Regione Lombardia l’e-learning entra stabilmente nella formazione specifica in sanità
Regione Lombardia: con la DGR XII/5667/2026 l’e-learning entra stabilmente nella formazione specifica in sanità

Con la deliberazione n. XII/5667 del 26 gennaio 2026, Regione Lombardia compie un passaggio molto rilevante nel sistema della formazione su salute e sicurezza sul lavoro: individua infatti la sanità come settore nel quale è possibile utilizzare la modalità e-learning anche per la formazione specifica dei lavoratori riferita a rischi medi e alti, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025. Contestualmente, la Giunta approva l’Allegato A dedicato alle regole tecniche e organizzative di questo modello formativo e introduce alcune correzioni operative alla precedente DGR XII/4515 del 9 giugno 2025.
Il punto centrale del provvedimento è chiaro: la Lombardia non apre in modo indiscriminato all’e-learning, ma lo consente entro un perimetro preciso, limitato alla formazione specifica ex art. 37 del d.lgs. 81/2008 e solo nel rispetto delle indicazioni contenute nell’Allegato A. Allo stesso tempo, la Regione sceglie una linea di continuità, perché riconosce la validità dei percorsi e-learning già erogati prima dell’entrata in vigore della delibera, purché conformi al vecchio Decreto Direttore Generale sanità n. 10087 del 6 novembre 2013.
L’ambito applicativo è ampio ma ben definito. Il ricorso all’e-learning per la formazione specifica, anche a rischio medio o alto, è ammesso nelle ASST, ATS, AREU, IRCCS, Croce Rossa Italiana, strutture sanitarie di ricovero o cura accreditate o autorizzate, unità di offerta sociosanitarie, Regione Lombardia – DG Welfare e università, limitatamente agli studenti dei corsi di laurea in ambito sanitario. La disciplina riguarda tutte le professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute, le professioni sociosanitarie come OSS e ASA e anche il personale PTA; per le altre figure professionali, invece, l’e-learning sul rischio medio o alto resta utilizzabile solo per la parte riferita ai rischi sanitari. Una previsione specifica riguarda anche le farmacie convenzionate, per le quali la modalità e-learning è ammessa se il percorso è realizzato in collaborazione con i rispettivi ordini.
La ratio della scelta regionale è fortemente organizzativa oltre che prevenzionistica. Nell’Allegato A la Lombardia valorizza l’esperienza già maturata dalle strutture sanitarie pubbliche e private e mette nero su bianco le ragioni che rendono l’e-learning particolarmente adatto al comparto: elevata numerosità del personale, turn over, lavoro su turni anche notturni, necessità di garantire continuità assistenziale e riduzione delle liste d’attesa, pluralità di rapporti contrattuali, carenza di operatori e complessità della matrice rischio/figura professionale. In sostanza, la Regione considera il digitale non come scorciatoia, ma come strumento organizzativo coerente con le esigenze reali del sistema sanitario e sociosanitario.
Molto interessante è anche l’impostazione tecnica richiesta alle piattaforme. Il sistema e-learning deve essere conforme ai requisiti dell’Accordo 59/2025, consentire accessi profilati, essere presidiato dal servizio prevenzione e protezione o da altri servizi aziendali dedicati, tracciare tempi di fruizione e risultati, produrre report sul debito formativo, generare alert in caso di ritardi, permettere il download dei materiali e costruire un’anagrafica completa dei lavoratori formati, utile anche in sede di vigilanza. Il documento chiede inoltre che il sistema informativo sia integrato con il profilo di rischio del lavoratore, combinando categoria professionale e area di lavoro e aggiornandosi quando cambiano mansioni, tecnologie o assetti organizzativi.
Anche sul piano didattico la Regione fissa criteri tutt’altro che leggeri. I corsi devono essere modulari e sequenziali, con accesso al modulo successivo subordinato al superamento della verifica precedente; devono prevedere test intermedi e finali tracciati, con randomizzazione delle domande, e richiamare procedure interne aziendali la cui conoscenza è necessaria per operare in sicurezza in aree specifiche o con determinate attrezzature. I percorsi vanno inoltre condivisi e revisionati periodicamente, normalmente con cadenza annuale, e possono anche essere accreditati ECM. Tra i contenuti esemplificativi già sviluppati in sanità compaiono rischio biologico, movimentazione pazienti, antiblastici, gas anestetici, stress lavoro-correlato, laser, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, VDT, aggressioni ed emergenze epidemiche o pandemiche.
L’Allegato A insiste poi su un punto spesso trascurato: l’e-learning non basta da solo se non è governato dall’organizzazione. Dirigenti e preposti devono monitorare iscrizioni e fruizione dei corsi, facilitare il coinvolgimento attivo dei lavoratori, intervenire nei casi di mancata conclusione o mancato superamento delle verifiche e verificare sul campo le competenze effettivamente acquisite. La formazione viene quindi concepita come un percorso integrato tra aula, e-learning e attività sul campo, con indicatori di controllo e risultato che comprendono frequenza, tempi di completamento, performance ai test, tracciabilità delle attività e correlazioni con infortuni, malattie professionali, uso dei DPI, non conformità e audit interni.
La delibera contiene infine tre effetti pratici aggiuntivi di notevole interesse. Primo: POLIS Lombardia potrà realizzare un percorso formativo rivolto ai datori di lavoro di AREU, ASST, ATS e IRCCS, anche con un equilibrio tra presenza ed e-learning. Secondo: viene corretto un errore materiale della DGR XII/4515/2025, sostituendo il termine di 30 giorni con quello di 10 giorni entro cui l’ATS può richiedere ulteriori informazioni sulla comunicazione di avvio corso. Terzo: si chiarisce che gli obblighi di comunicazione previsti dall’allegato B della DGR XII/4515/2025 si applicano anche ai corsi per la conduzione di carriponte. Il provvedimento entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sul BURL.
Nel complesso, la DGR XII/5667/2026 disegna un modello lombardo di e-learning in sanità che punta sulla semplificazione amministrativa, ma senza rinunciare a tracciabilità, controllo, coerenza con la valutazione dei rischi e responsabilizzazione della linea gerarchica. Il messaggio è netto: la formazione a distanza è ammessa, anche per la formazione specifica su rischio medio e alto, ma solo se diventa parte strutturata del sistema aziendale di prevenzione e non semplice trasposizione online di un corso tradizionale.

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