Cassazione Penale, Sez. 3, 24 giugno 2020, n. 19110 - Plurime contravvenzioni in materia di sicurezza. Confisca di macchinari e capi di abbigliamento

sentenze cassazione sicurezza lavoro
2020

1. Con sentenza del 13 novembre 2019 il Tribunale di Nola ha applicato a P.T., su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, condizionalmente sospesa, di due mesi e otto giorni di arresto, in relazione a plurime contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, disponendo altresì la confisca e la distruzione delle attrezzature di lavoro, non conformi alle norme in materia di sicurezza, e dei capi di abbigliamento in sequestro.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione di disposizioni di legge penale, con riferimento alla disposta confisca dei macchinari e dei capi di abbigliamento, trattandosi di confisca facoltativa, in relazione alla quale non era stata illustrata la possibile utilizzazione di tali beni per la commissione di altri reati, avendo l'imputato cessato l'attività d'impresa nell'ambito della quale erano state commesse le contravvenzioni alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ed erano stati sequestrati i macchinari e i prodotti oggetto del provvedimento ablatorio.
2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'assenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per disporre detta confisca, avente natura facoltativa e richiedente, pertanto, espressa giustificazione.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso nelle sue richieste scritte per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca, evidenziando l'assenza di motivazione in ordine ai relativi presupposti.



Diritto



1. Il ricorso è fondato.



2. A seguito della introduzione, da parte dell'art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103, della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Nel caso di specie il ricorso è, dunque, ammissibile perché riguarda una statuizione, quella sulla confisca, che non era stata oggetto del concordato di pena, come chiarito dalla Sezioni Unite nella sentenza Savin del 26 settembre 2019, secondo la quale è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti.
Ciò premesso va ricordato che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, in tema di applicazione della pena su richiesta, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della l. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte dall'interessato (v. Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010, Trevisan, Rv. 247085; Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009, D'Ambrosia, Rv. 245387), e, quanto alla confisca facoltativa, non è neppure sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il bene è stato utilizzato per commettere il reato, alla luce della natura cautelare della stessa che tende a prevenire la commissione di nuovi reati (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324; Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, dep. 2015, Moro e altro, Rv. 263111; Sez. 5, n. 21882 del 28/02/2014, Policarp, Rv. 260001).
Nel caso in esame la sentenza impugnata non reca alcuna motivazione sulla confiscabilità dei beni in sequestro fatti oggetto della statuizione qui contestata, limitandosi, quanto alle attrezzature di lavoro, a precisare che le stesse sono "non conformi alle norme in materia di sicurezza", senza che ciò consenta di comprendere in forza di quale disposizione ne sia stata disposta la confisca e se ne sussistano i necessari presupposti.
Nulla si dice, poi, quanto ai capi di abbigliamento, di cui pure è stata disposta la confisca.

3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo esame su tale punto al Tribunale di Nola.



P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Nola. Così deciso il 10-6-2020


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