Legislazione regolamento CLP

Il regolamento CLP garantisce che i rischi presentati dalle sostanze chimiche siano chiaramente comunicati ai lavoratori e ai consumatori nell'Unione europea attraverso la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche.

Il regolamento CLP garantisce che i rischi presentati dalle sostanze chimiche siano chiaramente comunicati ai lavoratori e ai consumatori nell'Unione europea attraverso la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche.

Prima di immettere sostanze chimiche sul mercato, gli operatori del settore devono stabilire quali sono i rischi per la salute umana e per l'ambiente che possono derivare da sostanze e miscele, classificando queste ultime in linea con i rischi individuati. Inoltre, le sostanze chimiche pericolose devono essere etichettate in base a un sistema standardizzato in modo che i lavoratori e i consumatori possano conoscerne gli effetti prima di utilizzarle.

Grazie a questo processo, i rischi che le sostanze chimiche comportano vengono comunicati attraverso indicazioni e pittogrammi standard riportati sulle etichette e nelle schede di dati di sicurezza. Per esempio, quando un fornitore accerta che una sostanza presenta una "tossicità acuta di categoria 1 (per via orale)", l'etichetta comprende l'indicazione di pericolo "letale se ingerita", la parola "pericolo" e un pittogramma con teschio e tibie incrociate.

Il regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) è entrato in vigore nel gennaio 2009 e il metodo di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche da esso introdotto è basato sul sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell'ONU).

Il regolamento sostituirà nel tempo due precedenti atti legislativi, ossia la direttiva relativa alle sostanze pericolose e la direttiva relativa ai preparati pericolosi, con un periodo di transizione fino al 2015.

Classificazione

Nella maggior parte dei casi, i fornitori devono decidere essi stessi in merito alla classificazione di una sostanza o miscela. Si tratta della cosiddetta autoclassificazione.

Per l'autoclassificazione di sostanze o miscele sono previste di norma quattro fasi fondamentali:
raccolta delle informazioni disponibili;
esame dell'adeguatezza e dell'attendibilità delle informazioni;
valutazione delle informazioni rispetto ai criteri di classificazione;
decisione in merito alla classificazione.

Le classificazioni previste dalle precedenti direttive sono state convertite in classificazioni a norma del regolamento CLP. I fornitori possono utilizzare tali conversioni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
una sostanza è stata classificata a norma della direttiva relativa alle sostanze pericolose in data antecedente al 1° dicembre 2010 o una miscela viene classificata a norma della direttiva relativa ai preparati pericolosi in data antecedente al 1° giugno 2015;
non sono disponibili informazioni supplementari per la sostanza o la miscela e per la classe di pericolo considerata.

Se previsto dal regolamento REACH, i fabbricanti e gli importatori devono classificare anche le sostanze non immesse sul mercato, come ad esempio quelle intermedie isolate in sito e intermedie trasportate o le sostanze usate per l'attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi (PPORD).

Riesame delle classificazioni

I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle devono tenere conto dei nuovi sviluppi tecnici o scientifici e verificare se deve essere effettuata una nuova valutazione della classificazione della sostanza o della miscela che immettono sul mercato.

Classificazione ed etichettatura armonizzate

In alcuni casi, la decisione relativa alla classificazione di una sostanza è adottata a livello di Unione europea. I fornitori della rispettiva sostanza o miscela hanno l'obbligo di applicare la classificazione e l'etichettatura armonizzate.

Spesso questa procedura riguarda le sostanze più pericolose, ossia, di norma, quelle cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione o sensibilizzanti delle vie respiratorie.

L'armonizzazione delle classificazioni ha lo scopo di proteggere la salute umana e l'ambiente e di rafforzare la competitività e l'innovazione.

Tutte le classificazioni delle sostanze armonizzate in base alla normativa precedente (direttiva relativa alle sostanze pericolose) sono state convertite in classificazioni armonizzate a norma del regolamento CLP.

Stati membri, fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle possono richiedere l'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura di una sostanza. Possono essere presentate proposte in tal senso soltanto per le sostanze e non per le miscele.

Schede di sicurezza

Le schede di dati di sicurezza sono il principale strumento per garantire che i fabbricanti e gli importatori comunichino in tutta la catena d'approvvigionamento informazioni sufficienti per consentire un uso sicuro delle loro sostanze e miscele.

Le schede di dati di sicurezza comprendono informazioni sulle proprietà e sui pericoli della sostanza, istruzioni per la manipolazione, lo smaltimento e il trasporto e misure di pronto soccorso, antincendio e di controllo dell'esposizione.

I fornitori devono consegnare una scheda di dati di sicurezza in caso di:
una sostanza (e dal 1° giugno 2015 una miscela) classificata come pericolosa ai sensi del regolamento CLP;
una miscela classificata come pericolosa ai sensi della direttiva relativa ai preparati pericolosi (fino al 1° giugno 2015);
una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB), ai sensi del regolamento REACH (allegato XIII);
una sostanza inclusa nell'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti.

In determinate condizioni, la scheda di dati di sicurezza è necessaria anche per alcune miscele che non soddisfano i criteri per essere classificate come pericolose.

Alcune situazioni richiedono l'aggiornamento e la riemissione della scheda di dati di sicurezza:
quando diventano disponibili nuove informazioni sui pericoli o informazioni che possono influire sulle misure di gestione dei rischi;
dopo che è stata concessa o rifiutata un'autorizzazione a norma del regolamento REACH;
dopo che è stata imposta una restrizione a norma del regolamento REACH.

I fornitori consegnano schede di dati di sicurezza aggiornate a tutti i destinatari ai quali hanno distribuito la sostanza o la miscela nei 12 mesi precedenti, a titolo gratuito.

Classificazione ed etichettatura armonizzate

Alcune situazioni rendono necessaria l'armonizzazione della classificazione di una sostanza e obbligatorio a livello europeo garantire un'adeguata gestione dei rischi in tutta l'Unione europea.

Si tratta delle tre situazioni di seguito specificate:
la sostanza è cancerogena, mutagena, tossica per la riproduzione o sensibilizzante delle vie respiratorie;
la sostanza è una sostanza attiva utilizzata in biocidi o prodotti fitosanitari;
la necessità di una classificazione a livello di Unione europea è giustificata.

Stati membri, fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle possono proporre l'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura di una sostanza in tutta l'Unione europea.

L'intenzione di preparare una proposta di armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura viene pubblicata nel registro delle intenzioni per consentire alle parti interessate di fornire il loro contributo al processo.

Il fascicolo relativo all'armonizzazione della classificazione include informazioni sulla fabbricazione, gli usi e i pericoli delle sostanze e una giustificazione della necessità di un'azione a livello europeo. La relazione deve contenere informazioni sufficienti per effettuare una valutazione indipendente dei vari pericoli fisici, tossicologici ed ecotossicologici sulla base delle informazioni presentate.

Denominazione chimica alternativa per le sostanze presenti in miscele

I fornitori che temono le possibili conseguenze dell'indicazione, sull'etichetta o nella scheda di dati di sicurezza, della composizione completa di una miscela possono richiedere di usare una denominazione chimica alternativa per una sostanza per proteggere il segreto commerciale e, in particolare, i loro diritti di proprietà intellettuale.

Fino al 1° giugno 2015, i fornitori devono presentare le loro richieste all'ECHA o a un'autorità competente a seconda che la miscela sia classificata ed etichettata ai sensi del regolamento CLP o della normativa precedente (direttiva relativa ai preparati pericolosi).


LEGISLAZIONE CLP

Regolamento (CE) n . 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)

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REGOLAMENTO (UE) N. 618/2012 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2012

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

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REGOLAMENTO (UE) N. 487/2013 DELLA COMMISSIONE dell’8 maggio 2013
recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

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REGOLAMENTO (UE) N. 944/2013 DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 2013
recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

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REGOLAMENTO (UE) N. 605/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2014 

recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

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REGOLAMENTO (UE) 2015/1221 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 2015 

che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico

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