Protocollo per la sicurezza igienica del tovagliato per la ristorazione

Linee guida per la applicazione  del protocollo  condiviso di regolamentazione delle misure  per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti  di lavoro, con specifico  riferimento alle  lavanderie industriali operanti nel  settore  turistico-alberghiero  e della ristorazione

Linee guida per la applicazione  del protocollo  condiviso di regolamentazione delle misure  per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti  di lavoro, con specifico  riferimento alle  lavanderie industriali operanti nel  settore  turistico-alberghiero  e della ristorazione
 
Le Parti ritengono indispensabile che le aziende applichino totalmente il protocollo richiamato in ogni luogo di lavoro, non solo in quanto obbligo stabilito per legge, ma quale strumento efficace per il contenimento e il contrasto del Covid-19, indicazioni assunte dalle parti sociali e dal Governo firmato il 24 aprile 2020, come riportato all’articolo 2 e all’allegato 12 del DPCM 17 maggio 2020.
 
Tenuto conto delle sospensioni delle attività previste in caso di mancato rispetto del Protocollo richiamato, le aziende sono tenute ad applicare in modo equivalente, se non migliorativo, ogni punto stabilito all’interno del Protocollo condiviso.
 
È obiettivo di questo documento fornire alle imprese le linee guida per la corretta applicazione del
Protocollo 24 aprile 2020, come riportato all’articolo 2 e all’allegato 12 del DPCM 17 maggio
2020, riguardo alcuni punti specifici nelle lavanderie industriali operanti nel settore turistico- alberghiero e della ristorazione.
 
Le Parti sono consapevoli che:
 
- le lavanderie industriali operano in due settori del tutto differenti, sanitario e turismo;
 
- le lavanderie industriali operanti nel settore sanitario non hanno sospeso la loro attività, in quanto ritenute servizio pubblico essenziale ai sensi della legge n. 146/1990, garantendo la fornitura di materiale sanificato in tutta la fase emergenziale, attuando sin da subito misure rafforzate allo scopo di prevenire e contrastare il contagio tra i lavoratori, in linea con con i protocolli che si sono susseguiti a partire dal 14 marzo 2020;
 
- le lavanderie industriali operanti in entrambi i settori, turismo e sanità privata/sociale (RSA, case di cura, ecc.), hanno subito ricadute significative con effetti diversificati sui volumi e sui fatturati, di cui la maggiore difficoltà si evidenzia nel comparto del turismo;
 
- le lavanderie industriali operanti esclusivamente nel settore del turistico-alberghiero e ristorativo, sebbene non siano state attività oggetto di sospensione sulla base dei DPCM emanati, hanno tuttavia sospeso o ridotto al minimo la loro attività a seguito della crisi che ha investito tutta la filiera del turismo, ed ha costretto le aziende stesse ad un esteso ricorso agli ammortizzatori sociali;
 
-  la  graduale  riapertura  delle  attività,  in  particolar  modo  legata  alle  lavanderie  industriali  che operano nel settore turistico-alberghiero, comporta soprattutto in queste realtà un’attenzione particolare nell’applicazione del Protocollo per le misure anti-contagio nei luoghi di lavoro;
 
- in questa direzione sono intervenuti protocolli di settore del turismo relativi alla gestione della biancheria in particolar modo negli alberghi e strutture ricettive.

Per tali ragioni, le Parti ritengono necessario fornire delle linee guida per aziende operanti nel turismo focalizzandosi su alcune attività come quella del trasporto del materiale tessile, della cernita e della stiratura al mangano.
 
È inteso che sono fatte salve le previsioni già previste nei protocolli aziendali in piena applicazione del protocollo sottoscritto tra parti sociali e Governo in data 24 aprile 2020, come riportato all’articolo 2 e all’allegato 12 del DPCM 17 maggio 2020.
 
Informazione
 
L’informazione ai lavoratori e ai soggetti terzi che fanno ingresso in azienda è la prima fase del processo  di  regolamentazione  delle  misure  di  contrasto  al  Covid-19,  nonché  una  delle  più importanti. La prevenzione del contagio parte dalla consapevolezza e dalla conoscenza di ognuno dei rischi e delle regole alla base da rispettare.
 
È opportuno che l’azienda informi preventivamente lavoratori e ospiti sulle misure precauzionali intraprese quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indicazioni generali dell'autorità da applicare per prevenire il rischio contagio, procedure, criteri, utilizzo di DPI, gestione dell’attività di carico/scarico, accesso nei luoghi di lavoro, e negli uffici e nelle aree comuni, corretta gestione di possibili  sintomi  da  Covid-19  e  attività  di  prevenzione.  Pertanto,  è  necessario   applicare integralmente l’informativa prevista all’art. 1 del Protocollo.
 
Rapporti tra appaltatori e committenti
 
È necessario che la compresenza tra persone all’interno dei locali aziendali sia regolata in modo coerente ed omogeneo, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro e dal soggetto datore di lavoro. A tal riguardo, riprendendo la disposizione al punto 3 del Protocollo, l’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo applicato in azienda e delle presenti Linee guida. Deve quindi vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
 
Rapporti con i clienti
 
Al fine di ridurre quanto più possibile la contaminazione della biancheria, si rende necessario un adeguato impegno anche da parte della clientela nella fase di predisposizione del materiale sporco da consegnare all’autista che, per conto della lavanderia industriale, si reca dal cliente per il ritiro del materiale. A tal proposito, viene raccomandata una sensibilizzazione delle imprese verso i propri clienti per una sana e costruttiva collaborazione nelle fasi di preparazione e separazione della biancheria e dei dispositivi tessili da trasportare. Una corretta separazione della biancheria per tipologia di trattamento consente di ridurre nelle cernite la manipolazione della biancheria sporca da parte degli addetti della lavanderia.
 
Dotazione minima per i lavoratori che trattano la biancheria sporca
 
Occorre garantire ai lavoratori che trattano la biancheria sporca una dotazione di dispositivi di protezione adeguata. Tra queste categorie rientrano sia gli autisti, nella fase di trasporto della
biancheria sporca dai clienti verso la lavanderia industriale, sia gli addetti alla cernita dello sporco.

Per  le  suddette  categorie,  nelle  fasi  di  movimentazione  e  trattamento  del  materiale  sporco,  i lavoratori devono essere forniti di guanti monouso e mascherina chirurgica di cui all’art. 16, c. 1 DL
18/20 ovvero art. 15, c. 2 del DL 18/20. Qualora non fossero disponibili mascherine chirurgiche, i
lavoratori vanno forniti di facciale filtrante FFP1, FFP2 o FFP3 ai sensi dell’art. 16, c. 1 ovvero art.
15, c. 3.
 
Qualora l’azienda, in collaborazione con il Comitato aziendale, lo ritenga opportuno, non è escluso l’utilizzo di altri dispositivi di protezione in aggiunta a quanto sopraindicato.
 
Addetti al mangano e mancato rispetto della distanza
 
Ai  lavoratori  addetti  al  mangano,  qualora  non  venga  mantenuta  una  distanza  interpersonale superiore ad un metro, ovvero a quanto disposto dalle ordinanze regionali, va fornita la mascherina chirurgica di cui all’art. 16, c. 1, ovvero art. 15, c. 2 del DL 18/20. Qualora non fossero disponibili mascherine chirurgiche, i lavoratori vanno forniti di facciale filtrante FFP1, FFP2 o FFP3 ai sensi dell’art. 16, c. 1 ovvero art. 15, c. 3.
 
Qualora l’azienda, in collaborazione con il Comitato aziendale, lo ritenga opportuno, non è escluso l’utilizzo di altri dispositivi di protezione in aggiunta a quanto sopraindicato.
 
Lavoratori negli spazi comuni
 
Nella declinazione delle misure del Protocollo, all’interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati ed a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, di cui al punto 7 del Protocollo, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, di cui all’art. 16, c. 1, ovvero art. 15, c. 2, nonché il mantenimento tra loro di una distanza interpersonale non inferiore ad un metro.
 
Trattamento dei tessili in caso di ospite accertato Covid-19
 
Efficaci misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e la miglior tutela della salute pubblica esigono che i clienti mettano al corrente preventivamente la lavanderia industriale in caso di presenza di un contagio da Covid-19 all’interno della propria struttura, affinché il Lavoratore incaricato del ritiro della biancheria possa dotarsi anticipatamente degli idonei dispositivi di protezione DPI necessari quali, guanti monouso e mascherina  chirurgica  di  cui  all’art.  16,  co.  1  ovvero  art.  15,  c.  2  del  DL 18/20  ovvero,  in alternativa, qualora non fossero disponibili mascherine chirurgiche, di facciale filtrante FFP1, FFP2 o FFP3 ai sensi dell’art. 16, c. 1 ovvero art. 15, c. 3.
 
La  biancheria  utilizzata  dal  soggetto  accertato  positivo  a  Covid-19  all’interno  della  struttura ricettiva dovrà essere inserita dal cliente in sacchi idrosolubili a loro volta inseriti in sacchi identificabili per facilitarne la separazione e l’individuazione.
 
Il personale dovrà essere stato precedentemente informato e formato al rispetto della procedura da seguire per il trattamento della biancheria contenuta nei sacchi identificabili chiusi sigillati.
 
Il personale prima di procedere alla manipolazione della suddetta biancheria dovrà essere dotato dall'azienda dei DPI necessari quali un camice, guanti monouso, occhiali o schermo di protezione
facciale e maschera facciale respiratoria di tipo FFP2.

Il  personale  dovrà  procedere  alla  vestizione  e  alla  svestizione  dei  dispositivi  di  protezione individuale seguendo rigorosamente la sequenza appresa ed eseguire l’igiene delle mani prima e dopo la rimozione dei guanti.
 
Comitato Aziendale
 
Considerato il sistema di relazioni sindacali delle lavanderie industriali, e come espressamente previsto dal punto 13 del protocollo del 24 aprile, le aziende costituiranno un Comitato aziendale, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS, che avrà il compito di:
 
- collaborare con il datore di lavoro nella redazione del protocollo aziendale;
 
- verificare la corretta applicazione delle regole del protocollo;
 
- individuare e proporre le modalità di informazione a tutti i dipendenti come previsto dalle linee guida;
 
- proporre al datore di lavoro le necessarie modifiche di aggiornamento;
 
- relazionarsi con il Comitato Nazionale previsto dalle linee guida.
 
Comitato Nazionale
 
Viene costituito il Comitato Nazionale composto dalle parti stipulanti le presenti linee guida che opererà per tutta la durata dell'emergenza sanitaria da Covid 19 e avrà il compito di:
 
- diffondere presso le aziende e i lavoratori la conoscenza del protocollo del 24 aprile e delle presenti Linee Guida;
 
- curarne l'implementazione in ogni azienda, in collegamento con le rispettive organizzazioni di rappresentanza territoriale;
 
- verificare l'applicazione e l'efficacia delle misure indicate;
 
- raccogliere e diffondere le migliori pratiche.
 
Come previsto dal punto 13 del protocollo del 24 Aprile, possono essere inoltre costituiti, ad iniziativa dei soggetti firmatari del Protocollo nazionale, comitati territoriali con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto alla diffusione del Covid-19.
 
Vigenza e Aggiornamento delle linee guida
 
Le presenti linee guida, si uniformano alla stessa vigenza del Protocollo richiamato del 24 aprile
2020,  come  riportato  all’articolo  2  e  all’allegato  12  del  DPCM  17  maggio  2020.  In  caso  di modifiche al Protocollo, in relazione all’andamento dell’emergenza sanitaria ed alle eventuali nuove indicazioni da parte delle autorità competenti, le Parti si rincontreranno per esaminare eventuali modifiche e/o integrazioni.
 
 
Fonte: Assosistema

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