RECER REGISTRO NAZIONALE DELLE AUTORIZZAZIONI AL RECUPERO

Operatività del REcer (Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero)

Si informano le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che a decorrere dalla data del 30 settembre 2021 il REcer è pienamente operativo.

Pertanto, dal 30 settembre 2021, le autorità competenti comunicano al momento del rilascio – mediante il portale Recer – i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati, nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di recupero di rifiuti.

Il portale REcer è raggiungibile al seguente indirizzo: https://scrivaniarecer.monitorpiani.it

A decorrere dalla medesima data, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 21 aprile 2020, l’ISPRA trasmette al medesimo indirizzo le autorizzazioni raccolte ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, nonché dell’art. 14-bis, comma 9, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101.

Quando viene istituito il REcer?

L’articolo 184-ter, comma 3-septies, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’art. 14-bis, comma 3, della Legge n. 128/2018, ha istituito presso il Ministero della Transizione Ecologica, limitatamente allo svolgimento delle operazioni di recupero, il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse, rinviando ad un emanando decreto, la definizione delle modalità di funzionamento e di organizzazione dello stesso.

In attuazione alla sopra citata disposizione del Testo Unico dell’Ambiente, è stato quindi, adottato il Decreto Ministeriale 21 aprile 2020, contenente la disciplina del nuovo registro, denominato Recer.

Le modalità di funzionamento ed organizzazione del REcer

Il REcer utilizza, per il suo funzionamento e per la sua organizzazione, la piattaforma telematica «Monitor-piani» istituita presso l’Albo nazionale gestori ambientali, ed è interoperabile con il Catasto rifiuti e con il registro elettronico nazionale (cd. RENTRI).

Il REcer è organizzato in due sezioni.

Una prima sezione (denominata sezione «Autorizzazioni ordinarie») destinata a raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III -bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; una seconda sezione (denominata sezione «Procedure semplificate ») destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali, nel REcer è pubblicato uno schema sintetico dei dati contenuti nei provvedimenti autorizzatori e degli esiti delle procedure semplificate.

In virtù della piena operatività del Recer, dal 30 settembre 2021, le autorità competenti comunicano al momento del rilascio – mediante il portale https://scrivaniarecer.monitorpiani.it – i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati, nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio delle operazioni di recupero di rifiuti.

A decorrere dalla medesima data, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 21 aprile 2020, l’ISPRA trasmette al medesimo indirizzo le autorizzazioni raccolte ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, nonché dell’art. 14-bis, comma 9, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101. In sostanza, L’ISPRA trasmette al registro le autorizzazione “end of waste” che le autorità le hanno inviato.



Funzionalità del REcer

I dati del REcer sono resi disponibili a tutte le amministrazioni pubbliche che lo richiedano, al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Essi, inoltre, sono messi a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta, anche al fine di essere valutati nell’istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, del rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale e delle autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione.

I dati del registro nazionale possono, infine, essere utilizzati dal Ministero della Transizione Ecologica per le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al comma 2 dell’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per richiedere ad ISPRA l’attivazione di specifici procedimenti di controllo ai sensi dell’art. 184-ter , comma 3-ter , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

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