Provvedimenti di interdizione ante e post partum
linee guida operative INL Provvedimenti di interdizione ante e post partum
Uniformare le attività degli uffici nella tutela della salute delle lavoratrici madri
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), attraverso la Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, Ufficio IV, ha emanato una nota datata 8 luglio 2025 per fornire indicazioni operative volte a uniformare le procedure di istruttoria e valutazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto . La presente guida sintetizza i punti salienti, dalla presentazione dell’istanza alle specificità dei vari comparti lavorativi.
Quadro normativo di riferimento
Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (“Testo unico sulla maternità e paternità”), art. 6, 7 e 17, che disciplina misure di protezione in relazione alle condizioni di lavoro e mansioni, nonché astensione obbligatoria ante e post partum .
D.P.R. 27 dicembre 1976, n. 1026, art. 18, commi 7 e 8: disposizioni esecutive ancora in vigore grazie all’art. 87 del d.lgs. 151/2001 .
Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000: la gravidanza non è malattia, ma alcune condizioni operative possono diventare pericolose durante la gestazione e l’allattamento .
Presentazione dell’istanza
L’istanza di interdizione può essere presentata dalla lavoratrice o dal datore di lavoro, utilizzando il modulo disponibile sul portale INL. Deve contenere:
Documento di identità del richiedente.
Certificato medico di gravidanza con data presunta del parto (per interdizione anticipata) o autocertificazione di nascita (per interdizione posticipata).
Mansione svolta e, se presentata dal datore, motivazione dell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, corredate dallo stralcio del DVR relativo alle lavoratrici gestanti e puerpere (art. 11 d.lgs. 151/2001, Allegato C) .
Elenco delle attività faticose, pericolose o insalubri (Allegati A e B del d.lgs. 151/2001).
Tutte le istanze vanno protocollate il giorno stesso della ricezione (art. 53 d.P.R. 445/2000 e art. 18-bis L. 241/1990) e assegnate rapidamente all’istruttoria .
Fase istruttoria
L’Ufficio territoriale valuta:
Validità formale della documentazione.
Sussistenza dei presupposti dell’art. 17, comma 2, lettere b) (condizioni di lavoro pregiudizievoli) e c) (impossibilità di spostamento) .
Identificazione dei rischi (rumore, vibrazioni, agenti chimici, biologici, posture incongrue, ecc.).
Non si tratta di un accertamento ispettivo sul DVR, ma di una verifica documentale basata sul rischio valutato dal datore di lavoro (art. 11 d.lgs. 151/2001 e art. 28 d.lgs. 81/2008) . Se non è possibile eliminare o mitigare il rischio né spostare la lavoratrice, scatta l’interdizione (art. 7, comma 6).
Fase valutativa
In questa fase si accerta il divieto di adibire la lavoratrice a:
Trasporto e sollevamento di pesi (oltre 3 kg di movimentazione non occasionale) .
Lavori pericolosi, faticosi e insalubri elencati negli Allegati A, B e C del d.lgs. 151/2001.
Movimentazione manuale di carichi nel post-partum con indice di rischio ≥ 1 secondo UNI ISO 11228-1.
La mera constatazione dell’esposizione a tali mansioni è condizione sufficiente per l’emanazione del provvedimento di interdizione (Circolare INL prot. 553/2021) .
Fase procedurale
Termine di 7 giorni dall’acquisizione della documentazione completa per emettere il provvedimento (art. 18, comma 7, D.P.R. 1026/1976) .
In caso di urgenza (art. 18, comma 8), il provvedimento è immediato, ma l’efficacia decorre comunque dalla data stessa del provvedimento.
Se manca documentazione o ritardo del richiedente, l’Ufficio può attivare un accertamento in loco o ispezione ad hoc per tutelare la lavoratrice.
Notifica di provvedimento e, in caso di rigetto, preavviso motivato ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/1990, con termine dieci giorni per osservazioni .
Casi specifici e comparti particolari
Postura eretta prolungata: stazione in piedi per oltre metà orario → astensione obbligatoria (Allegato A, lett. g) e circ. MLPS 3719/1986) .
Scuola:
Asili nido e infanzia → sollevamento bambini, rischio biologico, postura eretta → interdizione automatica.
Primaria → rischio biologico (malattie esantematiche) → interdizione fino a 7 mesi post parto.
Secondaria → rischio contatto con malattie nervose/mentali (Allegato A, lett. l) → verifica esposizione effettiva.
Personale di sostegno: valutazione caso per caso per movimentazione e assistenza a non autosufficienti.
Chiusura estiva scuole: in pausa estiva non si applica interdizione, poiché viene meno il rischio (nota INL 2269/2022) .
Spostamento ad altra mansione
Lo spostamento va valutato “in concreto” dal datore di lavoro, tenendo conto dell’organizzazione aziendale e del carico a lui più utile, ma non oneroso per la lavoratrice (interpelli MLPS 6584/2006 e 7553/2013) . Un eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato.

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