Semplificazione in materia di documento unico di regolarita' contributiva DURC

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 30 gennaio 2015 

Semplificazione in materia di documento unico di regolarita' contributiva (DURC).(15A04239) (GU Serie Generale n.125 del 1-6-2015)  Modificato il modello di dichiarazione per ottenere benefici per accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale
Soggetti abilitati alla verifica di regolarita' contributiva
 
Sono  abilitati  ad  effettuare  la  verifica  di   regolarita' contributiva di cui all'art. 2, in relazione alle  finalita'  per  le quali e' richiesto il possesso del  Documento  Unico  di  Regolarita'
Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa:
a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
b) gli Organismi di attestazione SOA;
c)  le  amministrazioni  pubbliche  concedenti,  anche  ai  sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed  i gestori di pubblici servizi che agiscono ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione  alla  propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
f) le banche o gli  intermediari  finanziari,  previa  delega  da parte del soggetto titolare del credito, in relazione  alle  cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art.  9  del  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge  24 aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23 giugno 2014, n. 89.
La Ministero del lavoro 5081 del 15 marzo, dice che il modello relativo alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del Durc (Documento unico regolarità contributiva), è stato, parzialmente modificato a seguito dell’emanazione del DM 30.01.15.
L’interessato deve autocertificare:
1) "l’assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell’allegato A"
2) "il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito".

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DECRETO 30 gennaio 2015] DECRETO 30 gennaio 2015


DECRETO 30 gennaio 2015] Ministero del lavoro 5081 del 15 marzo

 

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