Regione Sicilia: nuove regole per la formazione su salute e sicurezza sul lavoro
Regione Siciliana, con il D.A. n. 368/2026 nuove regole per la formazione su salute e sicurezza sul lavoro

Con il D.A. n. 368 del 20 marzo 2026, pubblicato il 27 marzo 2026 e inserito nella G.U.R.S. n. 15 del 27 marzo 2026, la Regione Siciliana ha recepito l’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025 e ha approvato le nuove “Linee guida sulle modalità di svolgimento nel territorio regionale dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Il provvedimento è riferito all’Assessorato regionale della Salute – Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico.
Non si tratta di un semplice recepimento formale dell’Accordo nazionale. L’Allegato A al decreto costruisce infatti una disciplina regionale organica, pensata per regolare in Sicilia le modalità di svolgimento dei corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo esplicito di garantire una formazione di qualità, efficiente ed efficace. Il campo di applicazione comprende sia i percorsi previsti dall’Accordo n. 59/2025 — lavoratori, preposti, dirigenti, datore di lavoro, datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, RSPP/ASPP, ambienti confinati, abilitazione attrezzature e coordinatori — sia i corsi regolati da norme specifiche, come quelli per ponteggi, lavori su funi e segnaletica stradale.
Uno degli assi portanti del nuovo impianto è l’“Elenco Regionale dei Soggetti Formatori”, che distingue tra soggetti istituzionali, soggetti accreditati e altri soggetti. L’iscrizione all’Elenco diventa il presupposto centrale per operare validamente nel territorio regionale, mentre la Commissione per la verifica dei requisiti assume un ruolo decisivo nell’inserimento, nell’aggiornamento e nel mantenimento delle abilitazioni. Per gli enti già presenti nel precedente sistema del D.A. 1432/2019 sono previste regole di riallineamento: i soggetti accreditati con anzianità superiore a tre anni possono continuare a erogare tutti i corsi previa trasmissione della documentazione richiesta entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto, mentre quelli con anzianità inferiore a tre anni restano inizialmente limitati solo ad alcuni percorsi, fino al maturare del requisito triennale di esperienza.
Sul piano operativo, la Regione introduce una procedura molto rigorosa. La comunicazione di avvio corso deve essere inviata via PEC almeno 20 giorni prima dell’inizio del corso, con l’utilizzo dei modelli regionali dedicati; per i corsi destinati a lavoratori e preposti programmati con regolarità è prevista anche una gestione in due step, tra fase programmatoria e fase di svolgimento. La comunicazione di fine corso, invece, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla conclusione, allegando il verbale delle verifiche finali con l’elenco completo degli idonei. Anche la formazione in videoconferenza sincrona e in e-learning viene disciplinata in modo dettagliato: la VCS è equiparata alla presenza fisica, salvo i moduli con addestramento o prova pratica, mentre per l’e-learning la pubblicazione del corso in piattaforma sostituisce il termine dei 20 giorni per l’avvio e la comunicazione di fine corso deve avvenire con cadenza trimestrale.
Il decreto rafforza in modo particolarmente netto anche il tema della validità degli attestati. L’art. 3 stabilisce espressamente che gli attestati di formazione emessi dai soggetti formatori accreditati dalla Regione Siciliana senza il rispetto delle indicazioni contenute nell’Allegato A non sono validi. Allo stesso modo, l’art. 4 chiarisce che non trovano validità nel territorio siciliano i corsi realizzati dalla Provincia autonoma di Bolzano nell’ambito dei progetti pilota sperimentali richiamati dall’Accordo, quando prevedano modalità alternative di fruizione o deroghe al rapporto docente/discente.
Non meno rilevante è il capitolo dedicato ai controlli. Le AA.SS.PP. sono chiamate a svolgere verifiche ex ante, in itinere ed ex post, controllando la correttezza formale e sostanziale dei corsi e la coerenza tra documentazione trasmessa, requisiti dei docenti, programmi e settore di riferimento. In caso di irregolarità, il corso può non essere avviato oppure essere dichiarato nullo, con obbligo di riprogrammazione, prescrizioni nei confronti dei destinatari dell’obbligo formativo, sospensione temporanea del soggetto formatore dall’Elenco e, nei casi più gravi, comunicazioni alla Procura della Repubblica. Il messaggio è chiaro: la Regione punta a contrastare sul territorio l’offerta di corsi non conformi e la produzione di attestati privi di reale valore sostanziale.
Resta comunque una fase transitoria. Fino al 24 maggio 2026, in Sicilia potranno ancora essere avviati corsi secondo i previgenti Accordi Stato-Regioni abrogati dall’Accordo n. 59/2025 e secondo l’Allegato XIV del d.lgs. 81/2008 nella versione anteriore all’entrata in vigore del nuovo assetto. Per tali corsi continueranno ad applicarsi le disposizioni del D.A. 1432/2019 e delle circolari regionali richiamate nelle nuove linee guida. Terminata questa finestra, il D.A. n. 368/2026 si candida a diventare il riferimento operativo pieno per soggetti formatori, imprese e professionisti della sicurezza che operano nel territorio regionale.