Cassazione Penale, Sez. 4, 07 aprile 2020, n. 11529 - Interferenza tra la fase di lavoro del taglio dei binari e la movimentazione delle rotaie: necessario valutare il rischio

sentenze cassazione sicurezza lavoro
2020

1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza emessa in data 18/4/2019, ha confermato la pronuncia del Tribunale con cui B.A., ritenuta responsabile del reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, era condannata alla pena di mesi uno di reclusione.
2. Era contestato all'imputata di avere, nella qualità di legale rapp.te della "T. Alfredo S.r.l.", cagionato lesioni personali gravissime al dipendente C.B. presso il cantiere denominato "Ex Impianto di Rigenerazione Rotaie di Pontassieve", in forza di appalto con "Rete ferroviaria italiana S.p.a.", per imprudenza e negligenza, nonché per violazione degli artt. 96 lett. g) e 71 comma 3, d.lgs. 81/2008, per avere omesso di prevedere compiutamente nella redazione del Piano operativo di sicurezza la possibilità della movimentazione accidentale dei binari accatastatati e non ancora tagliati e per non aver adottato adeguate misure tecniche onde impedire che i lavoratori a piedi si trovassero nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi.
Secondo la ricostruzione offerta dai Giudici, il dipendente riportava una frattura esposta con sub amputazione della gamba destra, poiché, mentre era impegnato a tagliare con la fiamma ossidrica un binario, il collega di lavoro A.Q., altro dipendente della T., movimentando i pezzi di binario tagliati a breve distanza, a mezzo di un caricatore gommato munito di pinza, lo colpiva alla gamba destra con un profilato d'acciaio solo parzialmente tagliato.
3. Avverso la sentenza di condanna ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione e falsa applicazione della legge penate in relazione agli artt. 42 cod. pen.; 590, comma 3, cod. pen.; 16 e 17 d.lgs. 81/2008. Mancanza di motivazione della sentenza impugnata.
La difesa ritiene che non possa essere ravvisata alcuna responsabilità colposa a carico della imputata per l'infortunio occorso a C.B., in quanto la "T. Alfredo S.r.l.", di cui la imputata rivestiva al momento del fatto la qualità di amministratore unico, è una società di capitali di medie dimensioni dotata di una struttura complessa che opera in numerosi cantieri con un'analitica suddivisione di compiti aziendali ed uno specifico organigramma delle figure che compongono il sistema di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori. 
Dalla lettura di tale organigramma, prodotto nel giudizio di primo grado, si evince la esistenza di precise figure professionali a cui competevano compiti di direzione e prevenzione in ordine alla sicurezza dei lavoratori.
Quando si discute di mancata adozione di una singola misura di prevenzione per la tutela della salute di uno o più lavoratori o del mancato intervento in un singolo settore produttivo, non viene in questione l'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, che è a carico del consiglio di amministrazione, ma vengono in rilievo i poteri di cui dispone l'amministratore delegato. Ciò in coerenza anche con la giurisprudenza di merito che riconosce la responsabilità dell'amministratore a prescindere dall'eventuale delega, quando l'infortunio è da attribuire non tanto all'attuazione di questa o quella misura, ma ad una situazione di assoluta inadeguatezza degli impianti in relazione alle esigenze di tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.
Con riferimento al caso in esame, l'imputazione colposa mossa alla ricorrente non attiene ad una omissione di carattere generale coinvolgente i profili organizzativi dell'impresa, ma fa riferimento ad un preciso addebito relativo ad una omissione che sarebbe consistita nel non avere previsto compiutamente nel Piano Operativo di Sicurezza la possibilità della movimentazione accidentale di binari accatastati e non ancora tagliati - in violazione dell'art. XV punto 3.2.1 lett. g) d.lgs 81/2008 - e per non avere adottato adeguate misure tecniche tese ad impedire che i lavoratori a piedi si trovassero nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi.
Nella società in questione non è stata individuata alcuna situazione di inadeguatezza delle strutture aziendali concernenti gli obblighi di prevenzione in materia di infortunistica sui luoghi di lavoro e della sicurezza dei lavoratori, tanto che l'Accusa non ha formulato alcun addebito ai sensi del d.lgs 231/2002.
Inoltre l'imputata, nella sua qualità, ha adempiuto ai doveri di vigilanza in materia di controlli concernenti il tema della prevenzione degli infortuni e della sicurezza dei lavoratori ed ha provveduto a curare in modo specifico la formazione dei lavoratori dipendenti in ordine ai rischi connessi all'attività lavorativa da compiersi, fornendo tutti i dispositivi di sicurezza.
La Società ha ottenuto riconoscimenti significativi in ordine all'adempimento dì tutte le incombenze in materia di formazione e informazione dei lavoratori ed il documento di valutazione dei rischi è stato elaborato con l'ausilio di uno studio tecnico specializzato.
Richiamandosi al principio dell'effettività delle funzioni svolte, fa notare che alla imputata erano stati attribuiti soltanto compiti di rappresentanza della società e nessun compito di gestione dell'attività dell'impresa.




Diritto




1. I motivi di doglianza sono infondati.
2. La difesa dubita della posizione di garanzia della imputata, affermando che l'amministratore della società ha il compito precipuo di interessarsi della complessiva gestione aziendale della sicurezza, sostiene poi che nella società la B.A. aveva solo compiti di rappresentanza. L'assunto è privo di pregio; in qualità di amministratore, la B.A. era datore di lavoro dei dipendenti infortunati e la individuazione dei rischi dell'attività dei dipendenti era un suo compito precipuo, non trasferibile.
Occorre rammentare che "in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rìschi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori" (cosi, di recente, Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Serafica, Rv. 267253, conformemente all'insegnamento delle Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261109).
In linea con l'insegnamento richiamato, la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputata non potesse essere mandata esente da responsabilità.
Ha invero correttamente sostenuto che il rischio connesso alla fase di lavoro del taglio dei binari ed alla interferenza di questa attività con quella di movimentazione delle rotaie, dovesse essere necessariamente previsto dalla imputata rientrando nei compiti che errano stati affidati ai lavoratori e che discendevano dall'oggetto del contratto stipulato con la committenza.
L'amministratore, pertanto, avrebbe dovuto prevedere i rischi connessi a tale attività ed adottare tutte le misure necessarie ad evitarli, essendo suo precipuo compito. Né la circostanza che l'amministratore si sia avvalso della collaborazione di tecnici nella redazione del documento di valutazione dei rischi, è Circostanza suscettibile di esonero di responsabilità.
Invero,"in tema di infortuni sul lavoro, il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi, non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi ai lavori in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento ai proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni» (così Sez. 4, n. 22147 del 11/02/2016, Morini, Rv. 266859).
Il principio di effettività non è richiamato a proposito. Il fatto che la imputata avesse solo compiti di rappresentanza dell'azienda è un'affermazione di carattere assertivo che non esclude la qualifica datoriale in capo alla B.A..
3. Il ricorso deve essere pertanto rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.




P.Q.M.




Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In Roma, così deciso il 30 gennaio 2020


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