Protocollo per la sicurezza dei lavoratori marittimi

Protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021

Capo VII Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti i trasporti

Art. 52

Obblighi dei vettori e degli armatori

1. I vettori e gli armatori sono tenuti a:
a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di cui all'art. 50, e di conservala per almeno 30 giorni al fine di renderla disponibile all'autorita' sanitaria;
b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonche' nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia completa;
d) adottare le misure organizzative che, in conformita' al
«Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche' alle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di cui all'allegato 15, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;
e) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi;
f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
g) adottare le misure organizzative previste dal "Protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio", approvato dal Comitato tecnico scientifico in data 11 dicembre 2020 di cui all'allegato 28.
2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.

Allegato 28 Protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio.

A. Premessa

Con le comunicazioni 2020/C 96 I/01 del 24 marzo 2020, 2020/C 102 I/03 del 30 marzo 2020 e 2020/C 119/01 del 14 aprile 2020, la Commissione Europea ha fornito agli Stati membri orientamenti da assumere, durante la pandemia da Covid-19, relativi alle misure da adottare per la gestione delle frontiere, alla circolazione dei lavoratori, alla protezione della salute ed al rimpatrio dei marittimi dettagliando le modalità di viaggio.

Sull'argomento Covid-19, anche l'Organizzazione Marittima Internazionale ha affrontato, a più riprese, le problematiche legate alla pandemia e, per quanto attiene in particolare i cambi equipaggio ha pubblicato le Circolari Nr. 4204/Add.1, Add. 4 rev.1, Add. 4 rev. 2, Add. 6, Add. 11, Add. 14, Add. 14 rev.1, Add. 18, Add. 22, Add. 22

rev.1, Add. 22 rev.2, Add. 23, Add. 24, Add. 25, Add. 27, Add. 28, Add. 29, Add. 30, Add.31 e Add. 32.

B. Scopo

Obiettivo del protocollo è:

1. facilitare il viaggio sicuro dei marittimi - per raggiungere le navi e rientrare al proprio domicilio - e permettere di effettuare in sicurezza i cambi di equipaggio attraverso la corretta applicazione delle misure per la gestione ed il controllo del rischio di trasmissione del virus Sars-CoV-2.

2. Indirizzare adeguate misure per la libera uscita degli equipaggi durante gli scali nei porti nazionali delle navi di

qualsiasi bandiera, ed all'estero sulle navi nazionali, come meglio specificato nel campo di applicazione.

C. Definizioni

Per i soli fini di cui al presente protocollo si applicano le seguenti definizioni:

1. Lavoratore marittimo: indica qualsiasi persona che è impiegata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave a cui si applica la Convenzione ILO del Lavoro Marittimo (MLC,2006); indipendentemente, quindi, che siano stati assunti direttamente da un armatore o siano impiegati nell'ambito di un contratto di appalto.

2. Società: s'intende la Società di gestione o l'Armatore.

D. Campo di applicazione

Le disposizioni di cui al presente protocollo si applicano:

a. Per quanto riguarda il punto B 1., al lavoratore marittimo - nazionale, comunitario e non-comunitario - che arriva dall'estero nei porti e negli aeroporti italiani per l'imbarco o per il rimpatrio oppure che deve imbarcare/sbarcare all'estero a/da bordo di nave di bandiera italiana, e ferme restando eventuali misure più restrittive previste dall'Autorità competente del Paese ospitante;

b. Per quanto riguarda il punto B 2.:

- ai lavoratori marittimi delle navi di qualsiasi bandiera che approdano nei porti nazionali;

- ai lavoratori marittimi delle navi di bandiera italiana in qualsiasi porto di scalo, fatta eccezione per le navi che stabilmente operano in Italia.

E. Misure per raggiungere una nave

Al fine di disciplinare compiutamente l'itinerario per raggiungere una nave devono essere considerati i seguenti setting:

1. Luogo di residenza

2. Hotel, alloggio temporaneo o simili (prima della partenza)

3. Luogo di partenza (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione autobus)

4. Mezzo di trasporto (aereo, treno, autobus, automobile)

5. Luogo di arrivo (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione autobus)

6. Hotel, alloggio temporaneo o simili (prima dell'imbarco)

7. Porto

8. Nave.

1. Luogo di residenza

La Società prevede procedure al fine di fornire, al personale imbarcante, informazioni generali sul virus Sars-CoV-2 e sulla relativa malattia (COVID-19), sulle misure di prevenzione, di protezione e controllo dell'infezione nonché indicazioni relative ai piani e procedure contenute nel Safety Management System (SMS) e derivanti dalla "risk- analysis" eseguita in accordo a quanto previsto dall'SMS, adottate per fronteggiare la pandemia;

- informare il lavoratore marittimo di adottare ogni misura di contenimento del rischio di contagio e di controllare la propria salute durante il tempo trascorso nel luogo di residenza, in particolare nei 14 giorni che precedono la partenza dal luogo di residenza o, eventualmente, dall'albergo nei pressi del luogo di partenza. Fa eccezione l'eventuale chiamata d'imbarco in emergenza per sbarco non programmato di lavoratore marittimo (es. malattia, infortunio, gravi motivi familiari);

- predisporre ed inviare al personale imbarcante la certificazione (Certificate for International Transport Workers) di cui all'allegato 3 del presente protocollo;

- notificare alle Autorità competenti del luogo di imbarco, se non diversamente stabilito, le generalità del lavoratore marittimo e della nave sulla quale prenderà imbarco e le cautele intraprese per garantire la salute dello stesso lavoratore.

Il lavoratore marittimo deve:

a. Controllare la temperatura due volte al giorno - a partire dai 14 giorni che precedono la partenza - e conservare le registrazioni fino all'imbarco utilizzando lo stampato in allegato 1. Fa eccezione l'eventuale chiamata d'imbarco in emergenza per sbarco non programmato di un lavoratore marittimo (es. malattia, infortunio, gravi motivi familiari); in tal caso l'imbarcante dovrà essere sottoposto a test diagnostico per Sars-CoV-2 secondo le linee guida vigenti;

b. Informare tempestivamente la Società, anche per il tramite dell'agente locale o della società di manning, nel caso in cui compaiano sintomi da COVID-19;

c. Acquisire familiarità con le informazioni generali, fornite dalla Società, sul Sars-CoV-2 e le precauzioni standard di protezione e controllo delle infezioni;

d. Acquisire familiarità con tutte le informazioni e le indicazioni fornite dalla Società sui suoi piani e procedure relativamente al Sars-Cov-2t;

e. Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo delle infezioni, quali il distanziamento sociale, i, misure igienico-sanitarie e (es. lavarsi le mani, evitare di toccare il viso), utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli alimenti sicure, in conformità con le norme dell'OMS, le linee guida nazionali o locali;

f. Compilare il modello in allegato 2;

g. Preparare la documentazione necessaria per il viaggio e per l'imbarco. Di seguito un elenco non esaustivo:

i. Documento d'identità del marittimo;

ii. Contratto di arruolamento (SEA);

iii. Visita biennale valida per tutto il tempo previsto di imbarco;

iv. Visita preventiva d'imbarco la cui validità, ricorrendone i presupposti (es. periodo di quarantena richiesto dal Paese di imbarco), potrà essere estesa non oltre i 21 (ventuno) giorni;

v. Certificati (es. CoC, CoPs, Endorsement);

vi. Evidenze di cui alla lett. a.;

vii. Lettera della Società di gestione (modello in Allegato 3).

I risultati delle registrazioni di cui alla lett. a., il risultato del test di cui al paragrafo 3, lett. a) punto vii e il modello compilato di cui alla lett. f, devono essere inoltrati alla Società prima di lasciare il luogo di partenza. Le registrazioni della temperatura unitamente agli esiti del test RT-PCR saranno valutati dal medico competente.

2. Hotel, alloggio temporaneo o simili

a. Nel caso in cui il lavoratore marittimo in attesa della partenza debba usufruire di alloggio, la Società istruisce lo stesso a:

i. Rispettare le istruzioni o le procedure emanate dalle Autorità nazionali o locali rispettivamente agli hotel ovvero gli alloggi temporanei o simili;

ii. Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo delle infezioni, qualiil distanziamento sociale, i, misure igienico-sanitariee (es. lavarsi le mani, evitare di toccare il viso), utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli alimenti sicure, in conformità con le norme dell'OMS, le linee guida nazionali (es. "Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali;

iii. Evitare il contatto ravvicinato con persone estranee ed, in particolare, quelle che manifestano sintomi da COVID-19 (es. tosse, febbre);

iv. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le registrazioni nello stampato in allegato 1;

v. Informare tempestivamente la Società, anche per il tramite dell'agente locale o della società di manning, nel caso in cui compaiono sintomi da COVID-19.

b. La Società provvede a:

i .Organizzare mezzi di trasporto adeguati (es. società private) per il trasferimento dalla residenza verso l'alloggio e poi verso il luogo di partenza che, per quanto possibile, minimizzi i rischi ed i contatti con altre persone dopo aver lasciato il luogo di residenza;

ii. Nelle grandi città, istruire il lavoratore marittimo di non viaggiare, per quanto possibile, con i mezzi pubblici.

3. Luogo di partenza (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione autobus)

a. La Società istruisce e richiede al lavoratore marittimo di:

i. Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo delle infezioni, qualiil distanziamento sociale, i, misure igienico-sanitariee (es. lavarsi le mani, evitare di toccare il viso), utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli alimenti sicure, in conformità con le norme dell'OMS, le linee guida nazionali (es. "Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o localiMantenere una distanza fisica consigliata dall'OMS di almeno 1 metro da altre persone;

ii. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19 (es. tosse, febbre);

iii. Indossare la mascherina, ed eventualmente altri DPI imposti, in attesa della partenza;

iv. Conservare in un unico contenitore i documenti pertinenti richiesti per il viaggio, in modo tale contenitore sia facilmente accessibile e disinfettato;

v. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le registrazioni nello stampato in allegato 1.;

vi. eseguire un test RT-PCR entro le 72 ore precedenti la partenza che potrà avvenire solo all'esito negativo del test. Nel caso in cui il lavoratore marittimo è programmato raggiungere la nave oltre il termine delle 72 ore dall'esecuzione del test RT-PCR, un test diagnostico dovrà essere eseguito prima dell'imbarco.

b. La Società fornisce al lavoratore marittimo:

i. Per quanto possibile, le ultime informazioni disponibili sul viaggio da intraprendere;

ii. Istruzioni e informazioni sugli accordi relativi al luogo di arrivo.

4. Mezzo di trasporto (aereo, treno, autobus, automobile)

La Società istruisce e richiede al lavoratore marittimo di:

a. Rispettare le istruzioni e le procedure della Società di trasporti e del personale addetto di bordo;

b. Mantenere la distanza di sicurezza dagli altri passeggeri così come organizzato dalla Società di trasporti e dal personale addetto di bordo;

c. Rispettare gli standard di protezione dalle infezioni e le precauzioni di controllo relative all'igiene (es. lavaggio delle mani, uso di disinfettante per le mani, evitare di toccare il viso);

d. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19 (es. tosse, febbre).

e. Indossare sempre la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti dalla Società di trasporti e/o dal personale addetto, per la durata del viaggio;

f. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le registrazioni nello stampato in allegato 1;

g. Gestire i propri bagagli a bordo del mezzo di trasporto.

5. Luogo di arrivo (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione autobus)

La Società istruisce e richiede al lavoratore marittimo di:

a. Rispettare le istruzioni e le procedure delle autorità locali, compresi eventuali requisiti di screening sanitario come per esempio i controlli della temperatura o test antigenico;

b. Rispettare gli standard di protezione dalle infezioni e le precauzioni di controllo relative all'igiene (es. lavaggio delle mani, uso di disinfettante per le mani, evitare di toccare il viso) e le pratiche di manipolazione degli alimenti, in conformità con le istruzioni dell'OMS, le linee guida nazionali (es. "Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali;

c. Mantenere una distanza fisica consigliata dall'OMS di almeno 1 metro da altre persone;

d. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19 (es. tosse, febbre);

e. Indossare sempre la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti dalle Autorità locali;

f. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le registrazioni nello stampato in allegato 1.

6. Hotel, alloggio temporaneo o simili

a. Nel caso in cui il lavoratore marittimo in attesa dell'imbarco debba usufruire di alloggio, la Società istruisce lo

stesso a:

i. Rispettare le istruzioni o le procedure dell'hotel, degli alloggi temporanei o simili, imposte dalle Autorità nazionali o locali;

ii. Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo delle infezioni, qualiil distanziamento sociale, i, misure igienico-sanitariee (es. lavarsi le mani, evitare di toccare il viso), utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli alimenti sicure, in conformità con le norme dell'OMS, le linee guida nazionali (es. "Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali

iii. Evitare il contatto ravvicinato con le persone che mostrano sintomi da COVID-19 (es. tosse, febbre);

iv. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le registrazioni nello stampato in allegato 1;

v. Indossare sempre, la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti dalle Autorità locali;

vi. Gestire i propri bagagli;

vii. Informare tempestivamente la società anche per il tramite dell'agente locale o della società di manning nel caso in cui compaiono sintomi da COVID-19.

b. La Società provvede a:

i. Organizzare al fine di fornire mezzi di trasporto adeguati (es. società private) per il trasferimento verso l'alloggio e poi verso il porto che, per quanto possibile, minimizzi i rischi ed i contatti con altre persone dopo aver lasciato il luogo di residenza;

ii. Nelle grandi città, istruire il personale navigante di non viaggiare, per quanto possibile, con i mezzi pubblici.

7. Porto

La Società organizza, al fine di ridurre al minimo il tempo trascorso in area portuale, il trasferimento del lavoratore marittimo solo quando la nave è ormeggiata o si trovi all'ancoraggio.

8. Nave

a. La Società istruisce e richiede al lavoratore marittimo di:

i. Evitare il contatto ravvicinato e l'interazione non essenziale con altro personale sulla banchina e/o sullo scalandrone/rampa;

ii. Mantenere la distanza fisica consigliata dall'OMS di almeno 1 metro da altre persone;

iii. Indossare i DPI secondo le istruzioni per l'imbarco;

iv. Trasportare e maneggiare personalmente i propri bagagli;

v. Disinfettare, a bordo, il bagaglio in un'area designata al di fuori dell'alloggio;

vi. Disinfettare e/o riciclare, immediatamente dopo l'imbarco, i vestiti indossati durante il viaggio;

vii. Lavare gli oggetti personali (es. telefono, occhiali) con acqua e sapone o con alcool.

b. La Società:

i. Predispone lo smaltimento o disinfezione, se possibile, di tutti i DPI utilizzati durante il viaggio;

ii. Dota il personale di DPI o materiali nuovi o specifici richiesti dai piani e dalle procedure di bordo contro il coronavirus (COVID-19);

iii. Istruisce il personale di bordo che riceve i documenti dal personale imbarcante che gli stessi devono essere

disinfettati e che deve essere seguita un'adeguata procedura di disinfezione delle mani;

F. Misure per la libera uscita nei porti e cure mediche

1. Misure per navi che devono garantire contemporaneamente libere uscite fino a un numero massimo di marittimi pari a n. 25.

La Società, in collaborazione con l'agente marittimo e/o con le Autorità locali dello Stato di approdo, avrà cura di organizzare visite mediche e di regolare le franchigie, in conformità alle disposizioni del vigente CCNL ed alla Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (MLC,2006), ma nel rispetto delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente e dalle procedure aziendali, alle condizioni e nei limiti di seguito previsti.

La libera uscita è subordinata a diversi fattori, incluse le condizioni eventualmente imposte dello Stato di approdo, lo stato di salute dei lavoratori marittimi, la compatibilità con la sicurezza della navigazione e con le esigenze operative della nave, la situazione COVID-19 nei porti visitati dalla nave durante i 14 giorni precedenti, il monitoraggio della situazione epidemiologica e la conseguente analisi del rischio da parte della Società. Pertanto, fermo restando il diritto dei lavoratori marittimi di usufruire della franchigia, temporanee misure di restrizione possono essere prese in considerazione. Le restrizioni non si applicano qualora un lavoratore marittimo sbarchi (vedere lettera G) o per assicurare allo stesso adeguate cure mediche.

Se le visite a terra sono consentite, il lavoratore marittimo, oltre alle misure adottate con il presente protocollo, deve seguire le misure sanitarie e sociali nel contesto di COVID-19 dello Stato di approdo e quelle raccomandate dall'OMS.

Le esigenze e i requisiti potrebbero essere diversi in ogni porto di scalo, compresi i tipi di DPI necessari, misure di distanziamento fisico e la disponibilità di strutture per l'igiene delle mani.

Il comandante della nave deve essere informato delle normative locali tramite l'Agenzia marittima, ovvero comunicando con le Autorità sanitarie portuali.

Ulteriori misure da adottare durante le visite a terra includono pratiche di igiene alimentare adeguate, anche nei mercati dove può verificarsi la trasmissione di virus dagli animali all'uomo.

In particolare, il lavoratore marittimo che usufruisce di franchigia - se non sono in atto a bordo ed a terra misure di restrizioni - avrà cura di:

a) Non toccare animali vivi;

b) Non toccare prodotti animali;

c) Non toccare rifiuti animali o fluidi potenzialmente contaminati sul suolo o nelle strutture di negozi e strutture di mercato;

d) Non consumare prodotti animali crudi o poco cotti;

e) Non scambiare cibo e/o bevande con altre persone;

f) Non utilizzare i mezzi pubblici;

g) Utilizzare mascherina di tipologia adeguata ed indossarla in maniera corretta;

h) Igienizzare spesso le mani;

i) Non pagare in contanti, ma qualora necessario disinfettare le mani successivamente all'uso;

j) Non toccarsi il viso finché non si hanno mani pulite;

k) Mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;

l) Non recarsi in luoghi affollati;

m) Evitare strette di mano e/o abbracci.

Al rientro a bordo il lavoratore marittimo avrà cura di:

a) Togliersi le scarpe e disinfettarle;

b) Togliersi gli indumenti indossati per lavarli/disinfettarli;

c) Lavare gli oggetti personali (es telefono, occhiali) con acqua e sapone o con alcool;

d) Misurare la temperatura corporea.

2. Misure per navi che devono garantire contemporaneamente libere uscite a un numero di marittimi superiore a n. 25

Qualora il numero di marittimi - suddivisi in coorti come organizzate già a bordo - che usufruisce di franchigia in una giornata in porto sia superiore a n. 25, da verificare preventivamente all'arrivo nave, la Società mette a disposizione a titolo gratuito dei mezzi di trasporto adeguatamente sanificati, per spostare il personale nel rispetto delle regole di distanziamento. Il Comando di bordo, attraverso personale dedicato, informa l'equipaggio sulle regole di partecipazione alle attività e mette a disposizione dello stesso, se necessario, appropriata mascherina e gel igienizzante.

A discrezione della Società, tali attività possono comprendere un'escursione protetta. In tal caso, oltre agli obblighi sopra indicati, i partecipanti devono rimanere con il gruppo e, pertanto, non allontanarsi per dedicarsi ad "escursioni libere", né intrattenersi in attività conviviali dopo l'escursione. La guida deve essere informata immediatamente nel caso un partecipante presenti sintomi da COVID-19 affinché la stessa possa adottare tutte le misure necessarie.

Nel caso di utilizzo di un'area di sosta prima dell'imbarco su autobus, la stessa deve essere precedentemente identificata dall'Autorità del porto di approdo e presidiata anche da personale di bordo che, adeguatamente istruito, deve coadiuvare la guida fino all'imbarco sul predetto mezzo di trasporto.

Nelle citate aree devono essere:

i. regolamentati gli accessi al fine di evitare affollamenti e ogni possibile contatto;

ii. adottate misure al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale minima di 1 (uno) metro.

iii. adottate misure al fine di evitare ogni possibile occasione di contatto con altre persone non facenti parte del proprio gruppo;

Utilizzo autobus

L'autobus deve essere preventivamente sanificato prima di ogni escursione.

L'autista prima di prendere a bordo personale deve:

i. avere sempre a disposizione un disinfettante per le mani, sia per sé che per i passeggeri;

ii. pulire regolarmente le superfici del veicolo con spray o salviette detergenti oltre la sanificazione prima di ogni escursione;

iii. mantenere la distanza dalle persone.

La salita e la discesa dei passeggeri dall'autobus devono avvenire secondo flussi che consentano, comunque, di mantenere il distanziamento fisico ed utilizzando in modo appropriato le porte di ingresso/discesa di cui è dotato il veicolo (es. distribuzione in percentuale dei passeggeri per singolo accesso/discesa);

Sugli autobus deve essere stabilito e garantito un numero massimo di passeggeri in modo da consentire il rispetto della distanza di 1 (uno) metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non possono essere occupati.

A bordo dell'autobus:

i. il ricambio dell'aria deve essere costante; e

ii. dovranno essere disponibili dispenser contenenti disinfettante per l'igiene delle mani da mettere a disposizione

dei passeggeri.

Utilizzo di tender

Il marittimo incaricato di condurre il tender deve:

i. assicurarsi che il tender sia stato sanificato;

ii. avere sempre a disposizione un disinfettante per le mani, sia per sé che per i passeggeri;

iii. pulire regolarmente le superfici interne del tender con spray o salviette detergenti;

iv. mantenere la distanza da e fra le persone;

Sui tender deve essere stabilito e garantito un numero massimo di occupanti in modo da consentire il rispetto della distanza di 1 (uno) metro, contrassegnando con marker i posti che non possono essere occupati.

I marker dovranno essere rimossi a fine servizio e prima della partenza della nave per il successivo porto di scalo. Il tender dovrà essere sanificato dopo ogni utilizzo.

G. Misure per lasciare una nave e rimpatriare

Al fine di disciplinare compiutamente l'itinerario per raggiungere il proprio domicilio devono essere considerati i

seguenti setting:

1. Nave

2. Porto

3. Hotel, alloggio temporaneo o simili (prima del rimpatrio)

4. Luogo di partenza (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione autobus)

5. Mezzo di trasporto (aereo, treno, autobus, automobile)

6. Luogo di arrivo (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione autobus)

7. Hotel, alloggio temporaneo o simili (prima di raggiungere il domicilio)

8. Luogo di residenza.

1. Nave

a. La Società si adopera per garantire che il lavoratore marittimo sia in buona salute prima dello sbarco dalla nave per essere rimpatriato così da mitigare il rischio di contagiare altre persone dopo aver lasciato la nave.

In particolare, il lavoratore marittimo deve:

i. Controllare la temperatura due volte al giorno nei 14 giorni che precedono lo sbarco e conservare le registrazioni fino all'inizio del viaggio di rientro utilizzando lo stampato in allegato 1. Il presente punto non si applica nel caso di sbarco per malattia, infortunio, gravi motivi familiari o su propria richiesta;

ii. Informare tempestivamente il Comando di bordo nel caso in cui compaiono sintomi da COVID-19;

iii. Compilare il modello in allegato 2;

b. La Società, attraverso il Comando di bordo, provvede a:

i. Fornire ai lavoratori marittimi tutti i DPI o altri materiali necessari per il loro viaggio in conformità alle procedure della Società o linee guida nazionali o locali (es. maschere, guanti, disinfettanti mani, termometro);

ii. Notificare al porto e alle Autorità competenti lo sbarco del/i lavoratore/i marittimo/i dalla nave;

iii. Organizzare voli e altri supporti al viaggio (es. trasferimenti) ed applicare eventualmente i piani di emergenza predisposti;

iv. Far eseguire al lavoratore marittimo un test diagnostico per la ricerca di Sars-CoV-2. Nel caso in cui il test diagnostico effettuato fosse antigenico, in caso di positività dovrà essere confermato da test molecolare RT- PCR al primo porto di scalo. Il predetto test può non essere eseguito qualora lo Stato del porto di approdo già preveda un test allo sbarco.

2. Porto

La Società garantisce, attraverso il Comando di bordo, che:

a. Tutti i DPI monouso indossati dal lavoratore marittimo a bordo vengano correttamente smaltiti;

b. il lavoratore marittimo allo sbarco indossi DPI adeguati (es. maschera, guanti);

c. il bagaglio del lavoratore marittimo sia sottoposto a disinfezione in un'area designata prima dello sbarco;

d. gli indumenti da indossare durante il viaggio vengano sottoposti a disinfezione prima dello sbarco;

e. documenti che vengono restituiti dalla nave al lavoratore marittimo vengano disinfettati prima dello sbarco.

3. Hotel, alloggio temporaneo o simili

a. Nel caso in cui il lavoratore marittimo in attesa della partenza debba usufruire di alloggio, lo stesso, istruito dalla Società, deve:

i. Rispettare le istruzioni o le procedure emanate dalle Autorità nazionali o locali rispettivamente agli hotel ovvero gli alloggi temporanei o simili;

ii. Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo delle infezioni, quali il distanziamento sociale, i, misure igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani, evitare di toccare il viso), utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli alimenti sicure, in conformità con le norme dell'OMS, le linee guida nazionali (es. "Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali;

iii. Evitare il contatto ravvicinato con le persone che mostrano sintomi da COVID-19 (es. Tosse, febbre);

iv. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le registrazioni nello stampato in allegato 1;

v. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti dalle Autorità locali;

vi. Gestire i propri bagagli;

vii. Informare tempestivamente la Società anche per il tramite dell'agente locale o della società di manning

nel caso in cui compaiono sintomi da COVID-19.

b. La Società:

i. Fornisce mezzi di trasporto adeguati (esempio società privata) per il trasferimento verso l'alloggio e poi verso il luogo di partenza che, per quanto possibile, minimizzi i contatti con altre persone dopo aver lasciato la nave o l'alloggio;

ii. Nelle grandi città istruisce il lavoratore marittimo di non viaggiare, per quanto possibile, con i mezzi pubblici, sebbene ciò possa essere appropriato per viaggi più lunghi ed a seconda delle circostanze.

4. Luogo di partenza (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione autobus) La Società istruisce e richiede al lavoratore marittimo di:

a. Rispettare le istruzioni e le procedure delle Autorità locali, compresi eventuali requisiti di screening sanitario come per esempio i controlli della temperatura o test antigenico;

b. Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo delle infezioni, quali il distanziamento sociale, i, misure igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani, evitare di toccare il viso), utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli alimenti sicure, in conformità con le norme dell'OMS, le linee guida nazionali (es. "Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali Mantenere una distanza fisica consigliata dall'OMS di almeno 1 metro da altre persone;

c. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19 (ad es. tosse, febbre);

d. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti dalle Autorità locali;

e. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le registrazioni nello stampato in allegato 1.

5. Mezzo di trasporto (aereo, treno, autobus)

La Società istruisce e richiede al lavoratore marittimo di:

a. Rispettare le istruzioni e le procedure della Società di trasporti e/o del personale addetto di bordo;

b. Mantenere le distanze dagli altri passeggeri così come organizzato dalle Società di trasporti e/o dal personale addetto di bordo;

c. Rispettare gli standard di protezione dalle infezioni e le precauzioni di controllo relative all'igiene (es. lavaggio delle mani, uso di disinfettante per le mani, evitare di toccare il viso);

d. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19 (es. tosse, febbre).

e. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti dalla Società di trasporti e dal personale addetto, per la durata del viaggio;

f. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le registrazioni nello stampato in allegato 1;

g. Gestire i propri bagagli a bordo del mezzo di trasporto.

6. Luogo di arrivo (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione autobus)

La Società istruisce e richiede al personale navigante di:

a. Rispettare le istruzioni e le procedure delle Autorità locali, compresi eventuali requisiti di screening sanitario come per esempio i controlli della temperatura o test antigenico;

b. Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo delle infezioni, quali il distanziamento sociale, i, misure igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani, evitare di toccare il viso), utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli alimenti sicure, in conformità con le norme dell'OMS, le linee guida nazionali (es. "Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali;

c. Mantenere una distanza fisica consigliata dall'OMS di almeno 1 metro da altre persone;

d. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19 (es. tosse, febbre);

e. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti dalle Autorità locali;

f. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le registrazioni nello stampato in allegato 1;

7. Hotel, alloggio temporaneo o simili

a. Nel caso in cui il lavoratore marittimo prima di raggiungere la residenza debba usufruire di alloggio, la Società istruisce lo stesso a:

i. Rispettare le istruzioni o le procedure emanate dalle Autorità nazionali o locali rispettivamente agli hotel ovvero gli alloggi temporanei o simili;

ii. Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo delle infezioni, quali il distanziamento fisico, i, misure igienico-sanitariee (es. lavarsi le mani, evitare di toccare il viso), utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli alimenti sicure, in conformità con le norme dell'OMS, le linee guida nazionali

(es. "Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali;

iii. Evitare il contatto ravvicinato con le persone che mostrano sintomi da COVID-19 (es. tosse, febbre);

iv. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le registrazioni nello stampato in allegato 1;

v. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti dalle Autorità locali;

vi. Gestire i propri bagagli;

vii. Informare la Società, anche tramite l'agente locale o della società di manning, nel caso in cui compaiono sintomi da COVID-19.

b. La Società:

i. Fornisce mezzi di trasporto adeguati (es. servizio privato) per il trasferimento verso l'alloggio e poi

verso il luogo di residenza che, per quanto possibile, minimizzi i contatti con altre persone;

ii. Nelle grandi città istruisce il lavoratore marittimo di non viaggiare, per quanto possibile, con i mezzi pubblici.

8. Luogo di residenza

Il lavoratore marittimo una volta raggiunta la propria residenza deve rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo delle infezioni, quali il distanziamento sociale, i, misure igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani, evitare di toccare il viso), utilizzo DPI in conformità con le norme dell'OMS e le linee guida nazionali o locali

Conclusioni

Le misure del presente protocollo devono essere parte di piani e procedure sviluppati dalle Società per fronteggiare i rischi associati all'emergenza in atto e, nel caso di Società di gestione dovranno essere allegate al sistema di gestione della sicurezza (SMS).

In considerazione della continua evoluzione della normativa vigente in materia di contrasto al COVID-19, il presente protocollo può essere soggetto a periodico riesame e conseguente, necessario, aggiornamento

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Disclaimer:Visto il continuo evolversi della normativa e della conoscenza tecnico scientifica le informazioni contenute in questa pagina potrebbero essere state superate da nuove disposizioni normative e conoscenze medico scientifiche.

Valutazione del Rischio Covid-19

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