Sanzioni In caso di inadempimento ai protocolli condivisi Covid-19

Indicazioni operative della Procura di Bergamo - in caso di inadempimento ai protocolli condivisi, saranno applicabili le sanzioni penali previste dal D.Lgs. 81/08

Reso atto della riapertura di numerose attività produttive, con il presente documento si intendono offrire indicazioni operative agli Organi di Vigilanza deputati alla verifica dell'applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro non sanitari ai sensi del DPCM del 26.04.2020. 

Come è noto, l'epidemia provocata dal virus COVID-19 ha reso necessaria la produzione di numerosi provvedimenti di varia natura, il primo dei quali è consistito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con cui è stato dichiarato, fino al 31.07.2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Dopo una prima fase emergenziale, in cui si sono succeduti alcuni decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato emesso il Decreto Legge n.19 del 25.03.2020, con cui è stata prevista l'adozione di misure temporanee di contenimento dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.

L'art. 2 del DPCM 26.04.2020 rubricato -misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali" riguarda anche la gestione degli aspetti di sicurezza ed igiene del lavoro, in particolare va segnalata la previsione contenuta nel comma 6 di codesto articolo, secondo cui le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24.04.2020 tra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24.04.2020, di cui all'allegato 7 e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20.03.2020, di cui all'allegato 8.

Il primo dei tre protocolli ha valenza generale e costituisce la seconda versione di un analogo protocollo, concluso il 14.03.2020 ed aggiornato con alcune integrazioni.

Si deve sottolineare che, in sede di Premessa, i sottoscrittori del Protocollo del 24 Aprile (d'ora in poi -Protocollo condiviso-) hanno precisato espressamente che esso "contiene linee guida condivise tra le Parti sociali", cosa diversa dalle "norme tecniche" o "buone prassi" di cui all'art. 2 lett. u), v) del D.Lgs. 81/2008.Altrettanto chiara e la finalità del Protocollo condiviso, che è quella di 'fornire indicazioni operative,finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria". 

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Disclaimer:Visto il continuo evolversi della normativa e della conoscenza tecnico scientifica le informazioni contenute in questa pagina potrebbero essere state superate da nuove disposizioni normative e conoscenze medico scientifiche.


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