Rischi cui sono esposti i lavoratori e Protocolli sanitari adottati
Un protocollo di sorveglianza sanitaria è l'insieme delle visite mediche, delle
indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei
provvedimenti adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei
lavoratori nei confronti del rischio lavorativo.
Il protocollo viene definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici
presenti nell’ambiente di lavoro tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici
più avanzati (art. 25, co 1, b) Decreto 81). Include gli accertamenti sanitari specialistici
previsti per i lavoratori, mirati al rischio e meno invasivi possibili (art. 229, co4,
decreto 81) e costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi
(DVR) (art. 29 co 1).
Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e
di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 25 comma
1 Decreto 81/08) dove vengono riportate le sue condizioni psicofisiche, i risultati
degli accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici eseguiti, eventuali livelli di
esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di Prevenzione e Protezione
nonché il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
La cartella sanitaria e di rischio:
> è conservata, con salvaguardia del segreto professionale, salvo il tempo necessario
per la effettuazione della sorveglianza sanitaria e della trascrizione dei relativi
risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del
medico competente e fino alla cessazione dell’attività lavorativa;
> deve essere firmata sul frontespizio dal datore di lavore e dal lavoratore per
presa visione dei dati anamnestici e clinici e del giudizio di idoneità alla mansione,
delle modalità relative alla conservazione della stessa o di eventuali accertamenti
sanitari cui il lavoratore deve sottoporsi anche dopo la cessazione dell’attività
lavorativa;
> su richiesta, viene fornita in copia al lavoratore.
Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della
sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41. Alla cessazione del rapporto di lavoro, consegna
al lavoratore, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni
necessarie alla conservazione della stessa (art. 25, comma 1, lettera e)).
In caso di cessazione dell’incarico, il medico competente deve consegnare la
documentazione sanitaria in suo possesso, sempre con salvaguardia del segreto
professionale, al datore di lavoro, che firmerà per ricevuta (art. 25, comma 1, lettera d)).
Tra le misure generali di tutela individuate nell’art.15 del Decreto 81 sono
espressamente previsti “il controllo sanitario dei lavoratori, l’allontanamento del lavoratore
dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’assegnazione, ove possibile, ad
altra mansione” (art. 15, co1, l) e m)).
In particolare, l’art.41, comma 1, del Decreto 81 codifica l’obbligo di effettuare “la
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla
commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e qualora il lavoratore ne faccia
richiesta ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”. Si rende cioè necessaria in
tutte quelle attività lavorative che, sulla base di indicazioni epidemiologiche, hanno
dimostrato di comportare rischi per la salute dei lavoratori.
Il lavoratore deve sapere che è obbligato a sottoporsi, con le periodicità che gli
vengono comunicate, alle visite e alle indagini che il medico ritiene necessarie.
A tal fine merita ricordare che l’articolo 20 del Decreto 81, nonché l’articolo 68 del
D.Lgs. 230/95, relativi agli obblighi dei lavoratori, richiedono in particolare che i
lavoratori si sottopongano ai controlli sanitari previsti nei loro confronti
Che significato riveste per il lavoratore il giudizio di idoneità?
Il medico competente, sulla base delle risultazione delle visite mediche di cui all’art.
41, comma 2 del Decreto 81, può esprimere uno dei seguenti giudizi di idoneità alla
mansione specifica:
> idoneità - per la quale, il lavoratore è ritenuto idoneo all’espletamento dell’attività
lavorativa, senza la necessità di interventi correttivi su ambiente, organizzazione
del lavoro e uomo;
> idoneità con prescrizioni - quando l’esposizione ai rischi può essere consentita
ai lavoratori che hanno particolare suscettibilità verso quei rischi, solo con
particolari precauzioni, ad es. mediante l’uso dei dispositivi di protezione
individuale (DPI);
> idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
quando vengono esclusi alcuni compiti previsti nella mansione;
> inidoneità temporanea o permanente determinata da condizioni patologiche
che impediscono lo svolgimento della mansione lavorativa. Nel caso di
espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti
temporali di validità (art. 41, comma 7).
Il medico competente è tenuto ad esprimere il proprio giudizio per iscritto
fornendo copia al lavoratore e al datore di lavoro.
Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso entro trenta giorni
dalla comunicazione del giudizio, ad opera sia del lavoratore che del datore di
lavoro, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo
eventuali accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. E’
previsto ricorso anche in caso di giudizio di idoneità piena.
Fonte: Servizio Salute&Ambiente INFN
RISCHI PER CUI LA NORMATIVA VIGENTE PREVEDE OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE
Sono indicati i principali rischi, con il riferimento legislativo, per cui è prevista una visita medica condotta da parte di un medico competente a lavoratori esposti:
- Agenti fisici -> Art. 185 D.Lgs. 81/08
- Rumore -> Art. 196 D.Lgs. 81/08;
- Vibrazioni -> Art. 204 D.Lgs. 81/08
- Campi elettromagnetici -> Art. 211 D.Lgs. 81/08
- Radiazioni ottiche artificiali -> Art. 218 D.Lgs. 81/08
- Amianto -> Art.259 D.Lgs. 81/08;
- Agenti cancerogeni e mutageni artt. 242-243 D.Lgs. 81/08;
- Agenti chimici -> Art. 229 D.Lgs 81/08;
- Movimentazione manuale dei carichi -> art. 168 c.2 lettera d) D.Lgs. 81/08;
- Movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza (Movimenti da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori) -> art. 168 c.2 e 3 D.Lgs. 81/08, Allegato XXXIII
- Videoterminali -> art. 176 D.Lgs. 81/08;
- Agenti biologici -> Art. 279-280 D.Lgs. 81/08;
- Lavoro notturno -> D.Lgs. 25/99 (sm);
- Silice -> L. 455/1943 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B -> D.Lgs. 230/95 e sm.;
- L. 125/2001 art. 15 e successivo Provvedimento 16 marzo 2006;
- Provvedimento 30 ottobre 2007 e accordo stato giorni 18 settembre 2008;
- Tutela della donna in gravidanza DLgs 151/01 (relativamente al VIII mese);
Elenco non esaustivo