Revisione dei trattori agricoli veloci T1b–T5
Dal decreto MIT 25 novembre 2025 alle istruzioni pratiche per freni, impianto elettrico, emissioni e attrezzature dei centri di controllo per i trattori oltre 40 km/h circolanti su strada

Le “Linee Guida per la Revisione dei Trattori Agricoli a Ruote di tipo Veloce delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, omologati con una velocità massima di progetto superiore a 40 Km/h circolanti sulle strade pubbliche” costituiscono l’Allegato A al decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. 494 del 25 novembre 2025. Esse completano il quadro delineato dal D.M. 19 maggio 2017, n. 214 (recepimento della direttiva 2014/45/UE sui controlli tecnici periodici), fornendo istruzioni operative specifiche per i trattori agricoli a ruote “veloci”, cioè con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h, appartenenti alle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 e utilizzati principalmente sulle strade pubbliche.
Le Linee Guida si applicano ai controlli tecnici eseguiti su questi veicoli a far data dal 1° febbraio 2026 e definiscono anche una fase di prima attuazione: entro il 30 giugno 2026 dovranno essere revisionati i trattori immatricolati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, mentre quelli immatricolati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 dovranno essere sottoposti a controllo entro il 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 si seguirà poi la cadenza ordinaria prevista dall’art. 5, comma 1, lettera c), del D.M. 214/2017.
1. Finalità e campo di applicazione delle Linee Guida
La premessa dell’Allegato A chiarisce che le Linee Guida integrano la tabella di cui al punto 3 dell’Allegato I del D.M. 214/2017 (“Contenuti e metodi del controllo, valutazione delle carenze dei veicoli”) con istruzioni operative dedicate ai trattori veloci. L’obiettivo è duplice:
standardizzare le modalità di esecuzione della revisione su veicoli che, per massa, geometria e caratteristiche degli pneumatici, presentano criticità diverse rispetto alle autovetture;
garantire condizioni di sicurezza sia durante le prove su banco sia nella circolazione successiva del veicolo, fornendo indicazioni sull’uso delle attrezzature di controllo.
Le Linee Guida specificano inoltre che le disposizioni originariamente riferite ai veicoli di categoria T5 (richiamati nella tabella I dell’Allegato III al D.M. 214/2017) devono intendersi estese anche alle categorie T1b, T2b, T3b e T4b, in coerenza con il Regolamento (UE) n. 167/2013 sull’omologazione dei veicoli agricoli e forestali, che ha abrogato la direttiva 2003/37/CE.
2. Parte Prima – Sistemi e componenti da sottoporre a controllo
La Parte Prima individua tre macro-aree tecniche su cui offrire istruzioni di dettaglio:
Impianto di frenatura (freno di servizio, di soccorso e di stazionamento);
Impianto elettrico e parti del circuito elettrico, con particolare attenzione ai fari anabbaglianti;
Emissioni nocive allo scarico, per motori ad accensione comandata (benzina, gas) e ad accensione spontanea (diesel).
Queste voci corrispondono ai punti 1.2–1.4, 4.2 e 8.2 della tabella dell’Allegato I del D.M. 214/2017 e vengono declinate per tener conto della specificità dei trattori agricoli veloci.
3. Impianto di frenatura: banchi prova-freni a piastre, rulli e decelerometro
Per i trattori agricoli veloci il controllo di prestazioni ed efficienza del freno di servizio, di soccorso e di stazionamento deve essere eseguito privilegiando il banco prova-freni a piastre. L’uso del banco a rulli è ammesso solo se carreggiata, interasse e caratteristiche degli pneumatici (grado di scolpitura/tassellatura) risultano pienamente compatibili con l’attrezzatura; in caso contrario è obbligatorio l’impiego del banco a piastre.
Per la prova su banco a piastre le Linee Guida fissano anche una specifica condizione di esecuzione:
velocità di ingresso sul banco compresa tra 4 e 7 km/h, necessaria per ottenere una misurazione corretta delle forze frenanti.
Qualora il banco a piastre non sia utilizzabile per motivi tecnici (ad esempio guasto o impossibilità di adattamento al veicolo), è ammesso un metodo alternativo di prova su strada con decelerometro, alle condizioni indicate nella parte seconda.
Sul piano degli esiti, vengono fissati valori soglia di efficienza frenante:
freno di servizio: efficienza minima del 50% per i veicoli omologati secondo il Regolamento (UE) 167/2013 e immatricolati dal 1° gennaio 2016, nonché per gli eventuali T5 omologati secondo la direttiva 2003/37/CE;
freno di soccorso: efficienza minima del 25%, sia quando inglobato nel freno di servizio (valore fornito direttamente dal sistema, a seguito della prova del freno di servizio), sia in presenza di un impianto indipendente con prova dedicata;
freno di stazionamento:
se freno di servizio e freno di soccorso condividono lo stesso comando (circuito sdoppiato), si applicano i valori di efficienza previsti dal DM 214/2017 (16% rispetto alla massa massima o 12% rispetto alla massa massima della combinazione);
se invece il freno di soccorso è inglobato nel freno di stazionamento, l’efficienza di entrambi deve risultare non inferiore al 25% per avere esito positivo.
4. Impianto elettrico: verifica dei fari e prova alternativa su schermo
Per l’impianto elettrico e, in particolare, per i dispositivi visivi e di illuminazione, le Linee Guida si soffermano sull’allineamento dei fari anabbaglianti.
L’attrezzatura standard “provafari” permette normalmente il controllo dell’orientamento fino ad una altezza massima del centro ottico di 1,4 m, estensibile in casi eccezionali fino a 1,5 m. Quando i proiettori anabbaglianti del trattore sono installati ad un’altezza superiore, occorre ricorrere a un metodo alternativo con schermo:
il veicolo viene posizionato davanti a uno schermo di dimensioni opportune, posto a 15 m di distanza;
come illustrato nello schema grafico riportato a pagina 7 dell’Allegato A, l’ispettore verifica che, con i fari anabbaglianti accesi, il fascio luminoso generi sullo schermo una linea di demarcazione luce-ombra ad un’altezza pari a h/2, dove h è l’altezza del centro ottico del proiettore da terra;
nei veicoli dotati di quattro proiettori anabbaglianti, viene controllato che l’accensione sia consentita almeno per due dei quattro proiettori.
La prova si considera superata se l’orientamento del fascio di luce soddisfa queste condizioni.
5. Emissioni allo scarico: rilievi obbligatori, limiti solo se riportati in carta di circolazione
Per gli effetti nocivi (punto 8 della tabella dell’Allegato I DM 214/2017) le Linee Guida distinguono tra motori ad accensione comandata e motori ad accensione spontanea.
5.1 Motori ad accensione comandata
La misurazione del CO (%) avviene tramite “analizzatore dei gas di scarico”, come previsto dall’Allegato III del DM 214/2017. La prova viene effettuata all’uscita del tubo di scarico e costituisce il metodo standard per la valutazione delle emissioni.
Tuttavia, poiché per molti di questi veicoli in fase di omologazione non sono stati fissati parametri di riferimento specifici, non è possibile definire un limite di accettabilità universale per il CO. In assenza di un valore limite riportato in carta di circolazione, il dato di CO (%) viene semplicemente registrato sul referto di revisione a fini statistici, senza effetti automatici sull’esito della prova. Qualora la carta di circolazione riporti un limite massimo di CO, sarà a quel valore che l’ispettore dovrà attenersi per giudicare la conformità.
5.2 Motori ad accensione spontanea
Per i motori diesel la misurazione avviene mediante opacimetro, con prova in libera accelerazione (motore disinnestato, cambio in folle, frizione innestata, accelerazione dal minimo al massimo). Anche in questo caso la prova viene condotta all’uscita del tubo di scarico.
Come per il CO, se in fase di omologazione non sono stati definiti parametri di riferimento, non è possibile fissare un limite unico di accettabilità per il coefficiente di assorbimento K: il valore rilevato viene quindi registrato sul referto di revisione, fermo restando che, ove il valore K massimo ammissibile sia riportato in carta di circolazione, esso costituisce il parametro per l’esito positivo della prova.
6. Parte Seconda – Dotazioni minime di impianti e attrezzature
La Parte Seconda delle Linee Guida è dedicata alle dotazioni tecniche necessarie per effettuare i controlli sui trattori veloci, con particolare focus sull’impianto frenante.
Viene confermato che restano valide tutte le attrezzature previste dall’Allegato III del DM 214/2017; in più, per questi veicoli:
i centri di controllo pubblici (UMC), in attesa del completo approvvigionamento dei banchi “prova-freni a piastre”, sono autorizzati ad utilizzare il decelerometro;
i centri di controllo privati che intendono effettuare revisioni sui trattori veloci devono necessariamente disporre di un banco prova-freni a piastre; solo se la prova non può essere completata per anomalia tecnica è ammesso completare il controllo utilizzando un decelerometro.
Per il periodo iniziale di attuazione è inoltre prevista una disciplina transitoria: finché non sarà completato l’iter di omologazione/estensione dei banchi prova-freni a piastre, può essere accettata un’autocertificazione del costruttore dell’apparecchiatura che attesti l’avvenuto aggiornamento software e la presentazione al C.S.R.P.A.D. della domanda di estensione dell’omologazione. Questa previsione consente ai centri di controllo di adeguarsi alle nuove regole senza interrompere l’attività di revisione.
7. Implicazioni pratiche per imprese agricole e centri di revisione
Per le imprese agricole che impiegano trattori veloci T1b–T5 su strada, le Linee Guida significano:
necessità di programmare la revisione entro le scadenze 2026 stabilite dal decreto, in funzione della data di immatricolazione;
attenzione allo stato dell’impianto frenante (efficienza minima 50% per il freno di servizio, 25% per soccorso/stazionamento nelle configurazioni previste), dell’illuminazione anteriore e delle emissioni;
consapevolezza che i valori di CO e di opacità K, ove presenti sulla carta di circolazione, sono elementi determinanti per l’esito della revisione.
Per i centri di controllo, pubblici e privati, le Linee Guida:
fissano un livello minimo di dotazione tecnologica (banco prova-freni a piastre e, ove previsto, decelerometro);
chiariscono la metodologia di prova, dalle velocità di ingresso sui banchi ai metodi alternativi con schermo per i fari;
introducono strumenti di raccolta sistematica dei dati sulle emissioni, utili anche in chiave di monitoraggio statistico del parco circolante.

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