'inidoneità del sistema di aggancio esistente al momento dell'incidente (ed in specie la deformazione e l'ampiezza inadeguata degli agganci superiori delle rastrelliere rispetto al corrispondente supporto della sponda) aveva avuto certamente una rilevanza causale nello scivolamento della sponda addosso all'F.A. (secondo il ragionamento controfattuale effettuato dalla Corte di merito, sulla scorta delle dichiarazioni dei testi R. e V., se gli agganci fossero stati idonei, l'incidente non si sarebbe verificato); e che ciò aveva reso necessario, dopo l'incidente, eseguire modifiche sulle rastrelliere e sulle sponde in modo da adeguare il sistema di aggancio alle esigenze per le quali esso era stato pensato.

2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.


P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3000 in favore della Cassa delle ammende.


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