Scale quadro normativo 2026

Scale portatili e scale verticali permanenti: requisiti legali, buona tecnica e regole operative aggiornate  2026

Scale Portatili E Scale Verticali Permanenti: Requisiti Legali, Buona Tecnica E Regole Operative Aggiornate  2026

Le scale (portatili e permanenti) restano tra le attrezzature più utilizzate e, al contempo, tra le più critiche per la prevenzione delle cadute dall’alto. La sicurezza non dipende solo “dalla scala”, ma soprattutto da: scelta corretta dell’attrezzatura, contesto, posizionamento, metodo di lavoro, controlli e addestramento.

Questo articolo integra e coordina i riferimenti indicati, includendo l’aggiornamento introdotto dal DL 159/2025 convertito con Legge 29 dicembre 2025, n. 198 (efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione) e riportato nel testo coordinato: in particolare l’aggiornamento dell’art. 113, comma 2 su scale verticali permanenti, con regime transitorio al 1° febbraio 2026 per quelle installate entro il 31 ottobre 2025.


1) Prima distinzione fondamentale: “scale portatili” non sono “scale verticali permanenti”

Nel linguaggio operativo conviene separare nettamente:

  1. Scale portatili (a mano): scale semplici in appoggio, doppie, trasformabili, telescopiche, ecc.
    Disciplina principale: art. 113 (commi 3–10) e Allegato XX D.Lgs. 81/08, più norme UNI EN 131 e linee guida INAIL

  2. Scale verticali permanenti (fisse, usate come mezzo di accesso): tipicamente “a pioli” fissate a un supporto (strutture, silos, impianti, scale alla marinara, ecc.).
    Disciplina aggiornata: art. 113, comma 2 (nuovo testo) e collegamento ai sistemi anticaduta di cui all’art. 115

Questa distinzione è essenziale perché l’aggiornamento 2025–2026 riguarda in modo diretto le scale verticali permanenti, non le scale portatili “da cantiere/manutenzione”. 

Quando è ammesso usare una scala portatile come “posto di lavoro in quota”

Il Quaderno Tecnico INAIL (2018) è molto chiaro: la scala portatile può essere usata come posto di lavoro in quota solo quando l’uso di attrezzature più sicure non è giustificato per:

  • limitato livello di rischio e breve durata; oppure

  • caratteristiche del sito non modificabili dal datore di lavoro. 

Questo principio va tradotto in una regola di scelta pratica:

  • Se il lavoro richiede sforzi laterali, permanenza prolungata, utensili che impegnano entrambe le mani, movimentazione di carichi, precisione prolungata o condizioni ambientali instabili, la scala portatile diventa in genere una scelta non adeguata; occorre valutare alternative (trabattelli, PLE, ponteggi, piattaforme). (Criterio coerente con l’impostazione INAIL sulla priorità di soluzioni più sicure). 


D.Lgs. 81/08 – Art. 113: obblighi e requisiti “chiave” per le scale (portatili e non)

L’art. 113 è il riferimento centrale.

3.1 Scale portatili: requisiti costruttivi minimi e condizioni d’uso

Per le scale semplici portatili (a mano) il decreto richiede materiali idonei, resistenza, dimensioni appropriate e (se in legno) specifiche costruttive; inoltre impone dispositivi antisdrucciolevoli ai piedi e, quando necessario, ganci di trattenuta/appoggi antisdrucciolevoli in sommità. 

Quando l’altezza o altre condizioni determinano pericolo di sbandamento, la scala deve essere assicurata o trattenuta al piede da altra persona. 

Il datore di lavoro deve poi garantire la stabilità in uso attraverso criteri molto concreti, tra cui:

  • appoggio su supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile;

  • prevenzione dello scivolamento con fissaggi/dispositivi antiscivolo o soluzioni equivalenti;

  • scale usate per accesso che sporgano a sufficienza oltre il livello di accesso, salvo altri dispositivi di presa sicura;

  • corretto impiego di scale a sfilo/innestabili (fermo reciproco) e fissaggio delle scale mobili prima di accedervi;

  • uso tale da assicurare appoggio e presa sicuri in ogni momento, e trasporto di pesi che non precluda una presa sicura. 

Sono inoltre previste prescrizioni specifiche per scale innestate tipo “all’italiana” (es. lunghezza massima in opera 15 m, rompitratta oltre 8 m, divieto di spostamento laterale con persone sulla scala, vigilanza continua da terra durante i lavori) e per scale doppie (altezza max 5 m e dispositivo antiapertura oltre il limite). 

3.2 Presunzione di conformità: Allegato XX (D.Lgs. 81/08)

L’Allegato XX chiarisce quando è riconosciuta la conformità delle scale portatili:

  • costruzione conforme a UNI EN 131 parte 1 e parte 2;

  • certificazioni previste, emesse da laboratori ufficiali (con elenco/definizioni);

  • presenza di un foglio/libretto con descrizione, corretto impiego, manutenzione e conservazione, estremi delle prove/certificati, dichiarazione del costruttore di conformità, ecc. 

Il messaggio operativo è netto: non basta “una scala robusta”; serve conformità dimostrabile, documentazione e istruzioni coerenti con EN 131 e Allegato XX. 


Aggiornamento 2025–2026: nuove prescrizioni per le scale verticali permanenti (art. 113, comma 2) e collegamento ai sistemi anticaduta (art. 115)

4.1 Nuovo testo dell’art. 113, comma 2: cosa cambia

Il testo coordinato del DL 159/2025 (come convertito) sostituisce il comma 2 dell’art. 113 prevedendo che le scale verticali permanenti:

  • altezza > 5 m e inclinazione > 75°,

  • fissate a un supporto,

  • usate come mezzo di accesso,

devono essere dotate, in alternativa e in base alla valutazione del rischio, di:

  • sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto (richiamo art. 115), oppure

  • gabbia di sicurezza.

Sono indicati anche requisiti geometrici minimi:

  • pioli distanti almeno 15 cm dalla parete/supporto;

  • in caso di gabbia: maglie/aperture tali da impedire la caduta verso l’esterno, e distanza della parete opposta ai pioli non oltre 60 cm.

4.2 Regime transitorio: quando diventa cogente per scale già installate

Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, l’efficacia delle nuove disposizioni del comma 2 (come modificato) decorre dal 1° febbraio 2026. trovanorme.salute.gov.it

4.3 Collegamento all’art. 115 (aggiornato): gerarchia delle protezioni contro cadute

Nel medesimo contesto normativo aggiornato viene riscritto l’art. 115, ribadendo la priorità delle protezioni collettive (parapetti, reti) e, se non possibile, l’uso di sistemi individuali (trattenuta, posizionamento, funi, arresto caduta) ancorati a punti sicuri. 

Implicazione pratica: per le scale verticali permanenti >5 m e >75° occorre decidere, tramite valutazione dei rischi, tra:

  • soluzione “gabbia” (dove compatibile) oppure

  • soluzione “anticaduta” (linea vita/guida, DPI anticaduta, formazione/addestramento, procedure e controlli).


Norme UNI EN 131: cosa presidiano (e perché contano in azienda)

La serie UNI EN 131 è “buona tecnica” e, tramite Allegato XX, è anche la base della presunzione di conformità per molte scale portatili.

Il Quaderno INAIL 2018 elenca chiaramente le parti di interesse e le utilizza come struttura di riferimento (tipologie, marcature, istruzioni, ecc.).  CN2+1

In pratica, EN 131 aiuta a governare:

  • tipologia corretta (in appoggio, doppia, trasformabile, telescopica, con piattaforma, ecc.);

  • requisiti e prove (stabilità, resistenza, componenti);

  • marcatura e istruzioni (pittogrammi, limiti d’uso, configurazioni ammesse, carico massimo, ecc.). 


Linee guida : come trasformare i requisiti in procedura operativa

Le linee guida servono a “rendere eseguibile” la normativa, con focus su rischi e comportamenti reali.

Il documento operativo (cantieri) evidenzia esplicitamente che la scala portatile va considerata un’attrezzatura per accesso e posizionamenti per lavori di piccola entità e breve durata, e integra check-list e schede di attività. 

6.1 Scelta: criteri minimi (prima ancora di aprire la scala)

Prima domanda: è la soluzione giusta?
Se sì, la scelta deve considerare almeno:

  • altezza effettiva e punto di accesso/operazione;

  • spazio disponibile e interferenze (porte, passaggi, traffico di cantiere, linee elettriche);

  • condizioni ambientali (vento, pioggia, ghiaccio);

  • necessità di stabilizzazione/ancoraggio e presenza di un secondo operatore per vigilanza/trattenuta, quando richiesto dal contesto o dal tipo di scala/lavoro. 

6.2 Controlli prima dell’uso (minimo sindacale)

  • verifica integrità (montanti, pioli/gradini, piedini antiscivolo, cerniere, catene/limitatori, dispositivi di blocco);

  • pulizia (assenza di contaminanti che riducono l’attrito);

  • presenza e consultabilità di istruzioni/libretto e marcature (EN 131 / D.Lgs. 81/08). 

6.3 Posizionamento e uso: regole che preven­gono gli eventi più frequenti

  • appoggio su base stabile e non mobile; prevenire lo scivolamento con fissaggi o dispositivi equivalenti;

  • garantire sporgenza oltre il piano di accesso quando usata come accesso; 

  • non “forzare” configurazioni non previste (soprattutto su trasformabili/telescopiche: rispettare blocchi e configurazioni ammesse dalle istruzioni EN 131); 

  • organizzare il lavoro per mantenere presa e appoggio sicuri e non precludere la presa con carichi trasportati a mano; 

  • applicare le regole specifiche su altezze massime, rompitratta, divieto di spostamento laterale con persona sulla scala, e vigilanza da terra quando previsto. 

6.4 Dopo l’uso: rimozione, conservazione, manutenzione

Il Quaderno INAIL dedica capitoli specifici a rimozione e manutenzione: il punto operativo è impedire degrado, deformazioni, perdita di componenti e perdita di tracciabilità (marcatura/identificazione).


Per rendere la gestione “auditabile” e coerente con legge e buona tecnica, una procedura interna sulle scale dovrebbe includere:

  1. Criterio di ammissibilità dell’uso scala come posto di lavoro in quota (breve durata/limitato rischio/assenza alternative giustificate). 

  2. Criteri di scelta per tipologia (in appoggio/doppia/trasformabile/telescopica/piattaforma) e contesto (interferenze, stabilizzazione, accesso). Check pre-uso (integrità + marcatura + istruzioni/libretto). 

  3. Regole di posizionamento/uso riprese dall’art. 113 (stabilità, antiscivolo, sporgenza, fermo elementi, vigilanza, limiti dimensionali). 

  4. Registro controlli/manutenzioni (periodicità e responsabilità: preposto/DDL, criteri di fuori servizio).

  5. Formazione e addestramento mirati all’attività (non solo “formazione generale”), con verifica dell’apprendimento e addestramento pratico dove necessario. (Coerente con l’impostazione linee guida sull’uso corretto e sulla disponibilità delle istruzioni).

  6. Sezione dedicata alle scale verticali permanenti (se presenti in sito): applicazione del nuovo art. 113, c.2; scelta tra gabbia o sistema anticaduta; pianificazione adeguamenti entro le scadenze (transitorio al 1° febbraio 2026 per installate entro 31 ottobre 2025).




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