Cassazione Penale, Sez. 3, 20 gennaio 2020, n. 1996 - Continuazione tra reati in materia di prevenzione infortuni. Procedimento di notifica del verbale di prescrizione

sentenze cassazione sicurezza lavoro
2020

Fatto

1. Con sentenza 16.05.2018, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava il L. colpevole dei reati allo stesso ascritti e, con il concorso di attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati in materia di prevenzione infortuni (d. lgs. n. 81 del 2008) contestati, lo condannava alla pena di 2600€ di ammenda, riconoscendogli il beneficio della non menzione, in relazione a fatti accertati in data 3.03.2015.
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Premesso che è ravvisabile un errore nella sentenza in quanto esiste una difformità tra il dispositivo, in cui il termine per il deposito era indicato in 90 gg. e la motivazione depositata, in cui si indica il termine di gg. 30, dovendo quindi prevalere il primo attesa la non contestualità del deposito, rileva comunque la difesa che ciò non influirebbe sulla tempestività dell'impugnazione, in quanto non avendo depositato il giudice la sentenza nel termine di gg. 30 avrebbe dovuto essere eseguita la comunicazione dell'avvenuto tardivo deposito al difensore, cosa mai avvenuta. Tanto premesso, si duole la difesa per l'omessa motivazione in relazione al richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo invero il giudice motivato e riconosciuto solo il beneficio di cui all'atrt. 175, c.p.
Stante l'omessa motivazione in ordine al beneficio di cui all'art. 163, c.p., la sentenza meriterebbe annullamento per vizio di mancanza della motivazione sul punto.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 24, d. lgs. n. 758 del 1994.
In sintesi, sostiene il ricorrente che la sentenza meriterebbe annullamento per non essere stata esperita correttamente la procedura di definizione prevista dall'art. 24, d. lgs. n. 758 del 1994, pacificamente considerata dalla giurisprudenza quale condizione di procedibilità dell'azione penale per i reati in materia prevenzionistica. Nella specie, si osserva, l'imputato, l.r. dell'azienda interessata, non presente all'atto del controllo, avrebbe ricevuto il verbale a mezzo raccomandata a/r in data 30.04.2015. Da quanto risulta in arti, diversamente, il verbale contenente le prescrizioni e l'invito ad adempiere venne spedito con raccomandata a/r e, stante l'assenza del destinatario, venne immesso in cassetta. Tale procedura integrerebbe per la difesa una violazione di legge, posto che in tema di notificazione di atti alla persona giuridica, la legge consente la notifica dell'atto al l.r. in luogo della sede legale e/o operativa della società solo ove dal contenuto dell'atto da notificare emergano i dati anagrafici del l.r. nonché l'indirizzo di residenza, di domicilio o dimora abituale. Dall'esame del verbale, invece, risulterebbe solo il nome del l.r. ma non il suo luogo di residenza, domicilio né di abituale dimora. La notifica, dunque, avrebbe dovuto essere eseguita alla sede legale della società, nota agli agenti accertatori, non potendo gli stessi notificare direttamente l'atto al l.r. avendo il legislatore ammesso tale possibilità alle condizioni dianzi indicate. In ogni caso, si osserva, il procedimento di notifica sarebbe affetto da nullità assoluta per la mancanza della relata di notifica e dell'avviso di accertamento, attestante la irreperibilità temporanea del notificando. In caso di mancata consegna, infatti, l'agente postale delle comunicare al destinatario la data in cui è stata tentata la consegna .del piego contenente l'atto giudiziario e, contestualmente, lo deve informare che potrà ritirare il predetto piego presso l'ufficio postale, attività che sarebbe stata completamente omessa nel procedimento di notifica di cui si discute. L'agente postale avrebbe dovuto infatti inviare al notificando la c.d. CAD (comunicazione di avvenuto deposito), donde difetta l'attestazione della giacenza del plico presso l'ufficio postale per il periodo di almeno dieci giorni consecutivi. In definitiva, dunque, la sentenza meriterebbe annullamento difettando il tentativo di definizione della procedura in via amministrativa per causa non imputabile all'imputato, ma da ascrivere unicamente all'irregolarità della procedura di notificazione dell'atto.


Diritto


3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo è inammissibile.
4.1. Ed invero, dall'impugnata sentenza e dal verbale di udienza 16.05.2018 emerge che l'unica richiesta svolta dalla difesa in sede di conclusioni fu quella assolutoria "perchè i fatti non sussistono o non costituiscono reato". Nessuna richiesta subordinata venne formalizzata dalla difesa.
La concessione o il diniego dei benefìci di legge, in ipotesi di sentenza inappellabile, costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice di merito di unica istanza, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento. Solo nel caso in cui il giudice decida, d'ufficio, in caso di condanna alla pena dell'ammenda (come nel caso di specie), di riconoscere il beneficio di cui all'art. 163, c.p. sussiste un obbligo di motivazione, essendo infatti stato affermato più volte da questa Corte che nell'ambito del potere discrezionale riconosciuto dall'art. 163 cod. pen., il giudice può, anche di ufficio, concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena dell'ammenda, facendo prevalere, sul contrario interesse dell'imputato, l'utilità che discende dalla funzione rieducativa insita nel beneficio in questione: di tale prevalente utilità il giudice è però tenuto a fornire concreta giustificazione (tra le tante: Sez. 1, n. 44602 del 11/11/2008 - dep. 01/12/2008, Stefanelli, Rv. 241912).
Ove, dunque, il giudice non ritenga di dover riconoscere il beneficio, non richiesto dall'imputato, nessun obbligo di motivazione sussiste a carico dell'organo giudicante circa il mancato riconoscimento.
5. Anche il secondo motivo è inammissibile.
5.1. Ed invero, è pacifico anzitutto nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di contravvenzioni antinfortunistiche, la notifica del verbale di prescrizioni al datore di lavoro, redatto dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, può avvenire anche a mezzo del servizio postale e, qualora la raccomandata non venga consegnata per l'assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, si perfeziona per compiuta giacenza (Sez. 3, n. 30176 del 17/01/2017 - dep. 16/06/2017, Zinni, Rv. 270426). E' stato poi precisato che ai fini dell'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro il legislatore non ha prescritto che il verbale di ammissione al pagamento della sanzione amministrativa sia formalmente notificato al contravventore, per cui è sufficiente qualsiasi modalità idonea a comunicare il contenuto dell'atto, rimanendo a carico del destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nella impossibilità di acquisirne la conoscenza (Sez. 3, n. 45737 del 23/02/2017 - dep. 05/10/2017, Pavone, Rv. 271410, relativo a fattispecie in cui questa S.C. ha ritenuto che l'avviso di spedizione della raccomandata A.R. fosse idoneo a dimostrare, in assenza di prova contraria, l'avvenuta conoscenza dell'invito al pagamento).
5.2. Nella specie, l'imputato si è limitato ad eccepire l'asserita irregolarità della notifica per compiuta giacenza eseguita presso il suo indirizzo di residenza ma non presso la sede legale (modalità, del resto, del tutto corretta, in quanto ad essere chiamato all'adempimento delle prescrizioni impartite è il contravventore-persona fisica, attivandosi con la comunicazione del verbale al contravventore ex D. lgs. n. 758 del 1994 una procedura mista amministrativo/penale nei confronti del l'indagato e non certo della società, non costituendo le violazioni addebitate reati presupposto della responsabilità dell'ente, prevista solo per i delitti richiamati all'art. 25-septies, d. lgs. n. 231 del 2001).
5.3. Parimenti priva di pregio è l'eccezione secondo cui si sarebbe una nullità assoluta della procedura di notifica per mancata notifica della comunicazione di avvenuto deposito. Ed invero, ribadito quanto già supra specificato circa l'assoluta libertà di forma del procedimento di comunicazione al contravventore del verbale ex art. 20, d. lgs. n. 758 del 1994 (tanto che, ad esempio, si è ritenuta valida la notificazione effettuata presso il domicilio eletto dal contravventore nell'ambito del procedimento penale a suo carico: Sez. 3, n. 20857 del 17/01/2017 - dep. 02/05/2017, Paudice, Rv. 270505), deve qui essere precisato che la procedura il cui mancato rispetto è invocato dalla difesa del ricorrente riguarda esclusivamente il procedimento di notifica di un atto giudiziario, dunque non estensibile al caso in esame, in cui ad essere notificato ed un verbale redatto da un organo amministrativo nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria. E' infatti condizione imprescindibile per il perfezionamento della notifica la spedizione delle Comunicazioni di Avvenuto Deposito (ossia i c.d. CAD) nel caso in cui, nelle notifiche effettuate a mezzo posta, l'agente postale non possa consegnare il piego per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza di persone idonee a ricevere la notifica. Infatti, è solo dall'invio del CAD che decorre il termine di dieci giorni necessari per il perfezionaménto della notifica per compiuta giacenza, così come previsto dall'art.8 co.2 L n.890/82.
5.4. Si tratta, tuttavia, di normativa, quest'ultima, che trova applicazione solo per le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, non dunque in relazione a procedimenti notificatori non relativi ad atti giudiziari, come nel caso di specie.
6. In ogni caso, e conclusivamente, l'eccezione difensiva non avrebbe comunque pregio quand'anche si ritenesse applicabile detta procedura anche alle notifiche di atti diversi da quelli giudiziari, posto che costante è l'orientamento secondo cui la notifica a mezzo della posta eseguita al domicilio dichiarato mediante consegna dell’atto a persona abilitata diversa dal destinatario si perfeziona con la ricezione della relativa raccomandata, mentre l'ulteriore comunicazione al destinatario preordinata ad informarlo del recapito dell'atto a soggetto abilitato, ex art. 7, comma 2, della legge 20 novembre 1982, n. 890, costituisce solo una modalità di rafforzamento della procedura di notificazione già perfezionatasi, con la conseguenza che non è necessaria la prova che il destinatario la abbia ricevuta, ma è sufficiente l'attestazione dell'invio. (Sez. 5, n. 3514 del 19/09/2018 - dep. 24/01/2019, PG C/ De Rosa, Rv. 275341).
7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.


P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 15 novembre 2019


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