Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro

Il presente protocollo costituisce un addendum al Protocollo "di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro': sottoscritto il 14 marzo 2020 tra le parti sociali, su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti.
 
 
Il Servizio sanitario nazionale (SSN) italiano, universale e solidaristico, è una risorsa insostituibile del nostro Paese, essenziale per poter corrispondere concretamente al principio  costituzionale che definisce la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (art.
32).  Ogni apporto al SSN in termini di risorse umane ed economiche costituisce un investimento di cui il  Paese beneficia  in tempi  ordinari, e ancor più nel momento in cui si trova ad affrontare crisi sanitarie.
 
 
La  crisi epidemiologica  da COVID­19 che sta colpendo in maniera drammatica il nostro Paese, impone la  necessità di garantire a tutto il  personale che opera nei servizi e nelle strutture sani­ tari, socio sanitari e socio assistenziali sia pubblici che privati, e nei servizi territoriali (MMG, PLS, specialistica ambulatoriale, continuità assistenziale), nel seguito cumulativamente indicati come "servizi sanitari", di operare nella massima sicurezza, assicurando l'adozione di tutte le misure necessarie a tutela della loro salute, nonché ad evitare la diffusione del contagio nei servizi stessi e all'  interno del nucleo familiare degli addetti.
 
 
È  obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e, in relazione al protocollo "di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del virus  SARS­CoV­2  negli ambienti  di  lavoro",  sottoscritto  il  14 marzo  2020  tra  le parti sociali, su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, si defi­ nisce quanto segue per la specificità dei servizi sanitari.
 
 
Per effetto del combinato disposto delle misure previste dall'articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito in Legge  n. 13 del 4.3.2020, e dall'art. 7 del D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, ad oggi non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali la misura della sorveglianza, che viene peraltro attivata qualora evidenzino "sintoma­ tologia respiratoria o esito positivo per COVID­19".


Considerata la necessità di assicurare in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale nei servizi sanitari misure organizzative atte a garantire la massima tutela sia degli operatori che dei pazienti, anche secondo quanto indicato dalla circolare del Ministero della Salute del 29 febbraio
2020 e dal citato Protocollo tra  Parti Sociali su invito del Governo del 14 marzo 2020.
 
 
Per l'approfondimento delle tematiche tecniche di cui al  presente  Protocollo,  le Parti  decidono di costituire un Comitato con la partecipazione dei soggetti sottoscriventi il presente Protocollo che consenta il monitoraggio e la segnalazione delle situazioni più critiche presenti sul territorio nazionale, nonché  il  confronto  in  merito ai  provvedimenti  di  prossima adozione,  che si  riunirà con cadenza periodica come stabilito dai componenti del Comitato e/o ogni qual volta ve ne sia richiesta motivata.
 
 
le Parti, nella consapevolezza della complessa situazione che i  servizi sanitari e i  loro  operatori si  trovano ad affrontare  e  della necessità  di contemperare tutte  le  esigenze sopra  rappresen­ tate,   tenendo  presenti  le  raccomandazioni  dell'OMS,  che sono  state  riportate  recentemente come elementi cardine per la prevenzione, e le indicazioni del Ministero della salute e del Co­ mitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito con l'ordinanza del CDPC n. 630/2020­ che fornirà  ul­ teriori indicazioni al Comitato, sono con il presente protocollo a condividere la necessità di:
 
 
­ garantire in via prioritaria a  tutto il personale che opera nei servizi oggetto del presente protocollo; gli standard di protezione in maniera rigorosa, secondo le evidenze scientifiche e secondo il più prudente principio di cautela. la valutazione del rischio di esposizione al SARS­ CoV­2 sarà effettuata  dal datore di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal  D.  lgs 81/2008, e in base alle disposizioni fornite con circolari del Ministero della Salute;
 
 
­ garantire la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nella quantità adeguata e con rispondenza degli stessi ai requisiti tecnici necessari a tutelare la salute sia dei profes­ sionisti ed operatori che dei cittadini, garantendo altresì idonei percorsi di addestramento al corretto utilizzo degli stessi. L'utilizzo dei DPI, nel  rispetto dell'indicazione degli organismi tecnico scientifici, è obbligatorio per poter svolgere le attività;
 
­ confrontarsi per valutare ogni possibile opzione atta a fornire DPI che offrono un livello di protezione dei lavoratori anche superiore a quello ritenuto adeguato dagli organismi tecnico­ scientifici;

­ assicurare che tutto il personale esposto che opera nei servizi oggetto del presente proto­ collo, in via prioritaria venga sottoposto ai test di laboratorio necessari ad evidenziare l'even­ tuale positività al SARS­CoV­2, anche ai fini della prosecuzione dell'attività lavorativa, preve­ dendo anche l'eventuale cadenza periodica, secondocrlteri stabiliti dal citato CTS e dalle cir­ colari ministeriali;
 
 
­  definire una procedura omogenea  per l'intero territorio nazionale che stabilisca, sotto il profilo operativo e della definizione delle responsabilità, i   percorsi di sorveglianza a  cui de­ vono essere sottoposti i  lavoratori, ed in particolare quelli venuti a contatto con pazienti po­ sitivi al COVID­19;
 
 
­ definire,  con il  concorso del CTS,  percorsi  accertativi e misure di salvaguardia  per il  perso­ nale idoneo al lavoro ma affetto da patologie pregresse che lo espongano maggiormente al rischio di contrarre infezione da COVID­19;
 
 
­ assicurare le necessarie operazioni di sanificazione  nei luoghi di lavoro,  senza compromet­ tere la necessaria ed indispensabile funzionalità delle strutture, utilizzando a tal fine, per le strutture  private,  qualora fosse necessario,  in  caso di sospensione  delle attività  o chiusura delle stesse, gli ammortizzatori  sociali già previsti dagli articolo da 19 a 22 del d. I.  17 marzo
2020, n. 18;
 
 
­ verificare, in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica  e della maggiore di­ sponibilità di personale sanitario, e attraverso il confronto con il Comitato previsto dal pre­ sente Protocollo, le previsioni dell'art. 7 del D.L. n. 14 del 9 marzo 2020 nella prospettiva del ripristino delle ordinarie condizioni per la sorveglianza sanitaria;
 
 
­  impegnarsi, ciascuno per il proprio ruolo,  per realizzare le migliori condizioni affinché si rivedano  gli aspetti  normativi  che possano garantire  proroga  dei contratti  e stabilizzazione del personale sanitario e tecnico impegnato nell'Emergenza­Urgenza nonché l'assunzione di nuovo personale a tempo  indeterminato, attraverso un piano di assunzioni straordinario e la
proroga degli attuali contratti a tempo  determinato in scadenza;
 
 
­ Impegnarsi altresì, ciascuno per il proprio ruolo, affinché le Regioni, per quanto di loro com­ petenza,  rivedano gli attuali  piani dei fabbisogni garantendo dotazioni ottimali di  personale sia per rispondere all'emergenza che in via ordinaria per garantire i  bisogni di salute della popolazione;

­ emanare una circolare ministeriale che richiami le aziende sanitarie, in caso di applicazione della misura della quarantena nei riguardi dei propri dipendenti positivi al contagio da COVID­
19,  alla tempestiva  comunicazione di infortunio  sul  lavoro,  alla  luce delle  disposizioni  ema­
nate dalla Circolare INAIL del 17/03/2020 con le modalità e ai fini ivi previsti;
 
 
­ garantire, anche al termine dell'attuale fase di emergenza, il mantenimento della necessaria attenzione al rigoroso rispetto delle norme e delle procedure legate alla prevenzione.
 
 
Fermo quanto previsto dal presente protocollo, le parti auspicano l'attivazione di Comitati re­ gionali  e il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di espe­ rienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS.
 
 
Roma, 24 marzo 2020

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