Cassazione Penale, Sez. 3, 28 maggio 2021, n. 21064 - Mancato adempimento di prescrizioni in merito a violazioni di sicurezza su un edificio scolastico. Responsabilità del Sindaco

2021

Fatto


1. Con sentenza del 22/2/2020, il Tribunale di Messina dichiarava G.P. colpevole della contravvenzione di cui agli artt. 64 e 68, comma 1, lett. b), 83, 87, comma 2, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e lo condannava alla pena di sei mila euro di ammenda; allo stesso, nella qualità di sindaco del Comune di Valdina, era contestato di non aver ottemperato all’ordine di adempimento a prescrizioni impartitegli in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.
2. Propone ricorso per cassazione il G.P., a mezzo del proprio difensore, deducendo - con tre censure - la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe affermato la responsabilità del ricorrente con argomento apodittico ed immotivato, che, peraltro, non terrebbe conto di numerose emergenze dibattimentali (ampiamente riportate nell'atto) dalle quali emergerebbe l'assenza di ogni profilo - oggettivo e psicologico - della condotta in rubrica. Di seguito, si lamenta che il Giudice avrebbe applicato la continuazione sebbene non contestata, e che la pena apparirebbe eccessiva, oltre che immotivata. Da ultimo, si eccepisce la prescrizione del reato, già maturata al momento della pronuncia della sentenza.



Diritto




3. Il ricorso risulta parzialmente fondato.
4. Il Tribunale ha dato conto dell'accertamento eseguito il 13/5/2014, quando erano state riscontrate alcune violazioni (in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro) su un edificio scolastico del Comune di Valdina, del quale il G.P. era allora sindaco; ancora, la sentenza ha evidenziato che il 24/7/2015 era stato accertato il mancato adempimento alle prescrizioni stesse, nonostante le proroghe concesse su richiesta del contravventore. In forza di ciò, il Giudice ha quindi concluso per l'affermazione di responsabilità.
5. Tanto premesso, osserva la Corte che questa motivazione risulta del tutto adeguata, in quanto - con argomento logico - lega la colpevolezza dell'imputato al mancato ottemperamento alle prescrizioni, così come contestato. In senso contrario, peraltro, non possono valere le considerazioni del ricorso che richiamano la mancata valutazione di elementi istruttori (relazione tecnica del 16/4/2014; verifica del 24/7/2015; deposizioni a difesa), atteso che questi non sono allegati all'atto di parte e, dunque, non sono verificabili da questo Collegio, neppure nella limitata ottica evocata dal motivo di impugnazione. Tutto ciò inoltre, con la precisazione che il passo della relazione tecnica del 16/4/2014 richiamato nel ricorso non attesterebbe, in realtà, l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto, ma - diversamente - l'assenza di problemi strutturali nell'immobile "tali da potere presagire un eventuale collasso"; e fermo restando, peraltro, che comunque "sono necessari vari interventi di manutenzione sui due corpi di fabbrica della scuola". Negli stessi termini, poi, si conclude quanto alle dichiarazioni che si assumono rese dall'ing. G., che attesterebbero soltanto il corso di alcuni lavori di adeguamento degli impianti antincendio e termici, senza alcuno specifico richiamo, dunque, alle prescrizioni in esame. Così come, infine, del tutto generico è il rinvio alle deposizioni dei testi a discarico o alla documentazione in atti, che non sarebbero state esaminate dal Giudice.
6. Fondato, di seguito, risulta invece il secondo motivo di censura, con il quale si lamenta l'avvenuto computo della continuazione, riconosciuta in sentenza sebbene non contestata, formalmente od in fatto; dalla lettura del capo di imputazione e della intera motivazione, invero, emerge la correttezza della doglianza difensiva, che dunque giustificherebbe l'annullamento della sentenza con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
7. L'avvenuto, intero decorso dei termini di cui agli artt. 157-161 cod. pen., tuttavia, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza, per esser la contravvenzione in oggetto estinta per intervenuta prescrizione.



P.Q.M.




Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021


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