Cassazione Penale, Sez. 4, 06 agosto 2021, n. 30790 - Caduta dall'alto durante le operazioni di rifacimento e sistemazione di una copertura. Non riferibilità del DVR alla specifica lavorazione di manutenzione di carattere straordinario

2021

Fatto
1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo del 29 novembre 2016, ha concesso il beneficio della non menzione e ha confermato la condanna nei confronti di P.G. alla pena di euro milleottocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 590, commi primo, secondo e terzo, cod. pen., in relazione all'art. 583, comma primo, n. 1), cod. pen., perché, in qualità di legale rappresentante della società Fonderia Officine P.G. s.p.a. e di datore di lavoro, cagionava al lavoratore M.M., dipendente della ditta sopra indicata come operaio di quinto livello, lesioni personali ("trauma cranico con ematoma epidurale in sede occipitale destra con rima di frattura della squama occipitale") da cui derivava una malattia con un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; fatto commesso per colpa generica nonché per inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, per omessa adozione delle misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (art. 2087 cod. civ.) e segnatamente in violazione dell'art. 28, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 81 del 2008, per omessa individuazione e valutazione dei rischi relativi alle operazioni di manutenzione effettuate, con particolare riferimento ai rischi di caduta dall'alto per la mansione di manutentore e alle procedure/istruzioni operative relative all'intervento di rifacimento della copertura della cabina vibro vagli 1 e 2; nonché in violazione dell'art. 111, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 81 del 2008, in relazione alle operazioni di rifacimento della copertura del vibro vaglio linea n. 1, per omessa predisposizione delle misure necessarie atte a garantire l'incolumità dei lavoratori, esposti a rischio di caduta dall'alto; con la conseguenza che, durante le operazioni di rifacimento e sistemazione della copertura posta sopra la cabina del vibro vaglio linea 1 ad un'altezza di circa m. 3 da terra, il M.M. poneva il piede sopra un pannello di copertura, che, non essendo ancora correttamente posizionato e sporgendo di circa cm. 50 sulla sottostante carpenteria metallica, cedeva, cosicché il lavoratore precipitava all'interno della cabina riportando le lesioni sopra descritte - con le aggravanti di avere commesso il fatto con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di avere cagionato lesioni gravi - in Comune Nuovo il 12 agosto 2013.
1.1. I giudici di merito hanno ricostruito la vicenda criminosa in base alle dichiarazioni di L.M.K., tecnico della prevenzione dell'ASL di Bergamo, intervenuta presso la Fonderia Officina P.G. ove si era verificato l'infortunio, dell'infortunato M.M., del collega V.P. e del responsabile della manutenzione Z.P., responsabile della manutenzione. In particolare, mentre M.M. ed un suo collega, V.P., erano intenti a tagliare e sistemare i pannelli di una tettoia ad un'altezza di mt. 3,10 circa da terra, in mancanza di un carrello elevatore, il M. stava camminando sulla copertura non ancora fissata, per cui un pannello si muoveva e precipitava a terra, così procurandosi le gravi lesioni di cui al capo di imputazione.
La Corte territoriale ha evidenziato plurimi profili di colpa a carico del P.G., attinenti alla mancata elaborazione del DVR concernente l'attività di manutenzione straordinaria in questione (rifacimento della cabina del vibro vaglio).
Nella fattispecie era contestato alla società quanto segue: a) l'omessa utilizzazione dei dispositivi di protezione individuali relativi al pericolo di caduta dall'alto (assenza di parapetti), evidenziando come i nuovi pannelli in fase di installazione non fossero ancorati alla struttura metallica di sostegno, con conseguente pericolo di caduta; b) l'omessa valutazione dei rischi relativi all'attività di manutenzione straordinaria eseguita, con conseguente carenza di individuazione dei dispositivi di protezione più idonei nel caso concreto e, in particolare, per evitare il pericolo di sfondamento delle lastre o, comunque, di caduta dall'interno; c) il mancato uso di un'imbragatura di sicurezza; d) la mancata dimostrazione della consegna al lavoratore dei dispositivi di protezione individuali presenti in azienda; e) la mancata individuazione dei dispositivi di protezione più idonei; f) l'omessa realizzazione di un progetto; g) la carenza di specifica formazione del lavoratore in relazione alla nuova mansione in concreto svolta; h) la mancata predisposizione di regole circa l'applicazione delle reti anticaduta, sebbene presenti in azienda.

2. Il P.G., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo sei motivi di impugnazione.
2.1. Vizio di motivazione con riferimento alle prove acquisite durante il processo.
Si deduce che la sentenza impugnata ha totalmente ignorato le deposizioni che attestavano la presenza di un piano di appoggio ultimato e ritenuto stabile su cui poter contare, situazione affermata sia dal responsabile della manutenzione sia dal dipendente infortunato.
Per tale ragione, il responsabile della manutenzione aveva dato ai dipendenti l'ordine di salire sulla cabina, senza presidi di sicurezza e, a sua volta, il lavoratore, esperto di tali lavorazioni, saliva sulla copertura, senza presidi. In particolare, l'infortunato precisava di essere operaio esperto e di essere salito camminando sulla tettoia solo perché la copertura era ultimata e il taglio non era visibile, in quanto probabilmente era stato tagliato e, successivamente, non era stato chiuso e rinforzato.
La sentenza non contiene l'enunciazione delle ragioni, per le quali il Giudice ha ritenuto inattendibile la prova risultante dalle suindicate dichiarazioni. Peraltro, non sussisteva il presupposto del lavoro in quota giacché, come dichiarato dallo stesso dipendente infortunato, egli si muoveva su un piano già fisso e stabile, per cui non doveva esservi nessun rischio di caduta dall'alto che richiedeva l'utilizzazione di presidi anticaduta. In ogni caso, essendo rimaste altamente contraddittorie le ragioni della caduta, appariva fallace l'apparato argomentativo della sentenza impugnata circa la ricostruzione del nesso causale tra la condotta del datore di lavoro ed il fatto.
2.2. Vizio di motivazione apparente in riferimento al DVR.
Si osserva che la P.G. era una fonderia, per cui i presidi per i lavori in quota, tra i quali le imbracature anticaduta non erano utilizzati o utilizzabili per la normale attività di fonderia. Al contrario, si trattava di presidi espressamente previsti e dedicati alla manutenzione, circostanza illogicamente negata dalla sentenza impugnata. Il DVR prevedeva la cesta, il carro ponte e la imbragatura anti caduta proprio per l'attività di manutenzione, non potendo - anche da un punto di vista astratto - ipotizzarsi l'utilizzo di questi presidi per l'attività di fonderia. Con riguardo alla manutenzione, la P.G. destinava uno specifico reparto alla manutenzione dei macchinari e alla manutenzione elettrica. La sentenza non si confronta con le prove documentali e segnatamente col DVR né con quelle dichiarative e segnatamente la deposizione del responsabile della manutenzione Z.P. che in pubblico dibattimento aveva affermato di aver utilizzato durante i lavori di manutenzione della vibrovaglio i sistemi anticaduta per i lavori in quota. Infatti, dopo l'incidente l'attività continuava coi sistemi di sicurezza utilizzati sino ad allora. La stessa Procura, all'esito della istruttoria dibattimentale, aveva riconosciuto che il DVR prevedeva i vari presidi, tanto da aver richiesto la condanna del datore di lavoro con esclusivo riguardo alla mancata previsione dei parapetti (che tuttavia non avevano avuto efficienza causale).
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 530e 533 cod. proc. pen..
Si rileva che le affermazioni congetturali svolte dalla sentenza circa la mancata previsione nel DVR per l'attività di manutenzione eseguita dal M. integravano la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen.. Nell'affermare che l'azienda aveva previsto i sistemi anticaduta per i lavori in quota e li aveva inseriti nel DVR, la Corte territoriale ha implicitamente ammesso che la contestata mancanza di cui all'imputazione non era assistita dal crisma della certezza.
2.4. Vizio di motivazione in ordine alla presunta mancanza di direttive al lavoratore.
Si deduce che il responsabile della manutenzione e il lavoratore infortunato avevano affermato di aver ritenuto la presenza di un piano ultimato, altrimenti il responsabile non avrebbe dato l'ordine di salire e il dipendente non si sarebbe posto in una situazione di pericolo e avrebbero tutti continuato ad usare i presidi di protezione.
2.5. Vizio di motivazione in ordine alla delega di funzioni.
Si osserva che la P.G. è una realtà di notevoli dimensioni e che ai fini della sicurezza per la manutenzione, aveva indicato un responsabile della manutenzione, lo Z.P., ascoltato in dibattimento. Era agli atti la nomina del delegato, che aveva attestato di aver dato al dipendente l'ordine di salire sulla cabina, pensando di poter contare su un piano stabile.
2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla pena.
Si rileva che la sentenza non contiene una motivazione in ordine alla eventuale concessione delle circostanze generiche, alla attenuante del risarcimento del danno, ai criteri di determinazione della pena e alla causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., è rilevabile d'ufficio in qualsiasi fase e stato del giudizio, salva la eventuale formazione del giudicato, anche implicito, idoneo ad escludere la qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità.



Diritto



1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Col primo motivo si deducono la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alle cause del sinistro e la carenza argomentativa in ordine a prove regolarmente acquisite nel processo: la sentenza avrebbe totalmente ignorato le deposizioni che attestavano la presenza di un piano di appoggio ultimato e ritenuto stabile su cui poter contare e comunque, essendo rimaste alta­ mente contraddittorie le ragioni della caduta, il ragionamento che sviluppa la sentenza in ordine alla ricostruzione del nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e il fatto sarebbe fallace e circolatorio.
Al riguardo, va rilevato che il dato della presunta esistenza di un piano di appoggio non è riportato nelle sentenze di merito e che, invece, il ricorrente, nel prospettare tale rilievo, non si confronta con l'ampio apparato argomentativo sulla carenza di meccanismi di protezione (imbracatura, ecc.), sulla mancanza di un progetto in ordine a tale lavorazione e di un DVR.
Il P.G., in proposito, fa riferimento a presunte testimonianze a sostegno del proprio assunto, senza allegare i verbali di tali deposizioni in violazione del principio di autosufficienza.
Al riguardo, occorre richiamare il consolidato principio, secondo cui, in tema di ricorso per Cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723). Questa Corte, peraltro, ha specificato che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419).
Né il ricorrente prospetta censure rilevabili in sede di legittimità in ordine alla diversa ricostruzione della vicenda operata dai testi L.M.K., tecnico della prevenzione dell'ASL di Bergamo, V.P. (collega dell'infortunato), Z.P. (responsabile della manutenzione) e della stessa persona offesa M.M., i quali invece hanno evidenziato che, mentre la vittima, priva di adeguata formazione, stava camminando sulla copertura non ancora fissata, un pannello si muoveva, in mancanza di dispositivi di protezione della persona (es. imbragatura) o dell'attrezzatura impiegata, determinandone la caduta.
Le contraddizioni di cui si duole il ricorrente in tema di ricostruzione del nesso causale sono indicate in termini assolutamente generici.
In sostanza, il ricorrente, seppure dietro lo schermo dei difetto di motivazione, sollecita una diversa ricostruzione di fatto con censure non deducibili nella presente sede, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come mag­ giormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Col secondo e col terzo motivo di ricorso, si rileva che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il DVR prevedeva la cesta, il carro ponte e la imbragatura anti caduta proprio per l'attività di manutenzione, non potendo - anche da un punto di vista astratto - ipotizzarsi l'utilizzo di questi presidi per l'attività di fonderia.
La Corte di merito sul punto ha osservato che non era stato elaborato il relativo DVR, concernente l'attività di manutenzione straordinaria e, in particolare, il rifacimento della cabina del vibro vaglio ed ha riconosciuto la responsabilità del P.G. per l'omessa utilizzazione dei dispositivi di protezione individuali relativi al pericolo di caduta dall'alto (assenza di parapetti) e l'omessa valutazione dei rischi relativi all'attività di manutenzione straordinaria eseguita, con conseguente carenza di individuazione dei dispositivi di protezione più idonei nel caso concreto.
In proposito, il ricorrente insiste, senza chiarirne le ragioni, nel sostenere che il DVR era stato predisposto, senza però confrontarsi con l'ampia ed approfondita spiegazione della Corte di merito circa la non riferibilità del medesimo alla specifica lavorazione di manutenzione di carattere straordinario assegnata al lavoratore, comportante rischi di caduta dall'alto.
Ed, in ogni caso, come illustrato dalla Corte bresciana, il ricorrente non chiarisce i meccanismi di sicurezza che nel caso in esame sarebbero stati applicati o installati e, invece, non avrebbero funzionato o non sarebbero stati adoperati per negligenza dello stesso soggetto passivo o dei suoi colleghi; inoltre, non indica il progetto lavorativo, che avrebbero dovuto eseguire l'infortunato e gli altri lavoratori.

4. Col quarto motivo si deduce che nella fattispecie erano state impartite precise direttive al lavoratore, altrimenti il responsabile non avrebbe dato l'ordine di salire e il dipendente non si sarebbe posto in una situazione di pericolo.
Tale censura appare generica e basata su un ragionamento del tutto congetturale.

5. Col quinto motivo si rileva che il P.G. aveva delegato le funzioni allo Z.P.. Ebbene, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Occorre evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).
L'atto di appello, infatti, rivestiva un contenuto decisamente più circoscritto, perché il ricorrente si limitava ad affermare che il tema della sicurezza aveva formato oggetto di discussione tra il datore di lavoro, lo Z.P. e il gruppo di lavoro e che lo Z.P. impartiva le direttive.

6. Col sesto motivo di ricorso, si formulano distinte censure in ordine al trattamento sanzionatorio.
Come esposto in ordine al motivo di ricorso appena esaminato, anche tali censure non hanno formato oggetto di doglianza nell'atto di appello, per cui non possono essere proposte per la prima volta in sede di legittimità, in violazione del principio di devoluzione.
Peraltro, tali censure appaiono del tutto generiche, essendo state formulate in termini del tutto generici, senza chiarire le ragioni a sostegno dell'assunto difensivo.

7. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.



P. Q. M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma l'8 aprile 2021.


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